Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

credito professionista art. 2751 bis n. 2

  • Giovanni Viola

    LUCERA (FG)
    20/09/2022 11:22

    credito professionista art. 2751 bis n. 2

    Espongo la problematica:
    - su istanza della società XXX il Presidente del Tribunale di XXX nominava il dott. commercialista XXX quale esperto per la relazione giurata di stima ex art. 2343 cod. civ.;
    - eseguito l'incarico e trasmessa alla società la perizia giurata, il professionista chiedeva invano il pagamento delle competenze (secondo tariffa professionale vigente anno 2012);
    - risultate infruttuose le richieste via mail e pec, adiva il proprio ODCEC per il parere di congruità che veniva rilasciato il 22/06/2015;
    - chiedeva ed otteneva Decreto Ingiuntivo il 09/12/2015 (che non verà munito di formula esecutiva, nè della dichiarazione di esecutorietà);
    - interveniva quindi in una procedura esecutiva pendente a carico della società con approvazione del progetto di riparto e riconoscimento del credito invocato in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2;
    - prima dell'esecuzione dei pagamenti interveniva il fallimento della società debitrice e il Curatore veniva autorizzato ad incamerare le somme già pronte per il riparto nella p.e.;
    - il professionista, quindi, presentava istanza di ammissione al passivo e nella proposta (l'udienza di approvazione è fissata per il prossimo 4 ottobre) il Curatore rigettava l'istanza con la seguente motivazione: "Escluso per euro 21.229,21. Il decreto ingiuntivo su cui si fonda la domanda non è munito della dichiarazione di esecutorietà e non è opponibile al fallimento (Cass. Sez. VI, 30.10.2020 n. 24157). Il decreto ingiuntivo prodotto con la domanda di insinuazione al passivo non è neppure munito di formula esecutiva. Il parere di congruità, in assenza di ulteriori documenti, non prova lo svolgimento della prestazione e, quindi, la sussistenza del credito. Escluso per euro 386,45 a titolo di interessi liquidati nel decreto ingiuntivo. Escluso per euro 801,62 quale somma liquidata in sede monitoria per spese legali, calcolata al lordo degli accessori di legge (comprensiva di iva ed al lordo della ritenuta d'acconto). Escluso per euro 1.219,92. Dalla domanda e dai documenti prodotti non è possibile individuare su quali basi è stato determinato l'importo richiesto in pagamento per l'attività espletata nel procedimento n. ...... RGE Trib....".
    Si chiede:
    - è opportuno (e sufficiente), prima dell'udienza di approvazione dello S.P., integrare la documentazione al Curatore con i documenti esaminati dall'ODCEC per il rilascio del parere di congruità (nello specifico: Relazione sull'attività svolta in esecuzione dell'incarico conferito) ovvero produrre anche tutta la documentazione fornita dalla società (oltre mille pagine di documenti!)?
    - qualora fosse sufficiente l'integrazione documentale, il Curatore potrebbe rivedere la proposta ed ammettere tutta la somma richiesta (comprensiva di spese legali, diritti ecc) ovvero il solo credito per competenze professionali "ritenuto congruo" dall'ODCEC?
    Grazie

    • Zucchetti SG

      22/09/2022 11:23

      RE: credito professionista art. 2751 bis n. 2

      La questione prospettata nella domanda ci pare assai delicata ed a nostro avviso presuppone, a monte la necessità di affrontare la diversa tematica relativa alla stabilità del piano di riparto approvato in sede esecutiva.
      Resta da chiedersi quale grado di impermeabilità, rispetto a fattori esogeni o endogeni all'esecuzione, abbia il provvedimento di approvazione del progetto di distribuzione adottato dal giudice dell'esecuzione.
      In argomento la Cassazione è costante (da ultimo, Cass. 20 aprile 2022, n. 12673; Cass. 8 giugno 2021, n. 15963; Cass., 22 giugno 2020, n. 12127; Cass. 24 ottobre 2018, n. 26927; Cass., 23 agosto 2018, n. 20994; Cass. 14 giugno 2016, n. 12242; Cass. 31 ottobre 2014, n. 23182; Cass. 18 agosto 2011, n. 17371; Cass. 8 maggio 2003, n. 7036; Cass. 9 aprile 2003, n. 5580, risalendo fino a Cass. 3 luglio 1969, n. 2434, che a sua volta riprendeva Cass. 13 gennaio 1937 n. 87 e 22 giugno 1955 n. 1942) nel ritenere che il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur privo, per la mancanza di contenuto decisorio, di efficacia di giudicato, gode però di una sua stabilità, in quanto provvedimento di chiusura di un procedimento posto in essere e portato a termine col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, e come tale incompatibile con qualsiasi possibilità di revoca, sussistendo un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo.
      Il riconoscimento della stabilità dei risultati del processo esecutivo ha trovato un inquadramento complessivo in una decisione ormai remota nella quale è stato affermato, sulla scia della giurisprudenza precedente, che il processo esecutivo per espropriazione forzata è costruito come successione di subprocedimenti, culminanti nell'adozione di successivi provvedimenti, ai quali è tendenzialmente estranea la regola della propagazione delle nullità processuali dettata dall'articolo 159 c.p.c., con la conseguenza che la definitività del provvedimento che conclude ciascun subprocedimento, una volta che abbia avuto esecuzione, diviene irretrattabile (Cass., Sez. Un., 27 maggio 1995, n. 11178).
      In altri termini, la definitività del risultati dell'esecuzione trova fondamento, oltreché sull'irrevocabilità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione, una volta attuati, secondo l'articolo 487, primo comma, c.p.c., sull'intrinseca caratteristica del procedimento esecutivo, improntato al rispetto di apposite forme, istituite allo scopo di salvaguardare i contrapposti interessi delle parti, procedimento entro il quale sono apprestati rimedi processuali, le opposizioni di cui agli articoli 615 e 617 c.p.c., utili ad assicurare la legittimità della procedura, sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanziale.
      Una volta stabilito che l'esecuzione forzata è retta da un impianto che, attraverso le opposizioni esecutive, è idoneo a garantire la conformità a diritto del procedimento esecutivo e del risultato da esso attinto, deve di necessità osservarsi che, ove si ammettesse che tale risultato possa essere travolto ad esecuzione conclusa, ad esempio a mezzo di azioni recuperatorie o risarcitorie, si creerebbe un cortocircuito nello stesso funzionamento del sistema. Di qui l'irretrattabilità dell'ordinanza di distribuzione che non sia stata oggetto di contestazione (così, in motivazione, Cass. 20 aprile 2022, n. 12673).
      Se ne deve allora ricavare che, a nostro avviso, l'accertamento del credito operata in sede di distribuzione del ricavato non può più essere messa in discussione in ambito fallimentare, fatto salvo il diritto della curatela di operare la distribuzione del ricavato dalla vendita secondo le regole del riparto fallimentare, nel concorso di tutti i creditori ammessi al passivo.
      I precipitati di questo ragionamento ci portano ad affermare che la esclusione del credito proposta dal curatore nel progetto di stato passivo depositato non sia condivisibile.
      Ciò posto, e venendo alla specifica domanda, osserviamo che, anche dopo il deposito progetto di stato passivo depositato dal curatore (ed anche all'udienza di verifica fissata dal giudice delegato), il creditore può comunque depositare documenti integrativi a comprova del proprio credito, documenti che possono essere depositati per la prima volta anche nell'eventuale giudizio di opposizione allo stato passivo (cfr, ex multis, Cass. 09 maggio 2013, n. 11026).