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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
Privilegio Immobiliare Risarcimento Danno
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Alessandro Sabatini
Arezzo30/11/2022 19:20Privilegio Immobiliare Risarcimento Danno
Nell'ambito di un procedimento penale è stato concesso sequestro conservativo, in favore dei potenziali danneggiati dall'imputato a seguito di un ipotesi di reato, sull'immobile di proprietà di quest'ultimo da parte del GIP.
Al termine del processo l'imputato è stato riconosciuto colpevole con sentenza passata in giudicato e i danneggiati, a cui è stato riconosciuto come parti civili il risarcimento, hanno iniziato procedura esecutiva sull'immobile oggetto di sequestro. I danneggiati sono tutti soggetti privati.
Le domande di intervento palesano la sussistenza di un privilegio ex art. 189 c.p. e 2768 c.c. sull'intera somma riconosciuta (in sorte capitale e per spese processuali).
Personalmente rinvengo come l'art. 189 c.p. regolamenti come privilegiato (con concessione di ipoteca legale) il credito vantato eventualmente dallo Stato (e non è il mio caso) e l'art. 2768 c.c. preveda il riconoscimento del privilegio per risarcimento danni, ma solo in ambito mobiliare.
Non ho rinvenuto norme che permettano il riconoscimento di un privilegio speciale sull'immobile oggetto di sequestro conservativo per danni arrecati da reato penale in favore di soggetti diversi dallo Stato, se non per l'attribuzione in favore delle spese processuali sostenute per l'ottenimento del sequestro come atto conservativo.
Sarei pertanto dell'opinione di degradare tutto in chirografo, ad eccezione appunto della quota riferita alla spese di giustizia.
Ritenete corretta la mia analisi?
Mille grazie per la preziosa collaborazione-
Zucchetti SG
02/12/2022 17:30RE: Privilegio Immobiliare Risarcimento Danno
La questione va inquadrata premettendo che l'art. 218, D.Lgs. 28.7.1989, n. 271, di attuazione e coordinamento al codice di procedura penale, ha abrogato le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale, e dunque anche la previsione di cui all'art. 189 c.p. L'ipoteca legale per illeciti penali prevista da altre disposizioni di legge è stata infatti sostituita con il sequestro conservativo secondo le norme del codice di procedura penale. La dottrina maggioritaria ritiene che anche le restanti parti della norma debbano ritenersi abrogate in seguito all'intervento della disciplina del sequestro secondo gli artt. da 316 a 320 c.p.p.
In ogni caso, i privilegi contemplati da questa norma operano in favore dello stato (lo si ricava agevolmente dalla lettura del primo comma) sicché non possono essere invocati da soggetti diversi.
Quanto all'art. 2768 occorre premettere che in forza di questa disposizione i crediti dipendenti da reato "hanno privilegio sulle cose sequestrate lo Stato e le altre persone indicate dal codice penale, secondo le disposizioni del codice stesso e del codice di procedura penale, con la conseguenza che detto privilegio può essere riconosciuto anche alla persona offesa".
Esso, tuttavia, come correttamente indicato nella domanda, è un privilegio che ha ad oggetto i beni mobili, atteso che la disposizione è collocata nella sezione seconda (Dei privilegi sui mobili) del capo secondo (dei privilegi) del titolo terzo (Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale) del libro sesto (Della tutela dei diritti).
La natura di privilegio speciale mobiliare dell'art. 2768 c.c. è stata affermata in un risalente precedente di legittimità, rappresentato da Cass., Sez. I, 24/02/1970, n. 432.
Per i beni immobili, viceversa, a nostro avviso opera il privilegio di cui all'art. 316, c.p.p..
La norma si apre con la previsione per cui se e vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario, il pubblico ministero può chiedere il sequestro di beni mobili o immobili. Il comma secondo aggiunge che analogo sequestro po' essere richiesto dalla parte civile a garanzia delle obbligazioni civili derivanti da reato.
Aggiunge il comma 3 che "il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile".
Infine, il comma 4 prevede che "per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi".
Questa norma, dunque, riconoscendo genericamente il privilegio sui beni oggetto del sequestro, il quale a sua volta può indistintamente cadere su beni mobili ed immobili, giovando alla parte civile anche se richiesto dal pubblico ministero, configura un privilegio speciale che può essere anche immobiliare.-
Alessandro Sabatini
Arezzo02/12/2022 18:09RE: RE: Privilegio Immobiliare Risarcimento Danno
Grazie innanzitutto per la tempestiva ed esaustiva risposta.
L'art. 316 c.p.p. da voi richiamato, che prevede il riconoscimento di un privilegio speciale sull'immobile oggetto di sequestro disposto dal pubblico ministero in favore delle parti civili (comma 3°), chiarisce al successivo 4° comma che trattasi di privilegio da esercitarsi rispetto ad ogni altro credito NON privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti successivamente.
Il dubbio che sommessamente affiora è connesso alla lettura dell'art. 2748, 2° comma c.c. che prevede come i privilegi di natura speciale abbiano preferenza sulle ipoteche (salvo diversa disposizione normativa).
Nel caso de quo il privilegio speciale sull'immobile oggetto di sequestro è quello normato dall'art. 2748, 2° comma c.c. e quindi va anteposto anche all'eventuale ipoteca giudiziale (iscritta anteriormente al sequestro) o il privilegio speciale concesso dall'art. 316 c.p.p. è preferito solo ai crediti NON muniti di privilegio come dispone la semplice lettura della disposizione di legge richiamata (e quindi si tratta dell'eccezione posta dall'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 2748 c.c.: "se la legge non dispone diversamente)?
In sintesi: quello che concede il 4° comma dell'art. 316 c.p.p. è un privilegio che si antepone all'ipoteca, anche se iscritta anteriormente al sequestro, oppure è preferito solo agli altri eventuali crediti non privilegiati?
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Zucchetti SG
05/12/2022 11:58RE: RE: RE: Privilegio Immobiliare Risarcimento Danno
A nostro avviso il credito assistito da ipoteca prevale rispetto al privilegio di cui all'art. 316 c.p.p.
Invero, il quarto comma prevede che assiste i crediti in forza dei quali viene eseguito il sequestro prevalgono "rispetto a ogni altro credito non privilegiato", e tale non è il credito ipotecario, che invece è assistito, appunto dal privilegio ipotecario.
Del resto, anche il quarto comma dell'art. 189 c.p. (che contemplava l'ipoteca legale) prevedeva che "per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi", con la conseguenza che anche l'ipoteca legale prevaleva solo rispetto i chirografi.-
Andrea Rogialli
arezzo16/12/2022 12:00RE: RE: RE: RE: Privilegio Immobiliare Risarcimento Danno
buonasera... mi inserisco nella discussione in quanto l'argomento interessa anche a me
Nel caso specifico ... dovendo inserire il credito in oggetto nella procedura fallco quale grado assegnare? avrei individuato il Gi7.1 Speciale "CREDITI CON PRIVILEGIO IMMOBILIARE CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO - crediti assistiti da privilegio immobiliare che la legge ritiene posposti alle ipoteche, in deroga all'art. 2748, co. 2, c.c."
grazie per la risposta
cordiali saluti-
Zucchetti SG
03/01/2023 10:30RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio Immobiliare Risarcimento Danno
La individuazione è corretta.
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