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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
Distribuzione somma residua di riparto a figlio minorenne
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Luca Fusi
DESENZANO D/G (BS)03/07/2023 19:25Distribuzione somma residua di riparto a figlio minorenne
Buongiorno, dopo aver soddisfatto le spese ex art. 2770 c.c. e i creditori ipotecari di I grado residua una somma di euro 79.868,11 di cui 53.245,40 con riguardo all'esecutato "padre" titolare della quota di 2/3 della proprietà dell'immobile staggito ed euro 26.622,71 con riguardo all'esecutato "figlio minorenne" titolare della residua quota di 1/3 della proprietà - la somma di euro 53.245,40 del padre è assegnata al creditore ipotecario di II grado in relazione a debiti erariali iscritti a ruolo (competenti al padre) - la somma di euro 26.622,71 pertinenti al figlio minorenne è destinata al pagamento di un debito chirografario nei confronti del creditore procedente per euro 9.346,59 e la residua somma di euro 17.276,11 è destinata al figlio medesimo - si chiede cortesemente l'indicazione della corretta procedura da seguire per far pervenire al figlio minorenne tale somma residua, immagino, senza che di essa non possa disporre il padre esecutato. -
Zucchetti Software Giuridico srl
04/07/2023 08:16RE: Distribuzione somma residua di riparto a figlio minorenne
È noto che, a mente dell'art. 320 comma primo, il minore è legalmente rappresentato dai genitori che esercitano la potestà. La norma specifica che "gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore". Sempre l'art. 320 prevede, al comma terzo, una serie di atti che necessitano dell'autorizzazione del giudice tutelare. In particolare, senza l'autorizzazione del giudice tutelare i genitori non possono "alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti. Questi atti non solo devono essere autorizzati dal giudice tutelare, ma possono essere compiuti solo per "necessità o utilità evidente del figlio", il che significa che il genitore il quale intenda richiedere al giudice tutelare la prescritta autorizzazione ha un onere quanto meno di allegazione di siffatta necessità o utilità. Ancora, il comma 4 specifica che "I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego". L'art. 321 prevede poi che se i genitori (o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale), non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti. Dall'analisi appena compiuta si ricava il dato per cui il pagamento, in favore dei genitori esercenti la potestà genitoriale, delle somme dovute al minore, necessita, a mente dell'art. 320, comma quarto, c.c., dell'autorizzazione del giudice tutelare, sicché il professionista delegato, una volta approvato il piano di riparto, può procedere al pagamento in favore dei genitori solo nel momento in cui costoro gli esibiranno la predetta autorizzazione. Ci si potrebbe chiedere se, ove i genitori rimangano inerti, sia configurabile un qualche onere del delegato di chiedere egli stesso al giudice tutelare la nomina di un curatore speciale. A questo proposito si può ritenere che, per quanto la legittimazione a chiedere la nomina del curatore spetti, secondo una diffusa opinione, a chiunque vi abbia interesse, dovendosi applicare in via analogica l'art. 79, comma secondo, c.p.c., va escluso che il professionista delegato abbia un interesse che lo legittimi a procedere in questa direzione. Invero, se le somme non saranno riscosse dai genitori, troverà applicazione l'art. 2, comma 2, let. c-bis) d.l. 16 settembre 2008, n. 143 (convertito, con modificazioni, con l. 13 novembre 2008, n. 181), a mente del quale gli importi "depositati presso Poste Italiane S.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia", vanno conferiti al "Fondo Unico Giustizia".
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