Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Distribuzione verso coniuge aggiudicatario

  • Linda Priori

    Siena
    04/01/2022 15:59

    Distribuzione verso coniuge aggiudicatario

    Buonasera,
    avrei necessità di un consiglio. Due coniugi, in regime di comunione dei beni, hanno acquistato la prima casa accollandosi il mutuo dei precedenti proprietari.
    La banca, sbagliando, ha inserito al momento dell'accollo del mutuo come "debitore non datore di ipoteca" il solo marito lasciando, di fatto, libera la moglie. Questi ultimi sono risultati insolventi ma la banca ha provveduto a trascrivere il pignoramento immobiliare contro entrambi i coniugi.
    Poco prima dell'ultimo esperimento di vendita i due coniugi, tramite atto notarile, hanno provveduto a modificare il regime della comunione con quello della separazione legale e la moglie ha così potuto acquistare l'immobile in quanto non è mai risultata a lei iscritta nessuna ipoteca sull'immobile.
    Tenuto conto che il giudice ha approvato questa situazione mi trovo, in sede di distribuzione, a dover affrontare il problema se restituire alla moglie il 50% del prezzo di aggiudicazione oppure se tenere l'intero importo e distribuirlo per intero al creditore procedente (si tratta di un importo estremamente esiguo e non vi sono altre soddisfazioni).
    Vi ringrazio per l'aiuto

    Cordialmente

    LP
    • Zucchetti SG

      05/01/2022 08:07

      RE: Distribuzione verso coniuge aggiudicatario

      Forniamo la nostra opinione rispetto al caso prospettato premettendo che secondo noi sia il creditore procedente che il giudice hanno correttamente operato.
      È noto che uno dei più tormentati temi della materia esecutiva è stato, fino a qualche tempo fa, quello del pignoramento dei beni della comunione legale tra i coniugi.
      Il dibattito dottrinario che lo ha interessato è stato sopito solo con la sentenza n. 6575 pronunciata dalla sezione terza della Corte di Cassazione il 14 marzo 2013 (Pres. Amatucci, est. De Stefano): si tratta della sentenza che per la prima volta è intervenuta ex professo sulla questione della disciplina cui soggiace il pignoramento dei beni della comunione legale tra i coniugi eseguito dal creditore particolare di uno di essi.
      La Corte, dopo aver ricordato le perplessità di parte della dottrina muove, facendola propria, dalla premessa giurisprudenziale assolutamente prevalente (Corte cost. 10 marzo 1988, n. 311) secondo cui la comunione dei beni nascente dal matrimonio è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (cfr, ex multis, Cass. civ., sez. II, 24 luglio 2012, n. 12923; Cass. civ., sez. VI, ord. 25 ottobre 2011, n. 22082; Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2006, n. 4890), trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia (Cass. civ., sez. I, 9 ottobre 2007, n. 21098; Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 2011, n. 517).
      Ricorda la Corte che detta comunione può sciogliersi nei soli casi previsti dalla legge ed è indisponibile da parte dei singoli coniugi i quali, tra l'altro, non possono scegliere quali beni farvi rientrare e quali no, ma solo mutare integralmente il regime patrimoniale con atti opponibili ai terzi mediante l'annotazione formale a margine dell'atto di matrimonio. La quota dunque non è un elemento strutturale della proprietà e nei rapporti coi terzi ciascuno dei coniugi, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune.
      Sulla scorta di questi postulati i giudici di legittimità, dopo aver tratto i precipitati secondo cui essi impediscono di considerare la comunione legale come una universalità di beni, precludendo l'applicabilità sia della disciplina dell'espropriazione di quote (di cui agli artt. 599 ss. c.p.c.), sia di quella dell'espropriazione contro il terzo non debitore (quanto alla prima perché il bene appartiene ad altro soggetto solidalmente per l'intero, quanto alla seconda perché trattasi di disciplina eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica), osservano che l'opzione ricostruttiva più coerente con siffatte premesse, e dalle conseguenze meno incongruenti, - se non pure della minore negatività delle ricadute pratiche ed operative (che, detto per inciso, erano alla base del diverso orientamento seguito da molti altri tribunali) – sia necessariamente quella di sottoporre, per il credito personale verso uno solo dei coniugi, il bene a pignoramento per l'intero (e sull'intero bene esso dovrà trascriversi), nei limiti dei diritti nascenti dalla comunione legale.
      Da tanto consegue, prosegue la sentenza, la messa in vendita o l'assegnazione del bene per intero e lo scioglimento (eccezionale e desumibile dal sistema legislativo) della comunione legale limitatamente a quel bene, scioglimento che si perfeziona al momento del trasferimento della proprietà del bene (e quindi, per gli immobili, con la pronuncia del decreto di trasferimento tanto in caso di vendita che di assegnazione), con diritto del coniuge non debitore, in applicazione dei principi generali sulla ripartizione del ricavato dallo scioglimento della comunione, ad ottenere il controvalore lordo del bene nel corso della stessa procedura esecutiva, neppure potendo a lui farsi carico delle spese di trasformazione in denaro del bene (cioè quelle della procedura medesima), rese necessarie per il solo fatto del coniuge debitore che non ha adempiuto i suoi debiti personali.
      In questa procedura esecutiva la soggezione ad espropriazione di un bene sul quale ha eguale contitolarità il coniuge non debitore lo configura come soggetto passivo del giudizio in executivis, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato: tale sua condizione imporrà la notificazione anche al coniuge non debitore del pignoramento, come pure l'applicazione al medesimo dell'art. 498 e dell'art. 567 c.p.c., vale a dire la necessità dell'avviso ai suoi creditori iscritti personali e della documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa, al fine di non pregiudicare diritti di terzi validamente costituiti anche da lui sul medesimo bene.
      La Corte conclude, quindi, affermando il seguente principio di diritto: "la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione".
      Dunque, alla luce dell'indirizzo espresso della surrichiamata pronuncia, si può affermare che:
      • Il bene facente parte della comunione legale dei beni deve essere pignorato per l'intero anche quando ad agire è il creditore particolare del coniuge.
      • Il pignoramento deve essere notificato anche al coniuge non debitore poiché costui assume la posizione di parte processuale pur non essendo personalmente obbligato.
      • La documentazione ipocatastale depositata ai sensi dell'art. 567 dovrà riguardare entrambi i coniugi al fine di verificare se anche il coniuge non debitore abbia posto in essere atti dispositivi del bene pignorato.
      • Dovrà essere notificato l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c. anche ai creditori particolari del coniuge non obbligato.
      • Occorrerà verificare che nella perizia di stima sia dato conto anche dei gravami (ipoteche, pignoramenti, domande giudiziali ecc. trascritte contro il coniuge del debitore).
      • Con il decreto di trasferimento dovranno essere cancellate anche le ipoteche eventualmente iscritte contro il coniuge non obbligato.
      • Il 50% del ricavato dalla vendita dovrà essere corrisposto al coniuge non obbligato senza portare in prededuzione le spese della procedura, che dunque graveranno integralmente sul restante 50%.
      • Per concorrere alla distribuzione del ricavato il coniuge non obbligato non è onerato dalla necessità di spiegare un intervento, trovando applicazione l'art. 510, ultimo comma, c.p.c., che come sappiamo riconosce al debitore quanto sopravanza dalla distribuzione del ricavato.
      Correttamente, quindi, la banca ha pignorato il bene per l'intero.
      Detto questo, verosimilmente, i coniugi hanno pensato di sciogliere il regime della comunione legale (che quindi si è trasformato in una comunione ordinaria, in cui cioè ciascuno è proprietario della quota del 50%) per superare il problema, ampiamente discusso, della legittimazione del coniuge in regime di comunione a presentare offerta di acquisto.
      Infatti, mentre a tenore di una prima impostazione la possibilità di partecipazione dovrebbe essere ammessa sulla scorta del principio generale di cui all'art. 579 c.p.c.: poiché il divieto di partecipazione vale solo per il debitore, e tale non è il coniuge – sebbene esecutato - questi potrà formulare offerte. Sotto questo profilo la previsione di cui all'art. 604 c.p.c. sarebbe esplicativa del principio appena detto, poiché essa ammette il terzo proprietario alla gara proprio perché non debitore, tanto che, si potrebbe dire, la norma sotto questo profilo apparirebbe pleonastica.
      Di contro altri obiettano che se si ammettesse la possibilità per il coniuge non debitore di partecipare alla vendita, l'acquisto da lui compiuto ricadrebbe nella comunione, consentendo all'altro coniuge debitore di rientrare nella disponibilità del bene, così aggirando il divieto di cui all'art. 579 c.p.c.
      Detto questo, e venendo alla distribuzione, riteniamo che il coniuge, per quanto aggiudicatario, ha comunque diritto di concorrere alla distribuzione del ricavato, atteso che da un lato lo scioglimento della comunione legale è successivo al pignoramento, e dall'altro lo scioglimento della comunione legale non toglie il fatto che il coniuge resti comunque proprietario del 50% del bene, se non risulti diversamente dalla volontà dei coniugi.
      • Linda Priori

        Siena
        21/02/2022 22:34

        RE: RE: Distribuzione verso coniuge aggiudicatario

        Vi ringrazio per la risposta sopra fornita e vi chiedo un ultimo parere.
        Ho depositato il progetto di distribuzione e il creditore procedente, ovviamente, ha presentato opposizione all'assegnazione del 50% del ricavato al coniuge non debitore.
        All'interno della memoria è richiamata l'indivisibilità dell'ipoteca (2809 cc) e riportano che la signora (ovvero il coniuge non debitore) è divenuta proprietaria (nonostante l'atto sia a nome del solo marito) quando l'ipoteca era già costituita e di conseguenza è stata, secondo loro, correttamente esecutata. Viene richiamato l'art. 602 cpc e seguenti asserendo che il proprietario del bene estraneo al rapporto obbligatorio viene assoggettato all'espropriazione forzata, dispondendo con i beni oggetto di garanzia preesistente alla data di acquisto. (Viene da questi definita come responsabilità senza debito).
        Chiedono pertanto l'assegnazione del 100% del ricavato della vendita al netto delle spese esecutive per il solo fatto di essere la moglie in comunione dei beni dell'esecutato e che quest'ultimo ha sottoscritto un mutuo (solo lui) su di un bene in cui al momento dell'acquisto insisteva già un'ipoteca.

        Ma, alla luce di quanto riportato dal procedente in sede di opposizione e alla volontà di vedersi assegnato il 100% del ricavato, non si sta affermando che il coniuge non debitore sia quindi, secondo loro, un soggetto esecutato? E se così fosse, come sarebbe stato possibile poter trasferire un bene al soggetto esecutato che, sappiamo benissimo, risulta impossibilitato a partecipare all'asta?
        A questo punto, secondo i loro ragionamenti che mirano ad intercettare anche il 50% di un importo decisamente esiguo, ci troviamo quindi di fronte ad una vendita nulla? E' possibile?
        C'è qualche aspetto che mi sfugge oppure si tratta di un'opposizione senza alcun "titolo nei confronti del coniuge" (nel puro senso del termine, la signora non ha firmato mai niente nè concesso garanzie)?

        Grazie ancora
        • Zucchetti SG

          24/02/2022 05:33

          RE: RE: RE: Distribuzione verso coniuge aggiudicatario

          La precedente risposta che abbiamo fornito muoveva dal convincimento per cui l'immobile acquistato dai coniugi non fosse ipotecato e contro la moglie non fosse stata iscritta ipoteca.
          La ulteriore richiesta di chiarimenti però ci fa sorgere il dubbio per cui quando i coniugi hanno acquistato l'immobile, poi pignorato, questo fosse già gravato da una ipoteca iscritta precedentemente all'acquisto. Se così fosse, la banca potrebbe avere ragione poiché opererebbe il così detto diritto di sequela, sancito dall'art. 2808 c.c., e cioè il diritto del creditore ipotecario di fare vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato dalla vendita, per intero, anche se lo stesso è stato trasferito a terzi.
          Insomma, si tratta di comprendere se l'ipoteca è stata iscritta prima della trascrizione dell'atto di acquisto. Se così fosse, le regole sul pignoramento dei beni della comunione, che sopra abbiamo riportato, non troverebbero applicazione, ed il coniuge sarebbe da considerare esecutato a norma dell'art. 602 e ss c.p.c.
          • Linda Priori

            Siena
            24/02/2022 20:05

            RE: RE: RE: RE: Distribuzione verso coniuge aggiudicatario

            Grazie.
            In estrema sintesi l'atto di mutuo (con ipoteca) e l'atto di compravendita sono stati rogitati lo stesso giorno ma l'ipoteca è stata iscritta al registro generale al numero precedente della trascrizione della compravendita.
            Nell'atto di mutuo con cui è stata iscritta l'ipoteca si riportano i due terzi datori di ipoteca (vecchi proprietari in regime di comunione legale) e il marito esecutato quale parte mutuataria e terzo debitore non datore di ipoteca in regime di comunione legale.
            In questo caso anche il coniuge (moglie) che non compare mai nè nell'atto di mutuo nè nell'atto di compravendita è da considerarsi esecutato?
            Stante quanto appena detto allora risulta corretto che questa abbia partecipato alla vendita?
            Grazie ancora
            • Zucchetti SG

              26/02/2022 09:26

              RE: RE: RE: RE: RE: Distribuzione verso coniuge aggiudicatario

              Le ulteriori precisazioni che abbiamo ricevuto ci convincono del fatto che il creditore ha diritto a soddisfarsi sull'intero ricavato dalla vendita, atteso che si tratta di obbligazione contratta nell'interesse della comunione, a norma dell'art.186 c.c., let. d), trattandosi di obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi, laddove per obbligazione deve intendersi l'acquisto dell'immobile, cui è collegato l'atto di mutuo.