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prededuzioni

  • Ornella Barbara Battaglini

    Senigallia (AN)
    18/09/2025 17:31

    prededuzioni

    Buonasera,
    sono delegato in una esecuzione immobiliare promossa da creditore fondiario nei confronti di 2 coniugi proprietari dell'immobile ipotecato (entrambi debitori). Prima del precetto propedeutico al pignoramento uno dei due debitori muore e viene nominato il curatore dell'eredità giacente. Ora il curatore nominato, intervenuto nell'esecuzione, chiede che il suo compenso (liquidato dal giudice delle successioni) venga pagato in prededuzione in sede di riparto.
    La domanda è: gli spetta la prededuzione nella procedura esecutiva?
    Grazie per la risposta e cordiali saluti
    avv. Ornella B. Battaglini

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      19/09/2025 08:01

      RE: prededuzioni

      Per rispondere a questo interrogativo dobbiamo premettere che l'eredità giacente è, ai sensi dell'art. 528 c.c., la particolare condizione in cui versa il patrimonio del defunto prima che l'eredità venga accettata ed il chiamato non ne ha il possesso. L'eredità giacente è dunque la situazione, di pendenza della delazione, che si determina prima che l'eredità venga accettata.
      In questo arco temporale può rendersi necessario provvedere all'amministrazione temporanea dei beni del defunto, amministrazione per la quale potrebbero non essere sufficienti singoli atti di amministrazione, sia da parte del chiamato che è in possesso dei beni ereditari, sia da parte del chiamato che non sia in possesso di beni ereditari. A monte, potrebbe addirittura accadere che non sono ancora noti i chiamati a succedere.
      Per gestire questa situazione di limbo il codice civile ha previsto la figura del curatore dell'eredità giacente, nominato a norma dell'art. 528 c.c. con decreto del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (e cioè il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto, a norma dell'art. 456 c.c.), su richiesta di qualsiasi interessato, o anche d'ufficio.
      Gli interessi tutelati dal curatore sono sia quelli degli eredi che quelli dei creditori, di cui deve essere conservata la garanzia patrimoniale.
      Poste queste premesse, a nostro avviso il compenso dovuto al curatore dell'eredità giacente grava sì in "prededuzione", ma va imputato alla quota parte del ricavato dalla vendita che sarebbe attribuibile al debitore defunto, poiché la curatela dell'eredità giacente è funzionale, come abbiamo visto, anche alla tutela degli interessi dei creditori.