Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Progetto di Distribuzione

  • Giuseppe Fornari

    Perugia
    16/02/2021 18:31

    Progetto di Distribuzione

    Gentilissimi,
    sto predisponendo un progetto di distribuzione, la situazione è la seguente:
    Ricavato dalla vendita del bene: 16.000 euro
    a) Spese della procedura (compenso del custode, compenso del delegato e spese anticipate da quest'ultimo): euro 9.000
    b) Spese legali sostenute dal creditore procedente: euro 9.000

    A mio parere, le spese di cui alla precedente lett. a) sono di natura "prededucibile" - trattandosi di spese e oneri sostenuti per lo svolgimento e la gestione della procedura, sotto la direzione del GE, che potrebbero anche essere pagate al di fuori e anteriormente al Progetto di distribuzione; le stesse, quindi, debbono essere soddisfatte prima delle spese di giustizia di cui alla successiva lett. b), munite invece del "solo" privilegio ex art. 2770 CC.

    Siete d'accordo con questa impostazione o ritenete che tutte le spese debbano concorrere ed essere quindi soddisfatte proporzionalmente ?

    Grazie per la Vostra sempre preziosa e autorevole disponibilità.

    Dott. Giuseppe Fornari
    • Zucchetti SG

      19/02/2021 09:25

      RE: Progetto di Distribuzione

      La risposta all'interrogativo formulato richiede necessariamente lo svolgimento di alcune premesse di carattere generale.
      La categoria delle spese prededucibili abbraccia quelle spese inerenti all'interesse tutelato, e dunque inerenti al processo che viene intrapreso per tutelare quell'interesse.
      Dunque, se al fine di tutelare un diritto occorre previamente disporre dei mezzi a ciò necessari, è giocoforza ritenere che i crediti sorti per procurarsi quei mezzi devono necessariamente prevalere sulla soddisfazione dei crediti che quegli stessi mezzi sono destinati a tutelare.
      La categoria dei crediti prededucibili è conosciuta come categoria generale in ambito fallimentare, dove è disciplinata dall'art. 111 l.f., che al secondo comma stabilisce che sono prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura.
      In altri settori, invece, si rinvengono solo specifiche previsioni. Ad esempio, l'art. 61, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. Codice antimafia) prevede che sono prededucibili i crediti "sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione". Sembra poi prevedere una sorta di spesa prededucibile l'art. 41, comma 3, TUB, il quale dispone che le rendite prodotte dal bene pignorato sono versate al creditore fondiario "dedotte le spese di amministrazione (…)" del bene.
      L'assenza di una disciplina generale delle spese prededucibili in sede esecutiva, tuttavia, non è considerata dalla prevalente dottrina come ostativa al riconoscimento della categoria, e la prassi degli uffici normalmente considera prededucibili le spese funzionali al divenire del processo esecutivo (come ad esempio quelle necessarie alla esecuzione deli adempimenti pubblicitari) che non siano state anticipate dal creditore (nel qual caso si tratta di spese munite di privilegio ex art. 2770 c.c.).
      Taluni giustificano il concetto di prededucibilità come precipitato del fatto che le relative obbligazioni sarebbero assunte dalla procedura (e per essa dal custode o dal delegato), in funzione della gestione di un patrimonio separato, rappresentato dal bene pignorato, centro di impugnazione di rapporti giuridici attivi e passivi, con la conseguenza che di quei debiti non possano essere chiamati a rispondere in via diretta né il procedente, né l'esecutato, né lo stesso custode, bensì il patrimonio stesso. Questo si traduce nel fatto che in sede di distribuzione debba essere individuata la categoria delle spese prededucibili, nella quale dovranno essere incluse tutte le spese di conservazione, amministrazione e, in generale, di custodia afferenti all'immobile aggredito.
      Detto della generale riconoscibilità dell'istituto della prededuzione, occorre tuttavia svolgere un passo ulteriore, il quale forse consente di affermare che, dal punto di vista pratico la questione è molto meno rilevante di quanto appare ad una prima analisi.
      A mente dell'art. 8 del testo unico delle spese di giustizia (d.P.R. 30/05/2002 n° 115), "Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato".
      Accade dunque frequentemente che il giudice dell'esecuzione nel dare corso alla procedura ponga in capo al creditore l'onere di anticipare una serie di costi, i quali sono poi recuperati in occasione del riparto come crediti per spese di giustizia, munito del privilegio di cui all'art. 2770 c.c.
      Se invece questi costi non sono anticipati da alcuno, essi saranno remunerati (come spese prededucibili) prelevando il relativo importo dal ricavato dalla vendita.
      Il fatto dunque che una spesa sia da trattare prededucibile o come credito privilegiato ex art. 2770 non deriva (necessariamente), a bene vedere, da una ontologica diversità: una voce di spesa, infatti, sarà prededucibile o collocata in privilegio ex art. 2770 in base al solo fatto che sia stata o meno anticipata dal creditore.
      In entrambi i casi, eseguito il riparto, si avrà che il peso economico della stessa sarà stato sopportato dal debitore, in ossequio alla previsione di cui all'art. 95 c.p.c.
      La sostanziale sovrapponibilità di queste spese è stata implicitamente riconosciuta dalla giurisprudenza (Cass. civ. sez. III,22 giugno 2016, n. 12877), la quale occupandosi del caso di un immobile che necessitava di opere di manutenzione necessarie all'immediata conservazione del cespite e ad evitare pericoli alla sua struttura, ha osservato che "rientrano tra le spese da anticiparsi dal creditore procedente ex art. 8 d.p.r. n. 115 del 2002 non solo le spese giudiziarie vere e proprie, ma anche quelle spese, anch'esse immanenti alla realizzazione dello scopo proprio dell'espropriazione forzata, in quanto intese ad evitarne la chiusura anticipata, quali le spese necessarie al mantenimento in esistenza del bene pignorato, come quelle che attengono alla sua struttura o sono intese ad evitarne il crollo o, in genere, il perimento. Tali spese, se onorate dal custode con i fondi della procedura, risulteranno in senso lato "prededucibili", nel senso che l'importo relativo non entrerà a far parte dell'attivo; mentre dovranno essere rimborsate, come spese privilegiate ex art. 2770 cod. civ., al creditore che le abbia corrisposte, ottemperando al provvedimento del giudice dell'esecuzione che ne abbia posto l'onere dell'anticipazione a suo carico.
      Detto questo, va ricordato che è costante in giurisprudenza l'affermazione per cui l'art. 95 cit. presuppone un esito fruttuoso della espropriazione (cfr. Cass., Sez. III, 18 settembre 2014, n. 19638; 29 maggio 2003, n. 8634; Cass., Sez.II, 12 maggio 1999, n. 4695), e non è quindi applicabile nelle ipotesi in cui il procedimento si arresti prima della sua naturale conclusione, per rinuncia o per altra causa, restando in tal caso le spese a carico, rispettivamente, del rinunciante, in mancanza di un diverso accordo tra le parti, oppure di chi le ha anticipate (cfr. Cass., Sez. III, 14 aprile 2005, n. 7764; 14 novembre 2002, n. 16040; Cass., Sez. lav., 4 agosto 2000, n. 10306; Cass. Sez. I, 18 dicembre 2015, n. 25585). Del resto, a norma dell'art. 632 c.p.c., il giudice, con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione del processo, provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, "se richiesto", dal che si evince, a contrario, che se non è richiesto alcunché le spese restano a carico del creditore.
      Detto dunque che le spese prededucibili ed i crediti muniti di privilegio a norma dell'art. 2770 non identificano crediti diversi, nel senso che in entrambi i casi si tratta di oneri strumentali alla tutela del credito, e detto altresì che essi restano a carico del creditore quante volte il ricavato dalla vendita sia insufficiente a garantirne il pagamento, si avrà che se, in occasione di un riparto insufficiente, il compenso del professionista delegato, ed in generale le spese di procedura non anticipate dal creditore, sono prelevate "in prededuzione" dalla massa, ciò non determina un danno o un pregiudizio per il creditore procedente, poiché si tratta di spese che egli deve sopportare ex art. 8 d.P.R. 115/2002.
      Ergo è corretto elaborare un piano di riparto il quale preveda il pagamento delle spese prededucibili (da intendersi come spese non anticipate) in favore degli aventi diritto e che attribuisca l'eventuale residuo al creditore, poiché si tratta di spese che su di lui gravano.