Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Piano di riparto

  • Marta Mari

    PERUGIA
    23/06/2021 12:25

    Piano di riparto

    Buongiorno,

    il caso è questo. In una procedura esecutiva con più masse, viene predisposto un piano di riparto parziale per la vendita di due lotti. La bozza del piano di riparto viene ritualmente notificata a tutti i creditori, nessuno deposita le proprie osservazioni, pertanto il delegato approva il progetto di riparto e lo deposita in cancelleria.
    Successivamente al deposito ma prima che il giudice autorizzi l'emissione dei mandati di pagamento, un creditori si accorge di un errore nella predisposizione del piano di riparto. La domanda è questa: Il delegato, verificata l'effettiva sussistenza dell'errore, può revocare il piano di riparto? Vi sono altre strade per evitare che un creditore riceva delle somme non spettanti?
    • Zucchetti SG

      25/06/2021 18:00

      RE: Piano di riparto

      Per rispondere all'interrogativo ci sembrano necessarie alcune premesse. Ai sensi dell'art. 596 c.p.c., non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, il Giudice (e, dunque, in caso di delega, il professionista) provvede a formare un progetto di distribuzione e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione. Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.
      La predisposizione del progetto di distribuzione richiede, preliminarmente, che i creditori siano invitati a depositare in cancelleria (o a fornire al professionista delegato) una nota riepilogativa di credito. Attraverso essa il creditore assolve all'onere di dimostrare le ragioni giustificatrici del proprio credito.
      Depositato il progetto di distribuzione le modalità attraverso le quali esso può essere approvato sono due.
      L'art. art. 591 bis, comma 2, n. 12 c.p.c. chiaramente indica che l'adempimento del professionista è relativo alla elaborazione di una bozza di piano di riparto che poi il Giudice fa proprio fissa l'udienza per la sua approvazione.
      Di contro l'art. 596 c.p.c. sembra fare riferimento ad un piano di riparto esclusivamente riferibile al professionista, consentendo che l'udienza di approvazione del progetto si possa tenere innanzi al delegato.
      In entrambi i casi, se nessuno contesta il piano di riparto o non si presenta all'udienza, il giudice, a norma dell'art. 597 c.p.c. dichiara approvato il piano di riparto ed autorizza l'esecuzione dei pagamenti.
      Se invece all'udienza fissata per la discussione ed approvazione del piano di riparto sorgono contestazioni, l'art. 512 prescrive che il giudice le risolva con ordinanza impugnabile ai sensi dell'articolo 617, secondo comma c.p.c.
      In ogni caso, la predisposizione di un piano di riparto richiede a monte che i creditori siano invitati a depositare in cancelleria (o a fornire al professionista delegato) una nota riepilogativa di credito. Attraverso essa il creditore assolve all'onere di dimostrare, all'attualità, le ragioni giustificatrici del proprio credito, ed a questo onere si accompagna il potere, del giudice, di fissare il termine entro cui esso deve essere assolto, con la precisazione, formulata da Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2017, n. 2044, che questo potere deve essere riconosciuto anche al professionista delegato, salvo contrarie disposizioni contenute nell'ordinanza di delega. Ne consegue che, se il creditore nel termine assegnatogli non produce le ragioni giustificative del credito vantato, legittimamente il professionista delegato non ne tiene conto nel piano di riparto.
      Questo iter subisce nella prassi alcune variazioni, come quella per cui il giudice ordina la notifica del piano di riparto assegnando alle parti in termine per formulare osservazioni, decorso il quale esso si ha per approvato.
      L'iter così descritto ed il precedente giurisprudenziale richiamato a nostro avviso porta a ricavare le seguenti regole operative.
      Se nel termine fissato il creditore non fornisce la prova giustificativa del suo credito ed essa non risulta agli atti (si pensi ad un creditore non titolato al quale venga chiesto il deposito del titolo esecutivo che aveva l'onere di procurarsi) di esso legittimamente il delegato non tiene conto nel piano di riparto, verificandosi una vera e propria decadenza processuale.
      Se, comunicato il piano di riparto, nessuno formula osservazioni, riteniamo che in linea di massima il professionista delegato non può apportarvi correzioni, poiché la mancata contestazione "cristallizza" il piano, atteso che il sistema che abbiamo descritto artt. 512 e 597 c.p.c.) concretizza in capo alle parti un onere di contestazione, che non avrebbe nessuna ragion d'essere se fossero ammissibili rivisitazioni, e che legittima le parti (creditori ma anche, eventualmente, il debitore) ad ottenere quanto previsto.
      Dicevamo "in linea di massima" perché, riteniamo, non ogni correzione è preclusa, poiché probabilmente (utilizziamo il condizionale in quanto non ci constano precedenti) poiché è comunque necessario tenere conto del fatto che condizione dell'azione è la titolarità di un credito.
      Quindi, ad esempio, se il delegato si accorge di aver assegnato ad un creditore un importo maggiore del suo credito la correzione è certamente possibile poiché altrimenti si concretizzerebbe un indebito.