Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Compenso curatore

  • Linda Priori

    Siena
    08/11/2018 17:57

    Compenso curatore

    Buonasera,
    sono il curatore di un fallimento con un immobile acquisito alla massa attiva fallimentare.
    L'immobile è stato oggetto, da parte del creditore ipotecario, di esecuzione immobiliare successiva al fallimento ed è stato aggiudicato.
    In sede di piano di riparto ho chiesto ed ottenuto autorizzazione dal GD del fallimento all'insinuazione del compenso del curatore all'interno del piano di riparto per compenso, cap e iva.
    Una volta comunicata la significazione del credito al professionista delegato, quest'ultimo ha ritenuto non opportuno inserire l'iva del compenso del curatore all'interno del piano in quanto quest'ultima risulta "soggetta a compensazione" all'interno della contabilità della curatela (non ho altre specifiche, purtroppo non ero presente).
    Premetto che l'udienza è stata rinviata a fine mese per la discussione finale ma, secondo tale ragionamento, con quale denaro il curatore dovrebbe poi versare l'iva inserita in fattura se non è stato possibile riscuoterla?
    Secondo voi tale ragionamento risulta corretto?
    Ringrazio fin da adesso per l'aiuto che offrite quotidianamente,

    Con i migliori saluti

    LP
    • Zucchetti SG

      11/11/2018 06:59

      RE: Compenso curatore

      A nostro avviso la prospettazione operata dal professionista delegato non pone tanto un problema di correttezza "nel merito" quanto piuttosto, a monte, una questione di legittimazione.
      Invero, la decisione di operare eventuali compensazioni appartiene, in via esclusiva, alla procedura fallimentare (e dunque ai suoi organi) e la stessa non può essere affatto compiuta nell'ambito della esecuzione individuale, neanche al limitato fine di versare o non versare l'IVA dovuta sul compenso del curatore, atteso che questa scelta implica, in via preliminare valutazioni tipiche della fase della formazione del passivo e di riparto dell'attivo.
      Ricordiamo a questo proposito che sui rapporti tra fallimento ed esecuzione per credito fondiario deve registrarsi il recente intervento di Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, che è stata chiamata a pronunciarsi nell'ambito di una procedura esecutiva per credito fondiario, proseguita nonostante il fallimento del debitore, in cui il curatore aveva chiesto, invano, che in sede di distribuzione del ricavato, nel determinare la somma da attribuire al creditore fondiario, si scorporassero, con versamento in favore della curatela di crediti prededucibili riconosciuti in sede fallimentare (si trattava del credito per ICI e degli oneri condominiali relativi all'immobile, nonché del compenso spettante alla curatela fallimentare).
      Come detto, la richiesta era stata rigettata sia dal giudice dell'esecuzione che dal tribunale all'esito della celebrazione del giudizio di merito, essenzialmente in ragione del fatto che ai sensi dell'art. 41, comma 4, TUB il creditore fondiario ha diritto a ricevere tutto il ricavato dalla vendita, per la porzione corrispondente al suo credito complessivo, e che la prededuzione riconosciuta in ambito concorsuale non gode di alcun privilegio in sede di esecuzione individuale.
      Orbene, nel decidere il ricorso proposto dalla curatela, la Corte ha affermato che nell'ambito di un'azione esecutiva iniziata o proseguita dal creditore fondiario, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 385/1993, nei confronti del debitore fallito, il curatore che intenda ottenere la graduazione di crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi l'attribuzione delle relative somme con decurtazione dell'importo attribuito all'istituto procedente, dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare l'avvenuta emissione da parte degli organi della procedura fallimentare di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l.f.) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione.
      Ciò in quanto il giudice dell'esecuzione deve effettuare la distribuzione provvisoria delle somme ricavate dalla vendita sulla base dei provvedimenti (anche non definitivi) emessi in sede fallimentare ai fini dell'accertamento, della determinazione e della graduazione di detto credito fondiario. La distribuzione così operata dal giudice dell'esecuzione ha comunque carattere provvisorio e può stabilizzarsi solo all'esito degli accertamenti definitivi operati in sede fallimentare, legittimando in tal caso il curatore ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza.
      Proprio ques'ultimo predicato sembra confortare il nostro convincimento:
      se l'assegnazione è provvisoria, e se al creditore fondiario non può essere attribuito più di quanto al lui spettante secondo quanto accertato in sede concorsuale, e se nel provvedere all'assegnazione provvisoria il giudice dell'esecuzione deve tener conto delle prededuzioni accertate, quantificate e graduate in sede fallimentare, il tutto in ossequio al principio per cui è quella l'unica sede in cui queste operazioni devono e possono essere compiute, una compensazione operata in sede esecutiva, in difetto di un provvedimento adottato dal giudice delegato, è illegittima.
      • Daniele Zavagnin

        Somma Lombardo (VA)
        30/07/2020 19:06

        RE: RE: Compenso curatore

        Buonasera,
        alla nota di precisazione del curatore, inerente i crediti prededucibili da antergare alla quota provvisoria per il fondiario, dovrebbe essere accluso il decreto del Tribunale fallimentare che liquida la quota del compenso della Curatela 'imputabile' al procedente (e ipotecario ammesso al passivo); provvedimento questo che potrebbe essere emesso, in virtù dell'art. 39, c. 3 L.F., anche in assenza di precedenti riparti e di disponibilità liquide.
        Desidererei chiedere se, secondo Voi, in presenza di liquidità sufficiente alla copertura delle spese della procedura fallimentare, sia necessario procedere anche al pagamento del compenso all'uopo liquidato e quindi accludere alla nota di precisazione anche la quietanza di pagamento oppure se sia sufficiente il provv. del GD che ne autorizza il pagamento.
        Grazie, saluti.
        DZ
        • Zucchetti SG

          03/09/2020 09:24

          RE: RE: RE: Compenso curatore

          La risposta all'interrogativo formulato richiede il preliminare richiamo ad alcuni dati normativi.
          Primo fra tutti l'art. 41, comma secondo, d.lgs 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) il quale in deroga all'art. 51 l.fall. consente al titolare di credito fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva "anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore", aggiungendo che "Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione", e che "La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento".
          Viene poi in rilievo l'art. 52 l.fall., il quale dopo aver stabilito che ogni credito, anche se privilegiato o prededucibile deve essere accertato in sede fallimentare, salvo che la legge non disponga diversamente, aggiunge all'ultimo comma (introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169) che questa previsione si applica anche ai crediti fondiari.
          Infine, deve essere tenuto a mente l'art. 110, comma primo, secondo periodo, l.fall., che in coerenza con quanto previsto dal richiamato art. 52 dispone che nel piano di riparto vanno collocati anche i crediti fondiari.
          Sulla scorta di queste coordinate normative Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, si è occupata, come abbiamo detto nella precedenti risposta, di una procedura esecutiva per credito fondiario, proseguita dunque nonostante il fallimento del debitore, in cui il curatore aveva chiesto, invano, che in sede di distribuzione del ricavato, nel determinare la somma da attribuire al creditore fondiario, fosse scorporato, tra gli altri, il compenso spettante alla curatela fallimentare).
          La Corte in proposito ha affermato che il giudice dell'esecuzione deve "limitarsi a verificare se esistano provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che abbiano - direttamente o indirettamente - operato l'accertamento, la quantificazione e la graduazione del credito posto in esecuzione (nonché di quelli eventualmente maturati in prededuzione nell'ambito della procedura fallimentare, purché già accertati, liquidati e graduati dagli organi competenti con prevalenza su di esso) e conformare ai suddetti provvedimenti la distribuzione provvisoria in favore del creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita, senza in alcun caso sovrapporre le sue valutazioni a quelle degli organi fallimentari, cui spettano i relativi poteri".
          Quindi, a nostro avviso, ai fini della prededuzione del compenso è sufficiente il provvedimento di liquidazione, a condizione che esso contenga anche la graduazione del credito prededucibile rispetto a quello del creditore fondiario. Non è infatti detto che tutto il liquidato debba essere prededotto da quanto spettante a quest'ultimo (cosa che si verifica in modo certo solo nelle procedure esecutive del tutto prive di liquidità).
          • Alessandro Bartoli

            Citta' di Castello (PG)
            10/10/2022 21:22

            RE: RE: RE: RE: Compenso curatore

            Buonasera,
            sono delegato in una procedura esecutiva la cui società esecutata è anche stata dichiarata fallita.
            L' immobile è stato venduto ottenendo un ricavato, poniamo di 350.000,00.
            E' presente il creditore fondiario - il cui credito è stato ammesso al passivo fallimentare - che, avendone fatta richiesta, è stato destinatario di una somma, in ambito di procedura esecutiva, - prima del riparto e perchè era previsto anche nella delega attribuita al professionista delegato - di 270.000,00.
            Ora mi trovo nella seguente condizione:
            ho l' Imu da pagare, nei termini di tre mesi dal decreto di trasferimento di 50.000,00;
            il compenso del Curatore - liquidato dal Tribunale competente - per 50.000,00
            compenso dell ' IVG per 5.000,00
            legali che hanno assistito la procedura esecutiva, per 5.000,00.
            compenso del delegato per 6.000,00.
            Come dire: potrei essere andato lungo, avendo distribuito - almeno in via provvisoria (perchè s'è detto che i conteggi dovrebbero essere rifatti in sede fallimentare) più di quanto sarebbe stato necessario per pagare IMU, compenso del Curatore, e altre spese di giustizia.
            In definitiva dispongo di 70.000 (pari alla differenza tra il ricavato di 350.000 e 270.000 attribuito in via provvisoria) che non sono sufficienti a pare tutti.
            Soluzione A: intanto ritengo di pagare l' Imu per 50.000,00
            la differenza disponibile di 20.000,00 dovrebbe essere ripartito tra il delegato, l' Ivg e il legale della procedura esecutiva essendo prededucibili ed assistiti dal privilegio per spese di giustizia.
            La diferenza dovrebbe essere fatta valere in sede fallimentare quindi con ammissione al passivo fallimentare quando il curatore, rifacendo i conteggi dovrebbe arrivare alla conclusione di richiedere al Fondiario le somme che ha preso in più, fino a concorrenza delle somme da soddisfare.
            Soluzione B; è la procedura esecutiva che fa il riparto, collocando prima le spese di giustizia, unitamente a quelle del curatore, (quindi delegato, Ivg, legale della procedura esecutiva) poi il creditore Fondiario andado a richiedere le eventuali differenza allo stesso.
            Grato per le considerazioni ceh vorrete fare.
            Alessandro Bartoli
            • Zucchetti SG

              11/10/2022 18:42

              RE: RE: RE: RE: RE: Compenso curatore

              La domanda presenta dei profili che ci sfuggono, poiché non comprendiamo le ragioni per le quali il delegato sia chiamato a pagare le somme dovute a titolo di IVA e compenso del curatore.
              Ai sensi dell'art. 41 TUB l'esecuzione per credito fondiario, in deroga all'art. 51 l.fall. (oggi art. 150 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) prosegue anche in caso di fallimento del debitore, salva la possibilità di intervento del curatore. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
              Quindi, in presenza di credito fondiario, la procedura esecutiva non solo prosegue, ma il credito della banca viene comunque soddisfatto, assegnandosi alla curatela solo la somma che sopravanza all'assegnazione.
              La giurisprudenza si è ormai consolidata nel senso di ritenere che quella operata in favore del creditore fondiario sia una attribuzione provvisoria, comunque subordinata alla l'insinuazione al passivo da parte del creditore fondiario con la ulteriore conseguenza che il curatore potrà pretendere in tutto o in parte la restituzione di quanto l'istituto di credito fondiario ha ricavato dalla procedura esecutiva individuale quando, in sede di riparto fallimentare, risulti che il credito dell'istituto è risultato, in tutto o in parte, incapiente" (Cass., sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23572;analogamente, Cass., sez. I, 11 ottobre 2012, n. 17368 e Cass., sez. I, 30 marzo 2015, n. 6377).
              In sede esecutiva, pertanto, dovrebbero essere assegnate alla curatela le somme che sopravanzano all'esito dell'assegnazione della somma dovuta al fondiario, nei limiti dell'importo ammesso al passivo del fallimento.
              Posta questa regola, si discute se le spese prededucibili del fallimento possano essere espunte da quanto spettante al creditore fondiario.
              A questo proposito, secondo una prima opinione, il Giudice dell'esecuzione non ha alcun potere di riconoscere al fallimento intervenuto le spese prededucibili ex art. 111, comma primo n. 1), l. fall.. (oggi art. 221, comma primo, let. a) del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Ciò in ragione del fatto che la composizione delle contrapposte ragioni di credito dei diversi creditori non può avvenire nell'esecuzione forzata per credito fondiario, potendo essere regolata esclusivamente in ambito fallimentare, unico contesto in cui può essere applicato il principio della par condicio tra tutti i creditori della massa, né il giudice dell'esecuzione ha il potere di accertare i crediti nei confronti della massa o di formare una ripartizione che competa agli organi della procedura concorsuale.
              Infine, rileva il dato per cui a norma del quarto comma dell'art. 41 TUB con il provvedimento con cui ordina la vendita o l'assegnazione, il giudice dell'esecuzione dispone che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal quinto comma del medesimo art. 41, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa, con la conseguenza che il versamento diretto in favore del creditore fondiario si risolve nella presa d'atto di un pagamento già avvenuto.
              A giudizio di una meno rigorosa impostazione, invece, se il credito prededucibile è stato già definitivamente accertato in sede concorsuale, di esso potrà tenere conto anche il Giudice dell'esecuzione individuale.
              Il presupposto di questa affermazione è quello per cui, se quello del creditore fondiario è un privilegio di carattere meramente processuale, e se dunque l'attribuzione è provvisoria, è inutile attribuirgli (provvisoriamente) quella porzione di ricavato dalla vendita che certamente non gli spetterà in sede di riparto fallimentare, e cioè quella porzione di ricavato che copre le spese prededucibili.
              Del resto, è questa medesima premessa che supporta il convincimento per cui al creditore fondiario non potrà essere riconosciuta quella porzione di credito che non gode del privilegio ipotecario.
              Sull'argomento deve registrarsi l'intervento di Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, che è stata chiamata ad occuparsi di una procedura esecutiva per credito fondiario, proseguita dunque nonostante il fallimento del debitore, in cui il curatore aveva chiesto, invano, che in sede di distribuzione del ricavato, nel determinare la somma da attribuire al creditore fondiario, fossero scorporate, con versamento in favore della curatela, di crediti prededucibili riconosciuti in sede fallimentare (si trattava del credito per ICI e degli oneri condominiali relativi all'immobile, nonché del compenso spettante alla curatela fallimentare).
              Come detto, la richiesta era stata rigettata sia dal giudice dell'esecuzione che dal tribunale all'esito della celebrazione del giudizio di merito, essenzialmente in ragione del fatto che ai sensi dell'art. 41, comma 4, TUB il creditore fondiario ha diritto a ricevere tutto il ricavato dalla vendita, per la porzione corrispondente al suo credito complessivo, e che la prededuzione riconosciuta in ambito concorsuale non gode di alcun privilegio in sede di esecuzione individuale.
              Orbene, nel decidere il ricorso proposto dalla curatela, la Corte ha affermato che nell'ambito di un'azione esecutiva iniziata o proseguita dal creditore fondiario, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 385/1993, nei confronti del debitore fallito, il curatore che intenda ottenere la graduazione di crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi l'attribuzione delle relative somme con decurtazione dell'importo attribuito all'istituto procedente, dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare l'avvenuta emissione da parte degli organi della procedura fallimentare di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l.fall., oggi art. 124 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione.
              Ciò in quanto il giudice dell'esecuzione deve effettuare la distribuzione provvisoria delle somme ricavate dalla vendita sulla base dei provvedimenti (anche non definitivi) emessi in sede fallimentare ai fini dell'accertamento, della determinazione e della graduazione di detto credito fondiario. La distribuzione così operata dal giudice dell'esecuzione ha comunque carattere provvisorio e può stabilizzarsi solo all'esito degli accertamenti definitivi operati in sede fallimentare, legittimando in tal caso il curatore ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza.
              Traendo le fila di questo ragionamento, a nostro avviso il professionista delegato non potrebbe pagare il compenso del curatore o le imposte che gravano sull'immobile, ma al più dovrebbe restituire questi fondi alla curatela.
              Per quanto riguarda le spese dell'esecuzione, osserviamo quanto segue.
              La citata sentenza, n. 23482/2018, pur avendo affermato che il giudice dell'esecuzione deve "limitarsi a verificare se esistano provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che abbiano - direttamente o indirettamente - operato l'accertamento, la quantificazione e la graduazione del credito posto in esecuzione (nonché di quelli eventualmente maturati in prededuzione nell'ambito della procedura fallimentare, purché già accertati, liquidati e graduati dagli organi competenti con prevalenza su di esso) e conformare ai suddetti provvedimenti la distribuzione provvisoria in favore del creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita, senza in alcun caso sovrapporre le sue valutazioni a quelle degli organi fallimentari, cui spettano i relativi poteri", ha aggiunto a chiare lettere che la liquidazione delle spese sorte all'interno della procedura esecutiva individuale compete "in via esclusiva" al giudice dell'esecuzione "quale giudice davanti al quale si è svolto il suddetto processo esecutivo individuale".
              Quindi, una prima osservazione che può svolgersi è quella per cui le spese di procedura vanno liquidate dal giudice dell'esecuzione.
              Problema diverso è quello del pagamento, nel senso che ci si può chiedere se gli importi liquidati dal giudice possano essere trattenuti – si direbbe "in prededuzione" – dal ricavato, cosicché l'assegnazione al fondiario avverrà al netto di tali somme), ma le premesse sulla scorta delle quali i giudici di legittimità hanno deciso il caso loro sottoposto sembrano imporre la soluzione negativa.
              Invero, se la graduazione e la distribuzione non può che avvenire in sede fallimentare, unico luogo in cui trova composizione il concorso dei creditori nella distribuzione del ricavato e la collocazione delle prededuzioni, è giocoforza affermare che questa regola deve valere anche per le spese maturate in sede di esecuzione individuale, poiché diversamente opinando alcune spese verrebbero pagate al di fuori delle relative regole.
              A questo punto, mentre secondo alcuni detti ausiliari dovrebbero, come tutti gli altri creditori della massa, partecipare al concorso (con la conseguenza che il decreto di liquidazione dovrebbe porre il relativo importo a carico del debitore), la giurisprudenza afferma che il giudice liquida i compensi e le spese degli ausiliari che eventualmente abbiano già prestato la loro opera nella procedura e li pone a carico del creditore procedente a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 115/2002 (quali spese che restano a carico di colui che le ha anticipate come in tutti i casi di chiusura anticipata del processo), così da consentire a quest'ultimo di chiederne a propria volta il pagamento nel fallimento mediante domanda di ammissione al passivo (Cass., sez. I, 18 dicembre 2015, n. 25585).
              Se così è, nell'ipotesi di credito fondiario, le spese di esecuzione, gravando sul creditore a norma dell'art. 8 dpr 115/2002, possono essere "trattenute" dalla procedura, a decurtazione di quanto occorre versare al fondiario, poiché si ottiene lo stesso risultato che si avrebbe se si riconoscesse tutto il dovuto al fondiario, il quale poi dovrebbe pagare i compensi ex art. 8 TUSG.
              Se, nell'eseguire questa operazione contabile, si dovesse accertare che il fondiario ha ricevuto più del dovuto (nel senso che le residue somme non sono sufficienti ad eseguire l'operazione del trattenere che abbiamo appena descritto), il fondiario potrebbe essere chiamato a restituire una parte del ricavato alla procedura (in modo da pagare le spese di esecuzione), con l'avvertenza che ove restasse inadempiente non potrebbe agire la procedura poiché si tratterebbe di crediti dei professionisti posti a carico del suddetto creditore fondiario.
              • Alessandro Bartoli

                Citta' di Castello (PG)
                12/10/2022 11:37

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso curatore

                Buongiorno,
                intanto ringrazio per il tempestivo ed esauriente intervento al mio quesito.
                Quindi sulla base delle argomentazioni giuridiche e logiche trattate mi sento di arrivare a queste conclusioni, adattate al caso specifico.
                Sono in presenza di:
                onorari liquidati dal G.E., a favore dgli ausiliari nell' ambito della procedura esecutiva.
                onorari liquidati dal G.D., a favore del Curatore nell'ambito della procedura fallimentare.
                Il creditore fondiario è stato regolarmente ammesso al passivo fallimentare.
                Al creditore fondiario è stata attruibuita una somma prima del riparto della procedura esecutiva.
                Il riparto della procedura esecutiva dovrebbe essere così predisposto:
                spese prededucibili attribuibili agli ausiliari della procedura esecutiva.
                Al creditore findiario è stata già attribuita una somma.
                La differenza che non copre per intero le competenze del Curatore (proprio in virtù dell' assegnazione provvisoria effettuata in corso di esecuzione ordinaria a favore del fondiario )- spese prededucibili in ambito fallimentare - andrebbe attribuita direttamente al fallimento. In quella sede sarà il fallimento che richiederà al creditore fondiario la restituzione per la parte incapiente.
                Altra questione, quella dell' Imu, che andrebbe espunta dal ricavato immobiliare per cosegnarla al Curatore. Visti i tempi ristretti - sta per scadere il termine di tre mesi dal decreto di trasferimento - avrei già predisposto la istanza al G.E. per provvedere direttamente io nella qualifica di delegato della procedura esecutiva.
                Potete convenire sul mio ragionamento ?
    • Zucchetti SG

      13/10/2022 14:47

      RE: Compenso curatore

      Il ragionamento svolto ci sembra corretto, salvo quanto abbiamo già detto a proposito dell'Imu, in relazione alla quale siamo dell'avviso per cui, a rigore, non potrebbe provvedere il professionista delegato. Se si intende seguire questa strada, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di ottenere anche il placet del curatore del fallimento.
      • Alessandro Bartoli

        Citta' di Castello (PG)
        13/10/2022 15:25

        RE: RE: Compenso curatore

        Grazie.
        Ribadisco che il forum è una ottima palestra per approfondire e studiare.
        Buon lavoro.
        Alessandro Bartoli
        • Zucchetti SG

          14/10/2022 07:16

          RE: RE: RE: Compenso curatore

          Grazie mille!
        • Sonia Candela

          Castelnuovo Berardenga (SI)
          20/04/2023 10:55

          RE: RE: RE: Compenso curatore

          Buongiorno Alessandro Bartoli.

          Mi può dire come ha risolto il problema dell'IMU?
          Ha chiesto la autorizzazione al pagamento dell'IMU e poi ha fatto pagare l'imposta al delegato o al creditore fondiario?

          Grazie per la attenzione.
          Sonia Candela
          • Alessandro Bartoli

            Citta' di Castello (PG)
            20/04/2023 11:07

            RE: RE: RE: RE: Compenso curatore

            proprio questi giorni sto affrontando il problema. Sono delegato in una procedura esectiva di un soggetto fallito. Faccio predisporre al Curatore il modello F24 che poi girerò al mio giudice della esecuzione per farmi autorizzare al pagamento