Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

somme rimanenti dopo il riparto

  • Daniela Gualtieri

    REGGIO EMILIA (RE)
    24/04/2019 16:56

    somme rimanenti dopo il riparto

    Buongiorno,
    dopo aver redatto il piano di distribuzione e aver pagato sia le spese in prededuzione che quelle in chirografario (la procedura aveva solo il creditore procedente in chirografario mentre quello che vantava un'ipoteca non si è insinuato), sono rimaste delle somme disponibili.
    In tal caso queste somme vanno al debitore?
    Ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti SG

      26/04/2019 14:28

      RE: somme rimanenti dopo il riparto

      Per rispondere alla sua domanda dobbiamo considerare la previsione di cui all'art. 498 c.p.c., a mente del quale i creditori iscritti devono essere avvertiti del pignoramento mediante la notifica, da eseguirsi a cura del creditore pignorante nei 5 giorni successivi al pignoramento, di un avviso contenente l'indicazione del creditore procedente, del credito per cui si procede, del titolo e delle cose pignorate. Identico avviso deve essere notificato ai creditori sequestratari, a mente dell'art. 158 disp. att. c.p.c.
      L'avviso ai creditori iscritti serve a renderli edotti della circostanza che il bene sul quale essi vantano il diritto reale di garanzia è stato sottoposto a pignoramento, con la conseguenza che se essi vogliono far valere la loro causa di prelazione hanno l'onere di intervenire nella procedura.
      In questo senso, risalente (ma ancora attuale) giurisprudenza ha ritenuto che la notificazione dell'avviso di cui all'art. 498 c.p.c. costituisce una vera e propria provocatio ad agendum, poiché ha la funzione di provocare l'intervento dei predetti soggetti nell'espropriazione.
      Ai creditori iscritti, va poi notificata l'ordinanza di vendita, ai sensi dell'art. 569, ultimo coma, c.p.c.
      Ai sensi dell'art. 564 c.p.c. l'intervento è tempestivo se avviene non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita. In questo caso l'interveniente partecipa alla distribuzione assieme agli altri creditori, ferme restanti le rispettive cause di prelazione.
      L'intervento è tardivo (art. 565) se avviene oltre questo termine.
      In tal caso l'interveniente (art. 565 e 566):
      • se chirografario concorre alla distribuzione sulla somma che sopravanza dopo che si sono soddisfatti i creditori tempestivi ed i creditori, anche se tardivi, privilegiati;
      • se privilegiato concorre comunque alla distribuzione secondo la sua causa di prelazione.
      Queste norme si giustificano, e devono essere coordinate, con quella di cui all'art. 586 c.p.c., il quale dispone che il decreto di trasferimento contenga l'ordine di cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti, anche successivi, gravanti sull'immobile.
      Dal combinato disposto di queste previsioni, il quadro normativo che se ne ricava è che se il creditore iscritto intende far valere la garanzia sul bene pignorato, l'unico modo che ha di farlo è quello di intervenire nella procedura esecutiva.
      Ergo, se il creditore ha ricevuto l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c. ma non è intervenuto, la somma che residua all'esito della distribuzione del ricavato andrà restituita al debitore (o al terzo che ha subìto l'esecuzione) ai sensi dell'art. 510, ultimo comma, c.p.c.
      La invitiamo, comunque, a verificare che il creditore iscritto e non intervenuto abbia ricevuto l'avviso di cui abbiamo detto.