Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Precisazione crediti

  • Alessandra Reda

    Cosenza
    16/02/2023 19:21

    Precisazione crediti

    Salve, sto predisponendo il progetto di distribuzione di una procedura esecutiva dove ho un creditore ipotecario intervenuto a titolo di successione ad altro creditore (in pratica una di quelle società che acquistano crediti in sofferenza dalle banche). Il suddetto creditore ha ricevuto anticipazione ex art. 41 TUB. La precisazione crediti depositata non riporta alcun credito ex art. 2770 mentre riporta genericamente l'importo residuo del credito in privilegio per quota capitale in misura maggiore rispetto alla differenza tra precetto e anticipo ex art. 41 TUB Inoltre riporta un importo errato per interessi in privilegio, di molto inferiore rispetto al dovuto perché calcolato non sull'intero importo del precetto ma sulla differenza richiesta in sorte capitale nella precisazione crediti (non conteggiano interessi in privilegio sull'anticipazione ex art. 41 TUB che però gli è stata pagata solo pochi mesi fa mentre il pignoramento risale al 2017).
    Rispetto a quanto riassunto chiedo se devo attenermi ai numeri riportati nella precisazione del creditore ovvero apportare modifiche ed in questo caso:
    1) devo cmq riconoscere al creditore succeduto al primo le spese in privilegio art. 2770 c.c. cioè il fondo spese da quello versato all'inizio della procedura (anche se lo ha versato il primo creditore e non quello succedutogli?
    2) devo necessariamente riconteggiare l'importo del capitale in privilegio partendo dal precetto meno quanto già attribuitogli ex art. 41 TUB? E' probabile che l'importo richiesto genericamente in privilegio sia maggiore di quello che a me risulta perchè hanno inteso ricomprendere anche le spese art. 2770?
    3) quanto agli interessi legali in privilegio devo riconteggiarli o considero l'importo indicato dal creditore senza addentrarmi nei calcoli?
    grazie
    • Zucchetti SG

      21/02/2023 11:06

      RE: Precisazione crediti

      A fronte di una nota di precisazione di credito che si distingua per un così rilevante numero di imprecisioni riteniamo, anche per ragioni di opportunità pratica, che al professionista delegato sia aprano due alternativi scenari.
      Il primo è quello di assegnare al creditore un termine per correggere la nota di precisazione del credito segnalando gli errori riscontrati.
      Il secondo è quello di procedere, motu proprio, alla correzione. A questo fine, segnaliamo che la erronea indicazione del privilegio non esime il giudice (e dunque, per esso, il professionista delegato) dall'analisi di quale sia il privilegio effettivamente spettante, sulla scorta dei dati disponibili nel fascicolo o delle dichiarazioni del creditore.
      Invero, la giurisprudenza ha affermato (in tema di formazione dello stato passivo del fallimento ma con argomenti trapiantabili integralmente in sede di esecuzione individuale, che "la volontà del creditore che intenda ottenere l'insinuazione in collocazione privilegiata può desumersi, qualora manchi un'espressa istanza di riconoscimento della prelazione, dalla chiara esposizione della causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta, dovendosi determinare l'oggetto della domanda giudiziale alla stregua delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati" (Nella specie, la Corte ha cassato il decreto impugnato che aveva ammesso solo in via chirografaria il credito di un lavoratore dipendente, il quale, pur non avendo espressamente chiesto il riconoscimento del privilegio generale sui mobili, aveva specificato che si trattava di somme dovute a titolo di retribuzione, tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi non goduti e indennità di mancato preavviso. Cass. n. 25316 del 20-9-2021).
      Sulla scorta di quanto detto, pertanto, se vi sono elementi (e certamente vi sono) per individuare i crediti assistiti dal privilegio per spese di giustizia di cui all'art. 2770 c.c., essi vanno riconosciuti a prescindere dall'allegazione della parte.
      Quanto al conteggio del residuo credito e degli interessi, riteniamo che il professionista delegato debba procedere (come è stato fatto) al ricalcolo, ed operare la riduzione degli importi richiesti in eccedenza rispetto a quanto spettante.
      Viceversa, se si accerta che il creditore ha chiesto meno di quanto avrebbe potuto pretendere, non potranno essere riconosciute somme aggiuntive. Ciò in quanto vale, anche nell'esecuzione forzata, il principio della domanda (indicazioni in questo senso si ricavano da Cass., sez. III, 27 gennaio 2017, n. 2044, dive si è detto che attraverso la nota di precisazione del credito il creditore indica le ragioni giustificatrici della sua pretesa) per cui il giudice decide nei limiti di questa, trattandosi di diritti (di credito) disponibili.