Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

riparto

  • Elena Pompeo

    Salerno
    18/10/2019 13:07

    riparto

    ho venduto un lotto a 18 mila euro. il comproprietario per 1/3 è intervenuto nella procedura chiedendo la sua quota oltre spese legali per l'intervento. Il Creditore pignorante ha documentato spese vive per €. 8.000,00 e la scrivente nella qualità di custode e delegato deve ricever un saldo di €. 3500. Queste spese vanno detratte dal totale dell'incasso ed il residuo ripartito ( 1/3 al comproprietario e la restante parte al creditore procedente) oppure al comproprietario va 1/3 dell'incasso dei 18 milaeuro?grazie
    • Zucchetti SG

      21/10/2019 14:17

      RE: riparto

      Le spese della divisione esecutiva sono sostenute da ciascuno dei comproprietari in ragione delle rispettive quote di appartenenza. Esse dunque, come normalmente si afferma, gravano "sulla massa".
      In questi termini si esprime la giurisprudenza, la quale ha affermato che " Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione" (Cass., sez. II, 8 ottobre 2013, n. 22903).
      Questo ragionamento vale quale criterio di riparto tra i comproprietari.
      Al contrario invece, la disciplina dei rapporti tra creditore procedente ed esecutato soggiace alle regole generali, ed in particolare al principio di cui all'art. 95 c.p.c., per cui il creditore ha diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute prelevandole dalla quota parte devoluta in favore dell'esecutato; del resto, il creditore procedente non è un condividente e pertanto ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse comune del ceto creditorio.
      Queste spese, inoltre, godono del privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. e devono essere liquidate dal giudice della divisione.
      Esemplificativamente, graveranno sulla massa le spese di una eventuale consulenza tecnica di ufficio, svolta nel giudizio divisorio (Cass. civ., 13 maggio 2015, n. 9813), le spese di pubblicità della vendita, gli oneri del delegato ecc. Al contrario, si ritiene debbano essere imputate alla quota dovuta all'esecutato le spese relative alla cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti gravanti sulla quota dell'esecutato (Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2002, n. 10909).
      Quindi, riassumendo: il giudice della divisione liquida le spese ed i compensi del (solo) giudizio di divisione e le pone a carico della massa, per poi assegnare alla procedura esecutiva il ricavato dalla vendita che spetterebbe all'esecutato. Il giudice dell'esecuzione, poi, liquiderà le spese ed i compensi della (sola) procedura esecutiva, procedendo ad un nuovo riparto.
      Quanto sin qui detto non vale per le spese sostenute dal creditore a causa di infondate opposizioni di una delle altre parti, le quali graveranno esclusivamente sulla parte che le ha sollevate, secondo la regola tradizionale della soccombenza.
      Quindi, nel caso prospettato dalla domanda le spese vanno detratte dall'importo da assegnare a ciascun comproprietario, in misura proporzionale al valore della quota di ciascuno, sicché, ad esempio, se il comproprietario ha una quota pari ad 1/3 del valore, le spese della procedura gli saranno addebitate per un terzo.
    • Elena Pompeo

      Salerno
      21/10/2019 17:39

      RE: riparto

      nel mio caso non vi è giudizio di divisione ma ordine del ge di notifica dell'avviso di vendita e successiva adesione del comproprietario alla vendita. è lo stesso?
      • Zucchetti SG

        25/10/2019 07:41

        RE: RE: riparto

        Certamente si. Invero, pur non essendosi formalmente passati attraverso lo snodo processuale della così detta divisione endoesecutiva, si è comunque giunti allo scioglimento della comunione mercé la vendita dell'intero, con la conseguenza che i criteri di riparto della relativa spesa non mutano.