Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

piano di riparto ipoteca iscritta successivamente alla trascrizione del pignoramento

  • Fabrizio Marano

    salerno
    11/11/2022 16:01

    piano di riparto ipoteca iscritta successivamente alla trascrizione del pignoramento

    in una procedura esecutiva interviene un creditore ipotecario con ipoteca giudiziale iscritta successivamente alla trascrizione del pignoramento e chiede che tale privilegio gli venga riconosciuto nella distribuzione del ricavato dalla vendita rispetto agli altri creditori chirografari intervenuti. Può tale ipoteca considerarsi opponibile a questi ultimi?
    • Zucchetti SG

      12/11/2022 15:41

      RE: piano di riparto ipoteca iscritta successivamente alla trascrizione del pignoramento

      La fattispecie prospettata trova regolazione all'interno dell'art. 2916 c.c..
      La norma dispone che nella distribuzione del ricavato non si tiene conto:
      • delle ipoteche iscritte successivamente al pignoramento (recte, dopo la trascrizione del pignoramento);
      • dei privilegi per la cui efficacia è richiesta l'iscrizione, se iscritti dopo il pignoramento;
      • dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
      La norma nasce dalla avvertita esigenza di porre il creditore pignorante al riparo di atti dispositivi posti in essere successivamente dal debitore, e di garantire questa tutela anche sul versante della distribuzione del ricavato.
      La sua ratio è identica a quella di cui agli artt. 2913 e 2914, nel senso che la sua funzione è quella di rendere inopponibile al creditore pignorante dei creditori intervenuti atti successivi al pignoramento, potenzialmente idonei a pregiudicarli.
      Con specifico riferimento alle ipoteche, dalla norma si ricava il principio per cui l'ipoteca iscritta dopo il pignoramento o il sequestro conservativo non è nulla, ma improduttiva di effetti nella distribuzione della somma ricavata, improduttività di effetti che nel caso di sequestro è limitata ai creditori sequestranti giacché tale misura cautelare dà vita a un vincolo "a porta chiusa" (così Cass. sez. I, 1 marzo 1995, n. 2302). Infatti, la prescrizione non commina con una sanzione di invalidità l'ipoteca (o il privilegio), ma ne scandisce la sola inefficacia relativa, con la conseguenza che il creditore assistito da ipoteca iscritta dopo il pignoramento o da privilegio iscritto o sorto dopo il pignoramento può comunque intervenire nell'espropriazione, ma nel riparto sarà trattato come creditore chirografario.
      Questo peraltro significa, secondo un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. VI - III, 7 gennaio 2016, n. 54; Sez. I, 1 marzo 1995, n. 2302; Sez. III, 26 agosto 1976, n. 3058) che nella distribuzione del ricavato dall'espropriazione il creditore assistito da ipoteca iscritta dopo il sequestro deve essere trattato alla stregua di un creditore chirografario, ma soltanto rispetto al sequestrante, poiché l'iscrizione ipotecaria iscritta successivamente al sequestro ma precedentemente alla trascrizione del pignoramento è, invece, pienamente opponibile agli altri intervenuti nell'esecuzione (recentemente, in questo senso, Cass. sez. III, 10 ottobre 2017, n. 23667).
      • Fabrizio Marano

        salerno
        12/11/2022 17:30

        RE: RE: piano di riparto ipoteca iscritta successivamente alla trascrizione del pignoramento

        buona sera,
        innanzitutto grazie per la celere risposta. Quindi nel mio caso che non ricomprende l'ipotesi del sequestro ma trattasi di esecuzione immobiliare ordinaria, il creditore assistito da ipoteca iscritta dopo il pignoramento deve essere trattato alla stregua di un creditore chirografario, ma soltanto rispetto alla posizione del pignorante come nel sequestro o anche rispetto agli altri intervenuti nell'esecuzione? cioè l'ipoteca iscritta successivamente alla trascrizione del pignoramento e opponibile ai creditori chirografari intervenuti?
        • Zucchetti SG

          14/11/2022 15:05

          RE: RE: RE: piano di riparto ipoteca iscritta successivamente alla trascrizione del pignoramento

          Esatto.
          Del resto, l'art. 2916 c.c., è esplicito nel prevedere che "nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto delle ipoteche … iscritte dopo il pignoramento".
          La disposizione, infatti, costituisce il rimedio ad una lacuna che si era riscontrata sotto il vigore del codice precedente, il quale non disciplinava esplicitamente la fattispecie dell'opponibilità al creditore procedente ed ai creditori intervenuti di eventuali ipoteche iscritte successivamente al pignoramento, ed introduce una regola analoga a quella di cui agli articoli 2913, 2914 e 2915.
          Peraltro, la diversa locuzione utilizzata in quelle norme (ove si afferma che gli atti ivi rispettivamente considerati sono "privi di efficacia" laddove l'articolo 2916 afferma che "non si tiene conto" delle ipoteche successive), secondo la pressoché unanime in dottrina non implica differenze sul piano sostanziale, perché le due espressioni sarebbero equivalenti.