Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Riscossione dei canoni ed applicabilità o meno dell'IVA

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    15/04/2025 10:29

    Riscossione dei canoni ed applicabilità o meno dell'IVA

    Nella premessa che sono Delegato alla Vendita, e non Custode deputato alla riscossione dei canoni sono a porre il seguente quesito.
    Devo procedere a distribuire i frutti civili rinvenienti dalla riscossione di titoli non più opponibili alla procedura (contrattai di affitti di ramo di azienda) che poi sono stati proseguiti per la parte immobiliare su autorizzazione del Giudice Dell'esecuzione.

    Dalla ricostruzione effettuata mi sembrerebbe di verificare che l'iva non è stata riscossa ne è stata versta; mi chiedo e vi chiedo se il tutto sia corretto avendo letto una discussione pubblicata su questo forum a firma di Andreani nella quale il criterio discretivo ai fini della debenza dell'iva è la volontà o meno di proseguire nel rapporto.
    La situazione è qui resa maggiormente difficile dalla circostanza che temo che nessuno ha emesso la fattura (nè il Custode nè il soggetto esecutato); è corretto dunque distribuire integralmente detti canoni.

    Ringrazio come sempre per il Vostro prezioso contributo.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      18/04/2025 09:16

      RE: Riscossione dei canoni ed applicabilità o meno dell'IVA

      Come noto, l'agenzia delle entrate con la risoluzione 16 maggio 2006 n. 62/E, ribadita con la risoluzione n. 102/E del 21 aprile 2009 ha ritenuto che obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del contribuente e a versare l'IVA sia il custode, sulla base dell'assunto per cui se da un lato il custode giudiziario non assume la titolarità del bene oggetto di espropriazione forzata, che va riconosciuta pur sempre in capo al debitore, quest'ultima non si delinea come una titolarità piena nel suo esercizio, in quanto priva del potere dispositivo sul bene. Ne consegue che anche la soggettività passiva d'imposta del debitore esecutato deve ritenersi in parte "limitata" sotto il profilo dei concreti adempimenti che ne discendono, in particolare con riguardo agli obblighi di fatturazione e versamento del tributo.
      Quanto affermato costituisce evoluzione dalla risoluzione n. 158/E dell'11.11.2005 (pronunciata a seguito di una istanza di interpello concernente proprio gli obblighi tributari del custode giudiziario nel caso di incasso di canoni derivanti dalla locazione di immobili pignorati) ed esplicazione di un orientamento già espresso in termini più generali dalla circolare n. 6 del 17 gennaio 1974, e dalla successiva risoluzione del 13 agosto 1974, in cui con riferimento alla figura dell'incaricato della vendita (commissionario, cancelliere, ufficiale giudiziario, istituto vendite giudiziarie) si era sottolineato come quest'ultimo ha l'obbligo di emettere la fattura con l'addebito della relativa IVA, precisandosi che l'IVA riscossa deve essere versata in tutti i casi in cui non sia possibile girare l'importo all'impresa esecutata, come ad esempio nel caso di irreperibilità di quest'ultima.
      È evidente che rispetto a questi precedenti le novità dell'intervento ultimo dell'Agenzia si incentrano sulla ritenuta natura "limitata" della soggettività passiva d'imposta del debitore esecutato, dalla quale l'Agenzia fa discendere la generalizzazione della soluzione secondo cui gli obblighi di fatturazione e versamento gravano sul professionista delegato in tutti i casi, e non solo nelle ipotesi di irreperibilità dell'esecutato.
      Riteniamo dunque che prima di procedere oltre sia opportuno avere una interlocuzione con il custode, al quale secondo noi si dovrebbe rappresentare il fatto che è in corso di predisposizione il piano di riparto invitandolo ad indicare la necessità di accantonare somme destinate a far fronte ad obbligazioni tributarie del custode, con l'avvertenza che in difetto tutte gli importi disponibili saranno distribuiti in favore degli aventi diritto.