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Liquidazione compensi al legale del creditore procedente e dei creditori intervenuti

  • Alessandro Culot

    GORIZIA
    11/04/2025 17:30

    Liquidazione compensi al legale del creditore procedente e dei creditori intervenuti

    Spett.le FORUM,
    in tema di liquidazione dei compensi da parte del G.E. in un'esecuzione immobiliare, i legali del creditore procedente e dei creditori intervenuti hanno depositato le precisazioni del credito e la nota spese e il compenso richiesto.
    Ora, atteso che è il solo legale del creditore procedente, ex artt. 2770 e 2777, per le spese e le attività post precetto a godere della preferenza per spese di giustizia, mentre per gli intervenuti tali spese e compenso il grado di privilegio seguirà la sorte del credito, chiedo, visti gli artt. 611 e e 91 c.p.c., se è corretto che le spese e i compensi vadano sottoposti alla liquidazione del G.E., sia dal legale del creditore procedente che dai legali dei creditori intervenuti?
    Grazie della risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      14/04/2025 09:26

      RE: Liquidazione compensi al legale del creditore procedente e dei creditori intervenuti

      Le spese ed i compensi richiesti dalle difese dei creditori, tanto procedente quanto intervenuti, vanno certamente sottoposte al giudice dell'esecuzione ai fini della liquidazione. La giustificazione normativa di questa affermazione si rinviene negli artt. 91 e 95 c.p.c. (non nell'art. 611, il quale è specificamente dettato per il giudizio di esecuzione per consegna o rilascio). E ciò vale sia per i compensi relativi al processo esecutivo in quanto tale, sia per il compenso relativo all'atto di precetto.
      In questi termini si è espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "Il fatto che il precetto sia un atto pre-esecutivo di natura stragiudiziale non esclude che le relative spese, anche aventi ad oggetto i compensi professionali dovuti al legale officiato per la sua intimazione, siano spese di natura processuale, in senso lato, tanto che non vi sono dubbi che le stesse, benché vadano autoliquidate nel precetto stesso dal creditore intimante, possono sempre essere oggetto di contestazioni da parte del debitore, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., per essere verificate e liquidate dal giudice in tale sede, e devono, comunque, anche in mancanza di qualsiasi opposizione, essere liquidate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 95 c.p.c., unitamente alle spese del processo esecutivo, sempre ed in ogni caso sulla base dell'applicazione delle tariffe professionali forensi" (Cass. 16.5.2024, n. 13606).