Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Creditore iscritto non intervenuto - significazione del credito

  • Linda Priori

    Siena
    28/02/2019 19:12

    Creditore iscritto non intervenuto - significazione del credito

    Buonasera,
    ringrazio fin da adesso per il prezioso aiuto che ci fornite.
    In un'esecuzione immobiliare risultano presenti un creditore procedente ed un creditore iscritto non intervenuto. Le notifica ex 498 del creditore procedente al non intervenuto è stata effettuata.
    In sede di progetto di distribuzione è necessario che anche il non intervenuto esponga il proprio credito? E qualora non lo facesse tempestivamente (entro il deposito del progetto di distribuzione in cancelleria) sarebbe legittimato entro il termine per porre osservazioni allo stesso?
    Nel caso in cui depositi precisazione del credito, deve presentare un titolo esecutivo (essendo ipotecario) oppure non essendo mai intervenuto (neanche in cancelleria telematica è presente il legale) la propria domanda non ha valore?

    Grazie mille e buona serata

    LP
    • Zucchetti SG

      09/03/2019 13:47

      RE: Creditore iscritto non intervenuto - significazione del credito

      Per rispondere alla sua domanda dobbiamo considerare la previsione di cui all'art. 498 c.p.c., a mente del quale i creditori iscritti devono essere avvertiti del pignoramento mediante la notifica, da eseguirsi a cura del creditore pignorante nei 5 giorni successivi al pignoramento, di un avviso contenente l'indicazione del creditore procedente, del credito per cui si procede, del titolo e delle cose pignorate. Identico avviso deve essere notificato ai creditori sequestratari, a mente dell'art. 158 disp. att. c.p.c.
      L'avviso ai creditori iscritti serve a renderli edotti della circostanza che il bene sul quale essi vantano il diritto reale di garanzia è stato sottoposto a pignoramento, con la conseguenza che se essi vogliono far valere la loro causa di prelazione hanno l'onere di intervenire nella procedura.
      In questo senso, risalente (ma ancora attuale) giurisprudenza ha ritenuto che la notificazione dell'avviso di cui all'art. 498 c.p.c. costituisce una vera e propria provocatio ad agendum, poiché ha la funzione di provocare l'intervento dei predetti soggetti nell'espropriazione.
      Ai creditori iscritti, va poi notificata l'ordinanza di vendita, ai sensi dell'art. 569, ultimo coma, c.p.c.
      Ai sensi dell'art. 564 c.p.c. l'intervento è tempestivo se avviene non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita. In questo caso l'interveniente partecipa alla distribuzione assieme agli altri creditori, ferme restanti le rispettive cause di prelazione.
      L'intervento è tardivo (art. 565) se avviene oltre questo termine.
      In tal caso l'interveniente (art. 565 e 566):
      • se chirografario concorre alla distribuzione sulla somma che sopravanza dopo che si sono soddisfatti i creditori tempestivi ed i creditori, anche se tardivi, privilegiati;
      • se privilegiato concorre comunque alla distribuzione secondo la sua causa di prelazione.
      Queste norme si giustificano, e devono essere coordinate, con quella di cui all'art. 586 c.p.c., il quale dispone che il decreto di trasferimento contenga l'ordine di cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti, anche successivi, gravanti sull'immobile.
      Dal combinato disposto di queste previsioni, il quadro normativo che se ne ricava è che se il creditore iscritto intende far valere la garanzia sul bene pignorato, l'unico modo che ha di farlo è quello di intervenire nella procedura esecutiva.
      Se omette di intervenire, nessun accantonamento potrà essere eseguito in suo favore.
      Quanto alle modalità dell'intervento, esso deve assumere la veste formale di un ricorso, poiché si tratta di una vera e propria domanda giudiziale di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, contenente altresì la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione. Inoltre, se l'intervento si fonda su credito portato da scritture contabili, occorre depositare insieme al ricorso, l'estratto autentico notarile delle scritture medesime.
      Inoltre, proprio perché si tratta di una vera e propria domanda giudiziale, si ritiene che sia necessaria la difesa tecnica, per cui il ricorso per intervento deve essere sottoscritto dal difensore del creditore e non dalla parte personalmente (così la giurisprudenza, secondo la quale gli artt. 82 e 83 c.p.c., in materia di patrocinio delle parti e procura alla lite, trovano applicazione anche nei procedimenti di esecuzione. Pertanto, l'intervento del creditore, indipendentemente dalla circostanza che sia munito o meno di titolo esecutivo, richiede il ministero del difensore (Cass., 7.12.1997, n. 6603).
      La stessa giurisprudenza appena richiamata ha altresì precisato che un intervento effettuato dal creditore personalmente costituisce un atto giuridicamente inesistente, per inidoneità assoluta a raggiungere lo scopo cui è destinato, atto che non può essere sanato dalla successiva comparizione di procuratore munito di regolare mandato, potendo al più costituire un intervento tardivo, ove ne abbia i requisiti.
      • Vanessa Fedeli

        FERMO
        11/03/2023 17:27

        RE: RE: Creditore iscritto non intervenuto - significazione del credito

        Buonasera, qualora il creditore che ha iscritto ipoteca sia un istituto di credito non più esistente (prima in lca poi cessione ad altri istituti), a chi va notificato l'avviso ex art. 498 cpc? devo ricostruire le vicende societarie della banca o l'eventuale cessionario ha l'onere di annotare il suo subentro in conservatoria?
        • Zucchetti SG

          12/03/2023 17:44

          RE: RE: RE: Creditore iscritto non intervenuto - significazione del credito

          L'art. 498 c.p.c. prevede che "debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri".
          Il diritto di prelazione pertanto deve risultare dai pubblici registri. Ne deriva che in caso di cessione, ove la stessa non risulti annotata a margine dell'iscrizione, nessuna notifica è dovuta al cessionario.
    • Diego Cuccu'

      Porto Sant'Elpidio (FM)
      13/03/2023 09:49

      RE: Creditore iscritto non intervenuto - significazione del credito

      Buongiorno,
      la presente al fine di chiederVi se lo stesso principio vale anche in caso di giudizio di divisione e dunque alcuna notifica andrà fatta al cessionario non risultante dai pubblici registri.
      In attesa della Vostra cortese risposta, vi saluto cordialmente.
      DC
      • Zucchetti SG

        14/03/2023 08:00

        RE: RE: Creditore iscritto non intervenuto - significazione del credito

        A norma dell'art. 1111 c.c. ogni partecipante alla comunione può, in qualunque tempo, chiedere lo scioglimento della comunione.
        Tuttavia, per consentire che detto diritto potestativo possa essere esercitato senza pregiudizio per i creditori iscritti e gli aventi causa dei comproprietari, l'art. 1113 c.c. prevede che costoro devono essere chiamati ad intervenire affinchè la divisione abbia effetto (e cioè sia opponibile) nei loro confronti; simmetricamente, l'art. 784 c.p.c. dispone che il giudizio di scioglimento delle comunioni deve svolgersi con il litisconsorzio necessario di tutti i creditori opponenti (dal che si ricava che i creditori iscritti non opponenti sono litisconsorti facoltativi).
        Come si vede, anche l'art. 113 fa riferimento ai creditori iscritti, per cui le regole sono le medesime.