Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

riparto parziale

  • Sebastiano Formigoni

    mantova
    06/10/2021 16:14

    riparto parziale

    Salve avrei un dubbio su un riparto parziale.
    Sono delegato alle vendite in una procedura esecutiva con tre lotti.
    Sul lotto 1 è presente un privilegio fondiario per la banca alfa - creditore procedente-, sul lotto 2 è presente un privilegio fondiario per la banca beta - intervenuta-, mentre sul lotto 3 non vi sono pesi ipotecari, ma si procede solo in forza ad un titolo esecutivo della banca alfa e quindi sull'ultimo lotto i creditori non godono di alcun privilegio.
    Ho proceduto alla vendita del lotto 2 e il prezzo copre solo parzialmente il credito vantanto da beta. Ora sto predisponendo il piano di riparto parziale, ma ho il seguente dubbio.
    Facendo il piano parziale inserirei le spese in prededuzione attribuibili solo a quel lotto e distribuirei il 90% delle somme da versarsi ex art. 41 tub in ossequio di quanto disposto dall'art 596 cpc, dal momento che tratterrei il 10% in previsione della liquidazione finale delle spese di custodia dei tre lotti e di saldo delle spese per il CTU.
    Altro problema è che le somme sono state poste a carico del creditore procedente, ma per il lotto 2 il creditore procedente è creditore chirografario rispetto all'interventuo che vanta il privilegio fondiario, in ogni caso porrei le spese in prededuzione a carico del creditore procedente.
    Grazie anticipatamente
    • Zucchetti SG

      10/10/2021 07:27

      RE: riparto parziale

      L'ipotesi distributiva prospettata ci sembra corretta, salve le precisazioni che seguono.
      In primo luogo andrà fatta, a nostro avviso, una valutazione in ordine alla misura della somma da trattenere, poiché non è detto che il 10% accantonato sarà sufficiente a coprire le spese della procedura ed a soddisfare integralmente i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2770 e 2777 c.c.. Diciamo questo in quanto occorre mettere in conto la circostanza per cui la vendita degli altri due lotti potrebbe non aver luogo, nel qual caso tutte le spese ed i compensi della procedura (almeno quelle non specificatamente riferibili ai soli lotti rimasti invenduti) dovrebbero essere soddisfatti con le somme derivanti dalla vendita del lotto n. 2.
      Aggiungiamo inoltre che nella distribuzione vanno inserite non solo le spese di procedura specificamente riferite a quel lotto, ma anche, pro quota, le spese che interessano tutti e tre i lotti, imputandole proporzionalmente a ciascuno di essi.
      Infine, quanto alle spese di procedura anticipate dal creditore procedente, chirografari rispetto al ricavato dalla vendita del lotto n .2, esse dovranno essere comunque proporzionalmente soddisfatte (secondo quanto abbiamo detto sopra) con il privilegio di cui all'art. 2770 e 2777, in quanto il fatto che si tratti, rispetto al lotto venduto, di un creditore chirografario non muta il dato che quelle spese siano state sostenute nell'interesse comune di tutti i creditori, il che è ragione sufficiente per la nascita del privilegio appena citato.