Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Estinzione dell'ipoteca

  • Marcella Luca

    Salerno
    01/09/2021 14:14

    Estinzione dell'ipoteca

    Salve, mi chiedo se l'iscrizione ipotecaria su bene immobile espropriato, presa in data 24.6.1999, sia da considerarsi estinta per i lotti venduti in data 30.5.2019 (data di pubblicazione del decreto di trasferimento).
    In altri termini, vorrei sapere se l'iscrizione ipotecaria vada rinnovata entro il ventesimo anno (2019) oppure entro il 23/24.6.2019.
    Grazie
    • Marcella Luca

      Salerno
      01/09/2021 14:17

      RE: Estinzione dell'ipoteca

      Ho invertito le date
    • Zucchetti SG

      02/09/2021 07:33

      RE: Estinzione dell'ipoteca

      Conviene partire dal dato normativo, e ricordare che a mente dell'art. 2847 c.c. "L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine".
      Da questa norma si ricavano due elementi: il primo è che i venti anni decorrono "dalla sua data", cioè dalla data dell'iscrizione; il secondo è che per impedire che l'effetto cessi l'iscrizione deve essere rinnovata "prima che scada" il ventennio che decorre dal giorno dell'iscrizione.
      Dunque, facendo un esempio, se l'ipoteca fosse stata iscritta in data 01.06.2000, essa durerebbe evidentemente fino al 31.5.2021, giorno entro il quale dovrebbe essere rinnovata per conservare i suoi effetti.
      Va anche aggiunto che l'esercizio dell'azione esecutiva (con il pignoramento ovvero con l'intervento in un processo esecutivo intrapreso da altri contro lo stesso debitore) non può considerarsi equipollente alla rinnovazione ex art. 2847 c.c., o comunque attività idonea ad impedire la cessazione degli effetti dell'iscrizione ipotecaria prevista da questa norma, sospendendo il decorso del ventennio di legge (Cass. 7498/2012, cit. e Cass. 8 febbraio 2017, n. 3401).
      Si è infatti osservato che agendo o intervenendo in sede esecutiva il creditore fa valere il suo diritto di credito nei confronti del debitore o del terzo assoggettato all'esecuzione e si avvale della garanzia ipotecaria nei limiti in cui agisce nei confronti di quest'ultimo ex art. 602 e seg. c.p.c. o nei limiti in cui è onerato di sottoporre a pignoramento gli immobili ipotecati ex art. 2911 c.c.; pertanto, quando è il creditore pignorante, in forza della garanzia reale, esercita il diritto di espropriare i beni ex art. 2808 c.c., comma 1; quando, invece, interviene in procedure da altri intraprese, se è ipotecario può intervenire anche in mancanza di titolo esecutivo ex art. 499 c.p.c.. Tuttavia, la ragione di privilegio acquista il rilievo che le è proprio, non tanto nei rapporti tra creditore e debitore, quanto nei rapporti tra creditori concorrenti, vale a dire in sede di distribuzione del ricavato; soltanto, in questa sede, infatti, al momento della redazione del progetto di graduazione e/o di distribuzione ex art. 596 c.p.c. e art. 179 disp. att. c.p.c., rileva il diritto del creditore "di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione" ex art. 2808 c.c., commi 1 e 2. Quindi, per pervenire all'esito fisiologico della distribuzione del ricavato è necessario che il presupposto della partecipazione al concorso con la preferenza derivante dalla prelazione ipotecaria, vale a dire la permanenza degli effetti dell'iscrizione ipotecaria, si mantenga fino al momento in cui al bene pignorato non si sostituisca definitivamente il prezzo ricavato dall'espropriazione, cosa che accade soltanto con l'emissione del decreto di trasferimento ed è pertanto alla data di questa emissione che l'iscrizione ipotecaria non deve avere superato il ventennio ex art. 2847 c.c. (cfr. Cass. n. 7570/11, in motivazione), poiché fino a quel momento l'iniziativa dei creditori su quel bene è ancora possibile.
      Questa conclusione, si è aggiunto, trova riscontro normativo nell'art. 586 c.p.c., (che prescrive che con il decreto il giudice ordina la cancellazione, tra l'altro, delle iscrizioni ipotecarie), e nell'art. 2878 n. 7 c.c. (che stabilisce che l'ipoteca si estingue con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche).
      Diverso è il caso in cui, dichiarato il fallimento del debitore, l'iscrizione perda efficacia dopo l'approvazione dello stato passivo.
      In questo caso, infatti, posto che il decreto di approvazione dello stato passivo, di cui all'art. 96 l.fall., se non impugnato, preclude ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione, la sua intangibilità non ammette il riesame del credito da parte del giudice delegato in sede di finale distribuzione, mediante degradazione a chirografo, di un credito già ammesso in via ipotecaria; ne consegue che nemmeno il mancato rinnovo dell'iscrizione ipotecaria alla scadenza del ventennio dal compimento della prima formalità pubblicitaria, attenendo al solo profilo dell'efficacia e perciò non estinguendo né il titolo ipotecario, né il diritto di credito garantito, costituisce ragione per la degradazione, in quanto in materia non opera l'istituto della prescrizione, e dunque dell'ipotizzabilità della interruzione, con riguardo all'apertura del fallimento, essendo invece sufficiente, perché la garanzia giovi al creditore, che questi abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo del proprio credito, senza che, alla data della domanda, l'iscrizione stessa abbia superato il ventennio, permanendo tale efficacia per tutto il corso della procedura; in questo modo l'istituto si adatta alla sistematica concorsuale, nella quale il creditore, depositata la domanda, consuma il suo potere processuale né ha più il potere o l'onere di intervenire sul diritto d'ipoteca, che cessa di essere nella sua disponibilità una volta ammesso, a differenza di quanto accade nell'esecuzione singolare, in cui l'iscrizione non deve aver superato il ventennio alla data della vendita forzata, che concreta l'espropriazione che il creditore ha diritto di chiedere, mentre nella procedura concorsuale la vendita è disposta su iniziativa del curatore (Cass. 01.4.2011, n. 7570; 24.6.2015, n. 13090).