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IVA su spese prededucibili del creditore procedente

  • Alberto Biccheri

    CITTA DI CASTELLO (PG)
    05/03/2021 09:34

    IVA su spese prededucibili del creditore procedente

    Con la circolare 203 del 1994, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito, dopo la posizione della Suprema Corte e dell'Avvocatura dello Stato, che il legale della parte vittoriosa, legato con quest'ultima da un rapporto sinallagmatico, deve emettere fattura nei confronti del proprio cliente con addebito anche dell'IVA. Il pagamento della soccombente ha invece natura processuale ed è a titolo di condanna.
    Questa disciplina trova unica deroga nelle ipotesi in cui il cliente vittorioso, in quanto soggetto passivo di imposta e accertato che la vertenza sia riferibile all'esercizio della propria attività di impresa, arte o professione, abbia titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta stessa. In tale fattispecie, il professionista distrattario richiede al soccombente il pagamento solamente l'importo del proprio compenso e delle spese processuali sostenute e non anche quello dell'IVA.
    Si domanda, al fine della predisposizione del piano di riparto, se tale meccanismo derogativo possa essere esteso anche alle spese di procedura sostenute del creditore procedente, quali ad esempio pubblicità, gestore della vendita, professionista Ctu, ecc., e quindi ammettere tali crediti prededucibili al netto dell'IVA di cui il creditore procedente, intestatario delle fatture emesse, ha potuto richiedere legittimamente la detrazione ex art. 19 DPR 633/1972.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      08/03/2021 09:23

      RE: IVA su spese prededucibili del creditore procedente

      A nostro avviso la risposta all'interrogativo posto deve essere affermativa.
      È noto che non rientra tra le spese prededucibili l'IVA sulle spese legali tutte le volte in cui il creditore è un soggetto passivo dell'imposta, in quanto l'IVA da lui pagata al difensore, potendo essere portata in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, non è un costo (art. 19 d.P.R. 633/72).
      Ai sensi dell'articolo 91, primo comma, del codice di procedura civile, il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte, risultata vittoriosa, le "spese di lite" e ne liquida l'ammontare, insieme con gli onorari di difesa.
      Gli articoli 17 e 18 del Dpr 633/1972 dispongono che, ai fini IVA, qualsiasi professionista che abbia prestato la propria opera al cliente deve corrispondere all'erario l'imposta sul proprio onorario ed è obbligato a rivalersene nei confronti dello stesso cliente. In particolare, l'avvocato deve "emettere fattura al proprio cliente vittorioso, in cui deve essere evidenziato che il pagamento avviene (sia per ciò che riguarda l'onorario sia per ciò che concerne l'imposta che vi accede) con danaro fornito dal soccombente" e deve addebitare al cliente l'Iva a titolo di rivalsa, anche se la suddetta fattura, di fatto, viene pagata dalla parte soccombente (cfr circolare dell'Agenzia delle Entrate n 203/E del 6.12.1994 e risoluzione 106/2006), con l'ulteriore precisazione che l'IVA rientra automaticamente nel computo delle spese processuali e non occorre un'apposita pronuncia del giudice per garantire "il rimborso" di detta imposta, poiché questa, essendo considerata "onere accessorio degli onorari di difesa", è da ricomprendere tra gli oneri processuali dai quali la parte vittoriosa deve essere in ogni caso sollevata (ex multis, Cass. Sez. III, sentenza 31 marzo 2010, n. 7806).
      Se tuttavia il cliente vittorioso è titolare di partita IVA e la vertenza è inerente all'esercizio della propria attività d'impresa, arte o professione, il soccombente non deve pagare alla controparte vittoriosa l'importo addebitato a titolo di IVA dal legale al proprio cliente, poiché quest'ultimo ha il diritto di detrarre e, quindi, di recuperare l'IVA addebitatagli dal proprio avvocato, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 633/1972 (sul punto si è così espressa la citata circolare n. 203/1994).
      Tutto questo, vale anche per le ipotesi in cui il soccombente sia stato condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti del difensore dichiaratosi antistatario.
      La Corte di Cassazione ha infatti affermato che L'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'Iva che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro (Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 2012, n. 2474; negli stessi termini, sez. III, ordinanza 13 settembre 2018, n. 22279).
      Fatta questa premessa, è chiaro che se vi sono fatture intestate al creditore per spese sostenute ex art. 8 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, fatture (fatture la cui iva è stata portata in detrazione) il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto non spetta in quanto altrimenti vi sarebbe un giustificato arricchimento rappresentato dal duplice rimborso di questa imposta.
      Peraltro, proprio in ragione della disciplina fiscale che regola le spese della procedura, riteniamo più corretto intestare le fatture al debitore esecutato.
      • Antonio Perfetto

        Bologna
        30/05/2023 14:32

        RE: RE: IVA su spese prededucibili del creditore procedente

        Gentilissimi,
        tale prassi fiscale deve essere applicata solo sulle spese legali richieste dal legale del creditore procedente relative alla sola procedura esecutiva o anche a tutte le spese legali che sono state a favore dello stesso legale liquidate nei vari procedimenti (es. decreto ingiuntivo, precetto, appello) in cui il medesimo esecutato è stato condannato a pagare le spese di lite?
        O meglio ancora, tale prassi fiscale vale solo per le spese dei professionisti prededucibili o anche per tutte le altre spese privilegiate e/o chirografarie richieste dal procedente e/o dagli intervenuti?
        Vi ringrazio in anticipo per il vostro parere.
        Antonio Perfetto
        • Zucchetti SG

          01/06/2023 05:40

          RE: RE: RE: IVA su spese prededucibili del creditore procedente

          Come abbiamo detto nel rispondere al quesito precedente, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro (Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 2012, n. 2474; negli stessi termini, sez. III, ordinanza 13 settembre 2018, n. 22279).
          Fatta questa premessa, è chiaro che se vi sono fatture intestate al creditore per spese sostenute ex art. 8 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, fatture (fatture la cui iva è stata portata in detrazione) il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto non spetta in quanto altrimenti vi sarebbe un giustificato arricchimento rappresentato dal duplice rimborso di questa imposta.
          Quindi, il principio si applica a tutte le spese legali, e non solo a quelle relative al processo di esecuzione.