Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

assegnazione satisfattiva

  • Laura Meloni

    Nuoro
    11/01/2022 18:37

    assegnazione satisfattiva

    Buongiorno,
    il Delegato, in assenza di somme ricavate dalla vendita, dovrà:
    1) chiedere che venga fissata udienza per l'approvazione del piano di riparto: sarebbero evidenziate le somme versate dal creditore procedente per le spese, i pagamenti già effettuati e da effettuarsi dal delegato, già liquidati dal G.E. (compenso delegato, compenso custode), e la differenza algebrica se positiva da rimborsare al medesimo creditore;
    2) inoltrare semplice istanza di autorizzazione ai pagamenti e di chiusura c/c, corredata di rendiconto e contestuale istanza di estinzione della procedura.
    Preciso che, oltre il creditore procedente, vi è un creditore iscritto non intervenuto (società cancellata).

    Grazie
    • Zucchetti SG

      14/01/2022 12:02

      RE: assegnazione satisfattiva

      Rispondiamo all'interrogativo osservando che se non si è provveduto alla vendita del bene pignorato, e se in generale non vi sono somme ricavate dalla procedura e da distribuire, non va fissata l'udienza per l'approvazione del piano di riparto.
      Invero, a norma dell'art. 509 c.p.c. la somma da distribuire è rappresentata da quanto ricavato dalla vendita, dai frutti della cosa pignorata, dalle cauzioni versate dall'aggiudicatario inadempiente e trattenute a titolo di multa.
      Se non vi sono somme aventi questa natura, non si porrà un problema di "distribuzione" del ricavato, ma di determinazione delle spese che, in applicazione dell'art. 310 c.p.c. (richiamato dall'art. 632 ultimo comma c.p.c.), ed 8 dpr 30 maggio 2002, n. 115, restano a carico del creditore che le ha anticipate.
      Dunque, se il decreto di liquidazione del compenso del delegato, previsto dall'art. 179-bis, comma secondo, disp. att. c.p.c., è stato già adottato (così come quello del custode, il cui compenso è determinato con decreto adottato ai sensi dell'art. 65, comma secondo, c.p.c. e 168 d.P.R. 115/2002) dal giudice dell'esecuzione (così come previsto dall'art. 632 c.p.c.), si tratterà semplicemente di rendicontare al giudice quali spese sono state sostenute con prelievo dal fondo versato dal creditore procedente, e di chiedere l'autorizzazione alla restituzione della differenza, con conseguente chiusura del conto corrente intestato alla procedura ed estinzione della medesima.