Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

progetto di distribuzione

  • Ivano Marchegiani

    PESCARA
    23/07/2024 18:34

    progetto di distribuzione

    Quale professionista delegato mi trovo nella seguente situazione.
    Nella comparizione delle parti dinanzi a me, non è stato raggiunto l'accordo sul progetto di distribuzione da me depositato, in quanto l'esecutato ha contestato l'esistenza e l'ammontare di alcuni crediti.
    Successivamente, il Giudice dell'esecuzione con ordinanza ha rigettato le contestazioni formulate dall'esecutato ed ha reso esecutivo il progetto distributivo da me depositato.
    Ho così provveduto ai pagamenti ivi previsti, per i quali i creditori avevano rilasciato preventiva quietanza.
    Nel recepire il pagamento eseguito l'Agenzia delle Entrate Riscossione si è avveduta d'aver incassato un importo eccedente rispetto al credito vantato - in conseguenza della rottamazione alla quale l'esecutato aveva aderito senza darne notizia nella procedura e di cui l'ente di riscossione non aveva dato atto rispetto agli interventi spiegati nella procedura - e l'ha restituito sul conto corrente della procedura.
    Il dubbio che ho è il seguente:
    1. poiché ci sono dei creditori che sono rimasti parzialmente insoddisfatti mi chiedo se tale cifra debba formare oggetto di un ulteriore progetto di distribuzione. Casistica che, salvo errore, non ho trovato disciplinata dalla norma;
    2. la somma deve essere restituita all'esecutato, stante l'esecutività del progetto di distribuzione.
    Non sono riuscito a trovare contributi che mi aiutano.
    Ringrazio anticipatamente per il contributo vostro e di quei colleghi che si sono trovati nella medesima situazione.
    • Zucchetti SG

      25/07/2024 16:54

      RE: progetto di distribuzione

      A nostro avviso non esiste alcuna possibilità di procedere ad un riparto supplementare.
      Proviamo a spiegare le ragioni di questo nostro convincimento.
      Per farlo dobbiamo muovere dalle affermazioni contenute in Cass., Sez. III, 20 novembre 2023, n. 32143 (e in Cass. n. 32146 recante la stessa data), secondo la quale "l'esecuzione forzata immobiliare si conclude con il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, preso atto dell'approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell'articolo 598 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), ovvero risolvendo le contestazioni avanzate dai creditori concorrenti e/o dal debitore esecutato a norma dell'articolo 512 c.p.c., dichiara l'esecutività del progetto, ordinando il pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto". Questa affermazione, secondo la citata pronuncia si baserebbe sull'assunto per cui con l'approvazione del piano di riparto le somme in esso indicate passano in proprietà dei creditori, mentre i pagamenti da eseguirsi a cura del professionista delegato sono adempimenti materiali i cui tempi dipendono dalla diligenza del delegato medesimo alla quale non può essere legato il fenomeno estintivo del processo esecutivo. Del resto, anche nelle espropriazioni presso terzi, è pacifico che l'ordinanza di assegnazione chiude il processo esecutivo (cfr., ex multis, Cass., sez. III, 6 dicembre 2011, n. 26185).
      Ora, si può discutere se l'approvazione del riparto determini o meno il trasferimento delle somme (poiché in senso contrario si possono citare Cass., Sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23572; Cass., Sez. III, 6 aprile 2005, n. 7093; analogamente, sez. I, 14 marzo 2011, n. 5994, sez. I, 28 dicembre 2012, n. 23993, quest'ultima richiamata da Cass., sez. I, 19 luglio 2018, n. 19176, e tutte derivanti da Cass., 24 marzo 1955 n. 873, Cass., 21 febbraio 1966 n. 528, Cass. 30 gennaio 1985 n. 586) ma è innegabile che ove si agganciasse la chiusura della procedura alla effettiva esecuzione dei pagamenti, i tempi del processo esecutivo piomberebbero in una condizione di incertezza, al di fuori di ogni controllo del giudice.
      Il convincimento che abbiamo espresso non ci pare scalfito da Cass., sez. III, 18 giugno 2011, n. 17371. In essa si legge, in un passo della motivazione (precisamente a pag. 11) che solo con il pagamento si realizzerebbero gli effetti sostanziali definitivi propri dell'esecuzione forzata.
      Invero, da un lato la pronuncia non ha affermato ex professo, a differenza della n. 32146/2023 che il processo si chiude con i pagamenti (né era chiamata a farlo posto che si trattava di un giudizio in seno al quale il debitore agiva per ottenere la restituzione di quanto il creditore aveva ricevuto in sede di esecuzione di un piano di riparto); dall'altro, l'affermazione si inserisce nel contesto della decisa riconferma della definitività delle statuizioni contenute nel piano di riparto, che non possono essere successivamente rimesse in discussione, come tutto il resto della sentenza si premura di sottolineare ripetutamente.
      In ogni caso, osserviamo che, stando al tenore della domanda, i pagamenti sono stati eseguiti. Ergo, anche a voler seguire la tesi più rigorosa (quella cioè per cui la procedura si chiude solo con l'esecuzione dei pagamenti), nel caso di specie l'esecuzione si è ormai inevitabilmente conclusa ed eventuali rapporti tra creditore e debitore non possono che essere affrontati al di fuori di una procedura esecutiva ormai non più esistente.
      Argomentando diversamente ogni procedura esecutiva, anche dopo l'approvazione del piano di riparto entrerebbe in una sorta di limbo, atteso che ove per qualsivoglia ragione tornassero ad affluire somme sul suo conto corrente (peraltro questo starebbe a testimoniare un inadempimento del professionista delegato che, eseguiti i pagamenti, non ha provveduto alla chiusura del conto) questa dovrebbe attivarsi nuovamente per eseguire un riparto supplementare.