Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

credito professionista

  • Nicola de Lucia

    Santa Maria Capua Vetere (CE)
    13/01/2021 17:04

    credito professionista

    La questione è la seguente:
    in un riparto esecuzioni immobiliari, il credito di un ingegnere intervenuto tardivamente nella procedura, sulla base di una sentenza relativa ad un procedimento monitorio, va considerato privilegiato?
    Ed il credito per le competenze dell'avvocato che lo ha assistito? In questo ultimo caso ho meno dubbi a considerarle in chirografo.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      14/01/2021 07:41

      RE: credito professionista

      Ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. "hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: …le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto" (l'estensione del privilegio al contributo integrativo ed al credito di rivalsa è stato operato dall'art. 1, comma 474, l. 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
      Il credito di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. (credito dei professionisti limitato agli ultimi due anni di prestazione) ha privilegio generale mobiliare, per cui non ha alcun privilegio sugli immobili; esso, tuttavia, ha "collocazione sussidiaria sugli immobili" (che, come vedremo tra un attimo, è cosa diversa dal privilegio) a mente dell'art. 2776 c.c..
      Detta norma ha posto in dottrina e giurisprudenza una serie di problemi interpretativi scaturenti essenzialmente dalla necessità da un lato di graduare i crediti dalla stessa contemplati rispetto agli altri privilegi, e dall'altro di individuarne i presupposti di operatività.
      Sul primo versante è stato affermato in giurisprudenza che la collocazione dei crediti assistiti da privilegio sussidiario sugli immobili deve avvenire senza pregiudizio dei crediti assistiti da privilegio sugli immobili. Segnatamente, è stato ricordato che "l'art. 2776 cod. Civ., ammettendo la collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili di taluni crediti assistiti da privilegio generale mobiliare, non apporta alcuna modifica all'ordine per essi stabilito dalla legge, non potendo i predetti crediti essere soddisfatti con modalità diverse a seconda che essi operino in via principale sul ricavato mobiliare, ovvero vengano collocati in via sussidiaria sul prezzo degli immobili" (Cass. civ., sez. I, 5 febbraio 1982, n. 654), osservando come "Questa norma non crea un nuovo privilegio, ma soltanto deroga alla regola della par condicio creditorum (art. 2741 cod. civ.) in sede di distribuzione di quanto eventualmente residua del prezzo degli immobili dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari" (Corte Cost., 18 giugno 1991, n. 287 est. Mengoni).
      In sostanza, il creditore assistito da privilegio mobiliare con collocazione sussidiaria prevale solo sui chirografari, non su altri privilegiati.
      Quanto ai presupposti per la collocazione sussidiaria, si è osservato (Cass. civ., sez. III, 13 agosto 2008 n. 15981; Sez. III, 19 dicembre 2016, n. 26101) che il creditore deve assolvere ad un triplice onere probatorio, dovendo dimostrare:
      a) di avere inutilmente esaurito l'esecuzione mobiliare (Cass. Sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5724 ha chiarito che l'onere di dimostrare l'infruttuosa esecuzione sui beni mobili può essere sostituito da una mera prognosi di infruttuosità – purché fondata su elementi probanti e cospicui – tale da evitargli l'imposizione della previa sopportazione di costi ed oneri, con ogni probabilità inutili, quale condizione di esercizio del privilegio, precisando inoltre che è sufficiente che esso sia assolto prima di partecipare alla distribuzione nella quale si invoca il privilegio, ma non già anche prima di avere dispiegato l'azione esecutiva o l'intervento).
      b) di essere rimasto insoddisfatto di altro procedimento esecutivo mobiliare promosso da altri verso il comune debitore;
      c) di non poter essere soddisfatto in futuro per mancanza di beni mobili pignorabili nel patrimonio dello stesso debitore.
      Quanto al credito del difensore che lo ha assistito, esso seguirà la medesima sorte, in quanto accessorio.
    • Nicola de Lucia

      Santa Maria Capua Vetere (CE)
      14/01/2021 09:39

      RE: credito professionista

      Vi ringrazio per la tempestiva ed esaustiva risposta. Mi ero espresso male nel quesito, il privilegio lo riferivo alla collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c.
      Il dubbio è proprio questo: non avendo il creditore in questione effettuato alcuna infruttuosa esecuzione sui beni del debitore, a mio avviso non può essere preferito ai chirografari, ma trattato alla stessa stregua; qui, tuttavia, si apre un'altra questione: il creditore di cui al quesito è intervenuto tardivamente, ragion per cui, dal mio punto di vista, non partecipa al riparto vista l'incapienza della somma.
      Volevo avere il vostro illustre parere in merito.
      Grazie.
      • Zucchetti SG

        15/01/2021 06:27

        RE: RE: credito professionista

        Come dicevamo nella precedente risposta, secondo Cass. Sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5724 l'onere di dimostrare l'infruttuosa esecuzione sui beni mobili può essere sostituito da una mera prognosi di infruttuosità, purché fondata su elementi probanti e cospicui.
        Condividiamo tuttavia il fatto che, trattandosi di creditore intervenuto tardivamente, parteciperà alla distribuzione dopo che saranno stati soddisfatti i creditori chirografari tempestivi, poiché gli interventori che concorrono alla distribuzione del ricavato indipendentemente dall'intervento sono i creditori privilegiati (lo si ricava agevolmente dalla lettura dell'art. 565 c.p.c.), e tali non sono i creditori muniti privilegio mobiliare con collocazione sussidiaria sugli immobili.
        La giurisprudenza ha infatti osservato come "Questa norma non crea un nuovo privilegio, ma soltanto deroga alla regola della par condicio creditorum (art. 2741 cod. civ.) in sede di distribuzione di quanto eventualmente residua del prezzo degli immobili dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari" (Corte Cost., 18 giugno 1991, n. 287 est. Mengoni).