Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

piano di irparto procedura esecutiva con due creditori ipotecari di primo e secodo grado

  • Genny Sciarrotta

    Campana (CS)
    07/02/2023 13:07

    piano di irparto procedura esecutiva con due creditori ipotecari di primo e secodo grado

    Mi accingo a preparare il piano di riparto finale di una procedura esecutiva costituita da due lotti venduti a due aggiudicatari differenti.
    Sul lotto 1 grava ipoteca di primo grado del creditore A e ipoteca di secondo grado del creditore B.
    Sul lotto 2 grava ipoteca di primo grado del creditore B
    Il creditore procedente è il creditore B.
    Nella stesura del piano di riparto devo agire separatamente per ciascun lotto? Alcune spese sono comuni ad entrambi i lotti?
    Come faccio a calcolare la quota per ciascun creditore ipotecario? Calcolo una percentuale sull'intero?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      13/02/2023 15:32

      RE: piano di irparto procedura esecutiva con due creditori ipotecari di primo e secodo grado

      Rispondiamo all'interrogativo osservando che la distribuzione del ricavato deve essere concretamente eseguita, in caso di plurime masse su cui partecipano creditori diversi, in modo tale che venga rispettato il precetto di cui all'art. 2741 c.c., a norma del quale tutti i creditori concorrono in posizione paritetica sul patrimonio del creditore, salve le cause legittime di prelazione.
      Nel caso di specie, dunque, per assicurare questo principio dovranno essere formate due masse, una per ciascuno dei lotti aggiudicati.
      Sul lotto n. 1 andrà pagato in primo luogo il creditore ipotecario di primo grado A, e successivamente il creditore B, che sul lotto n. 1 partecipa come chirografario. L'opposto, dovrà accadere sul lotto n. 2.
      Questa modalità deve essere osservata con la precisazione che il concorso in chirografo di ciascuno dei due creditori sul lotto sul quale non ha ipoteca andrà limitato alla porzione di credito che eventualmente residua dopo che ciascuno di essi si sarà soddisfatto sul lotto sul quale ha ipoteca. Ciò in ossequio al principio stabilito dall'art. 2911 c.c., che vieta al creditore ipotecario di pignorare beni non ipotecati se non pignora anche questi ultimi. Quindi, ad esempio, il creditore B concorre alla distribuzione sul lotto 1 solo per la parte di credito non soddisfatta con il ricavato del lotto 2, sul quale ha ipoteca.
      Infine, quando alle prededuzioni, occorrerà operare nei termini che seguono.
      In primo luogo andranno individuate, se ve ne sono, quelle spese che gravano specificatamente su uno solo dei due lotti (ad esempio, se il lotto 1 è stato venduto al secondo tentativo di vendita ed il lotto 2 al terzo, le spese del terzo esperimento di vendita graveranno solo sul lotto n. 2).
      Ove invece si tratti di spese comuni ad entrambi i lotti, esse graveranno proporzionalmente sul ricavato. E così, ad esempio, fatto 100 l'importo complessivamente ricavato dalla vendita dei due lotti, se il lotto 1 è stato venduto a 60 ed il lotto 2 a 40, le spese prededucibili comuni ad entrambi graveranno nella misura del 60% sul lotto 1, e nella misura del 40% sul lotto 2.