Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

riparto somme cauzione incamerata a seguito del mancato versamento del saldo

  • Paolo Battaglia

    CATANZARO
    27/10/2020 18:23

    riparto somme cauzione incamerata a seguito del mancato versamento del saldo

    Buonasera,

    volevo sapere se nell'espropriazione per credito fondiario il relativo privilegio si estende oltre che al ricavato dalla vendita anche alle somme versate a titolo di cauzione e incamerata dalla procedura a seguito del mancato versamento del saldo da parte dell'aggiudicatario poi dichiarato decaduto ?

    Nel caso che mi riguarda il professionista delegato alla vendita nel progetto di distribuzione ha attribuito tali somme non al creditore fondiario procedente ma ad altro creditore intervenuto con privilegio mobiliare.

    Se la cauzione incamerata costituisce accessorio del bene posto in vendita, l'importo non va distribuito in favore del creditore ipotecario di primo grado ?

    Grazie per l'attenzione.

    Paolo Battaglia

    • Zucchetti SG

      01/11/2020 08:29

      RE: riparto somme cauzione incamerata a seguito del mancato versamento del saldo

      L'art. 587 c.p.c. prevede che l'aggiudicatario decaduto perde la cauzione versata, che viene trattenuta a titolo di multa, ed è tenuto al pagamento della differenza tra vecchio e nuovo prezzo di aggiudicazione.
      L'art. 41 comma quarto del d.lgs. n. 385/1993 prevede che "Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione il Giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 del codice di procedura civile".
      Ai sensi dell'art. 41, comma terzo, TUB, il creditore fondiario ha diritto ad ottenere in suo favore il versamento delle rendite prodotte dall'immobile ipotecato (parlando di rendite, il legislatore non ha inteso riferirsi ai frutti della cosa pignorata, tali essendo, ai sensi dell'art. 820, ultimo comma, c.c. "quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni").
      La genericità dell'espressione utilizzata dall'art. 41, comma terzo tub, e la sua ratio, volta ad assicurare al creditore fondiario il pagamento anticipato di quanto ricavato dalla procedura, ci portano a ritenere che anche le cauzioni incamerate dalla procedura a titolo di multa debbano costituire l'oggetto del versamento in favore del creditore fondiario, trattandosi comunque di importi "ricavati" dalla vendita.
      A queste considerazioni si può aggiungere altresì il fatto che la cauzione in realtà costituisce una parte del prezzo che l'offerente è obbligato a versare a testimonianza della serietà della sua partecipazione, sicché l'attribuzione al creditore fondiario si giustifica anche sulla scorta dell'art. 41, comma quarto tub.