Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Riparto esecutato deceduto ed erede fallito

  • Alessia Guerzoni

    Cagliari
    31/03/2022 18:26

    Riparto esecutato deceduto ed erede fallito

    Buonasera,
    devo procedere al riparto di somme derivanti della vendita di un immobile di proprietà di un esecutato deceduto.
    Uno degli eredi, nel frattempo fallito, è intervenuto nella procedura esecutiva richiedendo che gli venga assegnata la propria quota del ricavato di vendita in quanto non vi sono creditori con privilegio fondiario.
    E' corretta la richiesta dell'erede fallito oppure devono prima essere soddisfatti i creditori del de cuius, anche se non hanno titoli di privilegio?
    Si precisa che gli eredi hanno accettato l'eredità e che parte dei creditori del de cuius hanno fatto istanza di ammissione al Passivo del Fallimento.

    • Zucchetti SG

      01/04/2022 07:20

      RE: Riparto esecutato deceduto ed erede fallito

      A nostro avviso occorrerà senz'altro procedere al riparto del ricavato dalla vendita tra i creditori del de cuius e solo se all'esito di questo riparto dovessero sopravanzare delle somme queste andranno attribuite agli eredi, con l'avvertenza che, in relazione alla quota devoluta all'erede fallito, l'art. 35 l. fall. attribuisce al curatore il potere di accettare l'eredità devoluta al fallito, previa autorizzazione del comitato dei creditori.
      Cerchiamo di spiegare le ragioni del nostro convincimento.
      È pacifico in dottrina e giurisprudenza che il decesso del debitore successivo al pignoramento è evento del tutto irrilevante ai fini della prosecuzione della procedura, che pertanto segue il suo corso senza soluzione di continuità.
      La giurisprudenza ha infatti osservato che, la sopravvenuta incapacità processuale del debitore esecutato (nella specie si trattava di una ipotesi di interdizione) "non determina l'interruzione del processo esecutivo, la cui insensibilità ad eventi siffatti discende dal fatto che in esso - quale che sia la fase in cui si trova, ivi compresa, quindi, quella di versamento delle somme di conversione del pignoramento - non si svolge un accertamento che richieda la costante attuazione di un formale contraddittorio, ma più semplicemente si attua un procedimento senza giudizio" (Cass. civ., sez. III, 13 giugno 1994, n. 5721).
      Inoltre, occorre ricordare l'art. 2913 c.c., secondo cui "non hanno effetto in pregiudizio al creditore pignorante e ai creditori intervenuti gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento". La norma, parlando di atti di alienazione, sembra far riferimento ad atti volontari posti in essere dall'esecutato. Ora detta disposizione rappresenta l'evoluzione della previsione di cui all'art. 2085 contenuta nel codice del 1865, secondo cui "il debitore non può alienare i beni" pignorati. Il divieto imponeva al debitore di astenersi dal compimento di atti di alienazione, ritenuti nulli di pieno diritto. Con il codice del 1942 il legislatore è passato dalla imposizione di un divieto alla previsione dell'inefficacia-inopponibilità ai creditori, con la conseguenza che l'atto dispositivo del bene pignorato, valido ed efficace, è semplicemente non opponibile al creditore, con l'ulteriore conseguenza che in caso di estinzione della procedura l'atto mantiene la sua efficacia traslativa; la funzione della norma sarebbe allora quella di accordare protezione ai creditori da ogni possibile evento (ad eccezione degli acquisti a titolo originario) che potesse pregiudicare la loro tutela in sede esecutiva.
      Se così è, i trasferimenti mortis causa del compendio pignorato non saranno opponibile alla procedura, negli stessi termini in cui non lo sono gli atti dispositivi volontari.
      I chiamati all'eredità potranno tuttavia, intervenuta l'accettazione dell'eredità o accertata la loro qualità di eredi, partecipare al processo divenendo titolari delle medesime prerogative spettanti al debitore esecutato, ivi compresa quella di spiegare eventuale opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi; ovviamente, non potranno richiedere l'attribuzione del ricavato dalla vendita, così come non poteva richiederlo il de cuius nella cui posizione sono subentrati.
      Essi potranno anche disporre dei beni ereditari, ma in virtù dell'art. 2919 c.c., tali atti, anche se regolarmente trascritti, saranno inopponibili ai creditori fintanto che è pendente la procedura esecutiva, ed acquisteranno piena efficacia soltanto se la procedura dovesse estinguersi prima dell'aggiudicazione.