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Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
Esecuzione immobiliare riparto fallimento debitore e mutuo fondiario
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Miria Chiesi
Guastalla (RE)09/02/2023 17:30Esecuzione immobiliare riparto fallimento debitore e mutuo fondiario
Devo redigere un progetto di riparto di un esecuzione immobiliare dove sono stati aggiudicati tre lotti nel seguente ordine:
lotto 1 il decreto di trasferimento è avvenuto prima della dichiarazione di fallimento.Il creditore ipotecario procedente ha poi proposto una domanda di ammissione al passivo in via privilegiata, ma è stato ammesso in chirografo non essendo possibile al curatore riconoscere il privilegio sul bene essendo lo stesso già trasferito a terzi ;
lotto 2 stessa situazione del lotto 1;
lotto 3 bene assistito da privilegio ipotecario su mutuo fondiario il cui decreto di trasferimento è avvenuto diversi mesi dopo l'apertura del fallimento.
Le somme da ripartire al netto delle voci in prededuzione già sostenute sia nella procedura esecutiva che nella procedura fallimentare devono essere riconosciute soltanto al credito del terzo lotto perché il suo credito deriva da mutuo fondiario ed il residuo alla massa fallimentare?
Il creditore ipotecario di cui al lotto 1 che in sede di procedura fallimentare si è visto declassato al rango di chirografario non essendo il bene che garantiva il suo credito più nella disponibilità del fallimento ma già trasferito a terzi ha quindi diritto a veder-si soddisfatto il proprio credito con le somme aggiudicate nel lotto 1 dell'esecuzione immobiliare?
Nel caso in cui il riparto vada nella massa fallimentare allora al creditore ipotecario del lotto 1 rimane il privilegio nonostante sia stato nel fallimento ammesso in chirografo?
Quanto al lotto 2 il creditore ipotecario ha diritto ad essere soddisfatto nel riparto dell'esecuzione immobiliare perché il bene risultava già trasferito a terzi prima del fallimento o le somme confluiscono nelle casse del fallimento ?-
Zucchetti Software Giuridico srl
16/02/2023 12:13RE: Esecuzione immobiliare riparto fallimento debitore e mutuo fondiario
Proviamo a rispondere con ordine alle diverse domande formulate.
Certamente, al creditore fondiario deve essere riconosciuta, in sede esecutiva, la somma (ricavata dalla vendita del lotto assistito da ipoteca iscritta in suo favore) corrispondente all'importo del suo credito, nei limiti in cui esso è stato ammesso al passivo in via ipotecaria, ai sensi dell'art. 41 TUB..
Resta il tema delle spese di procedura relative a quel lotto, che il linea generale dovrebbero gravare sul creditore fondiario ex art. 8 d.P.R. 115/2002, con possibilità per questi di recuperarle in sede concorsuale quali spese prededucibili (in alcuni tribunali questo risultato viene ottenuto detraendo da quanto dovuto al fondiario l'importo di queste spese).
Quanto al lotto 1, il fatto che in sede fallimentare il credito sia stato degradato a chirografo non esclude ex se il privilegio ipotecario in sede esecutiva, atteso che "L'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame (cfr, ex multis, Cass. n. 11808 del 12/04/2022).
Infine, con riferimento al lotto n. 2, il fatto che il decreto di trasferimento sia intervenuto prima del fallimento del debitore esecutato non costituisce una deroga all'art. 51 l. fall., per cui le somme ricavate dalla vendita andranno comunque riversate nelle casse del fallimento.-
Miria Chiesi
Guastalla (RE)16/02/2023 15:55RE: RE: Esecuzione immobiliare riparto fallimento debitore e mutuo fondiario
Mi scusi ma se il creditore ipotecario del lotto 1 è anche il creditore procedente dell'esecuzione immobiliare e l'immobile è stato venduto prima del fallimento anche in questo caso il ricavato andrà riversato nelle casse del fallimento? Le spese prededucibili gli vanno riconosciute? Il creditore fondiario è solo intevenuto nell'esecuzione immobiliare..... -
Zucchetti Software Giuridico srl
20/02/2023 15:01RE: RE: RE: Esecuzione immobiliare riparto fallimento debitore e mutuo fondiario
A conferma e completamento della risposta che abbiamo dato osserviamo che il testo unico bancario, e segnatamente l'art. 41, non richiede che, ai fini del riconoscimento della relativa disciplina, il creditore fondiario sia anche creditore procedente. Il privilegio (processuale) riconosciuto da questa norma non è subordinato alla ricorrenza di questo elemento. Peraltro se si ammettesse questa opzione esegetica il creditore fondiario che intendesse giovarsi della speciale disciplina di cui alla citata disposizione avrebbe l'onere, in presenza di una procedura esecutiva già pendente, di attivare un pignoramento successivo per ottenere la riunione delle procedure ai sensi dell'art. 561 c.p.c..
Questo approdo è confermato in giurisprudenza, dove si è affermato che, il privilegio processuale riconosciuto al creditore fondiario dall'art. 41 TUB vale "ovviamente non solo quando sia stato l'istituto di credito fondiario a promuovere la procedura esecutiva individuale, ma anche nel caso analogo in cui sia stato altri a promuovere detta procedura e l'istituto di credito fondiario sia intervenuto nella stessa, come avvenuto nel caso di specie, per chiedere l'assegnazione del ricavato della vendita forzata" (Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2008, n. 13996, in motivazione).
Quanto alle spese "prededucibili" della procedura, riteniamo che sia utile svolgere le considerazioni che seguono.
Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, nell'affermare che l'unica sede in cui può avvenire il riparto del ricavato dalla vendita è quella fallimentare, e che nell'eseguire la distribuzione provvisoria in sede esecutiva deve "limitarsi a verificare se esistano provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che abbiano - direttamente o indirettamente - operato l'accertamento, la quantificazione e la graduazione del credito posto in esecuzione (nonché di quelli eventualmente maturati in prededuzione nell'ambito della procedura fallimentare, purché già accertati, liquidati e graduati dagli organi competenti con prevalenza su di esso) e conformare ai suddetti provvedimenti la distribuzione provvisoria in favore del creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita, senza in alcun caso sovrapporre le sue valutazioni a quelle degli organi fallimentari, cui spettano i relativi poteri", ha precisato esplicitamente che, comunque, la liquidazione delle spese della procedura esecutiva è devoluta, "in via esclusiva" al giudice dell'esecuzione "quale giudice davanti al quale si è svolto il suddetto processo esecutivo individuale".
È evidente che questa affermazione (che secondo noi è del tutto condivisibile) non risolve completamente il problema, atteso che occorre comprendere come, le spese liquidate, debbano essere materialmente pagate agli aventi diritto (ad esempio al professionista delegato).
In proposito la giurisprudenza ha ritenuto (secondo noi condivisibilmente) che i compensi liquidati agli ausiliari del giudice devono essere collocati a carico del creditore procedente a titolo di anticipazione, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (quali spese che restano a carico di colui che le ha anticipate come in tutti i casi di chiusura anticipata del processo), così da consentire a quest'ultimo di chiederne a propria volta il pagamento nel fallimento mediante domanda di ammissione al passivo (Cass. Civ., sez. I, 18.12.2015, n. 25585), anche se non manca in dottrina chi ritiene che detti ausiliari dovrebbero, come tutti gli altri creditori della massa, partecipare al concorso (con la conseguenza che il decreto di liquidazione dovrebbe porre il relativo importo a carico del debitore).
Precisiamo, infine, che secondo noi il discorso cambia nel momento in cui il curatore decida di proseguire, ex art. 107 l. fall. (oggi art. 216 cci) una procedura che, a norma dell'art. 51 l. fall. (oggi art. 150 cci) dovrebbe essere dichiara improseguibile, atteso che in tal caso egli si sostituisce al creditore procedente, e dunque i compensi devono essere posti a carico della massa e prelevati dall'importo da versare in favore della curatela.
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