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ipoteca cosa ricompreso

  • Gabriella Giordano

    busto arsizio (VA)
    11/11/2022 09:43

    ipoteca cosa ricompreso

    Sto predisponendo un piano di riparto.
    Il creditore procedente è ipotecario in forza di Decreto ingiuntivo.

    Ha iscritto ipoteca come segue: € 100 per capitale totale € 150 senza indicazioni di somme nè per interessi nè per spese.

    Mi chiede interessi (anno in corso e due annate precedenti) e spese in via privilegiata, la somma delle due richieste e del capitale non supera il tetto dei € 150.

    Devo riconoscere sia interessi sia spese?

    Sarei propensa a riconoscere gli interessi in forza della Cass.
    20 marzo 1998, n. 2925, ma non le spese.

    E' corretto il mio ragionamento?
    Grazie per la risposta
    • Zucchetti SG

      12/11/2022 15:15

      RE: ipoteca cosa ricompreso

      L'art. 2855 c.c., afferma che l'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado anche le spese ad essa relative. Detta estensione ha lo scopo di assicurare piena garanzia del credito, che risulterebbe diminuito ove le spese necessarie ad ottenerne la realizzazione non fossero garantite nella stessa misura.
      Com'è stato osservato in dottrina, l'estensione dell'ipoteca alle spese comporta che l'ipoteca iscritta per un determinato credito garantisce anche i crediti aventi ad oggetto le spese dell'atto di costituzione di ipoteca, le spese di iscrizione e rinnovazione, le spese del processo esecutivo.
      Schematizzando, sono dunque compresi nel credito ipotecario:
      • il capitale iscritto nei limiti del credito effettivamente esistente (la iscrizione può anche essere maggiore del credito), comprensivo degli interessi maturati sino al momento dell'iscrizione;
      • le spese per l'atto di costituzione di ipoteca volontaria (non però quelle del mutuo eventualmente concesso contestualmente: in tal caso si dovrà determinare la parte di spese imputabile alla concessione di ipoteca);
      • le spese di iscrizione (imposta ipotecaria, spese per copie ecc.) e rinnovazione;
      • le spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione (e cioè le spese legali del processo esecutivo liquidate dal Giudice).
      Non sono comprese:
      • le spese relative alla formazione dell'atto costitutivo del credito (es. contratto di concessione di mutuo), salvo patto espresso contrario e autonoma iscrizione
      • le spese per l'emissione e la registrazione del decreto ingiuntivo o della sentenza (trattasi di spese di accertamento del credito), salvo che vi sia specifica iscrizione per esse;
      • le spese per l'atto da cui sia derivata l'eventuale ipoteca legale (es. compravendita).
      A proposito degli interessi, invece, la regola è diversa, ed in questa diversità si annida il fulcro del nostro ragionamento.
      L'art. 2855 c.c. dispone, a proposito della estensione degli interessi, che l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti per le due annualità anteriori al pignoramento e per l'annualità in corso, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione, e che l'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, e fino alla vendita, ma nella misura legale.
      La norma pone una deroga alla regola generale della estensibilità dell'ipoteca agli accessori, regola che a sua volta è in connessione con il principio di specialità dell'ipoteca, principio per il quale, come è noto, la garanzia va riferita a beni specificamente indicati mentre, quanto al credito, si richiedono la sua determinatezza e l'indicazione della somma iscritta (così Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 1995, n. 1116, in motivazione).
      Quindi, l'estensione dell'ipoteca agli interessi incontra un duplice limite: non è indiscriminata, e la misura degli interessi deve essere specificatamente indicata nella nota d'iscrizione, o comunque devono essere indicati elementi oggettivi che ne consentano la determinazione sulla base di mere operazioni di calcolo (Corte App. Genova, 28 aprile 1990).
      Ciò detto, si è posto in dottrina e giurisprudenza il problema di stabilire se la somma iscritta rappresenti il limite massimo della garanzia anche per gli interessi, nel senso che l'ammontare di questi non può superare l'entità di quella, o se invece gli accessori in questione sono garantiti ipotecariamente indipendentemente dalla somma iscritta.
      La tesi restrittiva è stata sostenuta in dottrina, traendo argomento principalmente dagli artt. 2838 e 2839 n. 4 c.c..
      La prima norma dispone che se la somma di danaro non è determinata negli atti in base ai quali l'iscrizione è eseguita o in atto successivo, essa è determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione e che, qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.
      L'art. 2839 n. 4 stabilisce che la nota deve contenere l'indicazione della somma per la quale l'iscrizione è presa.
      Le due disposizioni, ed in particolare la seconda, nella quale è evidente il mutamento di formulazione rispetto alla corrispondente norma del codice abrogato, nel quale si faceva riferimento alla "somma dovuta" (art. 1978, n. 4), dimostrerebbero, secondo i sostenitori di questa tesi, la fondatezza della stessa nel senso che l'indicazione contenuta nella norma sopra menzionata appare giustificata soltanto riconoscendo che il limite della garanzia è segnato, non dall'ammontare del credito, bensì dalla somma indicata nell'iscrizione e che anche per gli interessi di cui all'art. 2855 c.c. questo limite non può essere superato.
      Altra opinione, invece, ritiene che l'estensione della garanzia ipotecaria agli interessi oltre il limite della somma iscritta sia propria della estensione ope legis della garanzia ipotecaria agli interessi con una deroga sia al requisito della determinatezza che a quello della specialità.
      La tesi restrittiva non è stata condivisa da Cass. civ., sez. III, 11 aprile 2008, n. 9674, secondo la quale non è consentito desumere dalle disposizioni di cui agli 2838 e 2839 n. 4 c.c., concernenti la disciplina dell'iscrizione, un principio destinato ad incidere in un ambito diverso. I giudici di legittimità hanno ritenuto che "l'art. 2838 in correlazione con il principio di specialità dell'ipoteca prevede il caso in cui la determinazione della somma di danaro che si vuole garantire non risulta al momento dell'iscrizione, e consente, per evitare dannose lungaggini, che la somma venga fissata dal creditore [ma in tale situazione il debitore è tutelato attraverso il rimedio della riduzione di cui all'art. 2874]; quanto all'art. 2839 n. 4, esso indica uno dei requisiti della nota del quadro della regolamentazione delle formalità, necessarie per l'iscrizione.
      Ma, proprio perché l'indicazione della somma per la quale l'iscrizione è presa non può garantire gli interessi non ancora venuti ad esistenza, si è resa necessaria la previsione di cui all'art. 2855 per effetto della quale la garanzia ipotecaria si estende ad essi anche al di là dei limiti della somma iscritta".
      Negli stessi termini si era già pronunciata Cass. civ., sez., I 1 febbraio 1995, n. 1116 e, più recentemente, Sez. VI, 6 marzo 2012, n. 3494.
      Il problema ulteriore che si pone è di verificare se sia possibile, in luogo della semplice indicazione che il capitale garantito da ipoteca è produttivo di interessi (con l'indicazione del tasso), anche la diretta iscrizione di una somma globale corrispondente alle tre annualità di legge, e se in tal caso il limite iscritto possa o meno essere superato.
      La risposta della dottrina e della giurisprudenza è stata favorevole (Cass. civ., sez. I, 29 agosto 1998, n. 8657; sez. I, 20 marzo 1998, n. 2925 e, da ultimo, la già citata, sez. III, 6 marzo 2012, n. 3494). Infatti se la ratio della norma di cui al secondo comma dell'art. 2855 c.c., nella parte in cui richiede che sia indicato il tasso di interesse, è quella di permettere agli altri creditori o al terzo proprietario di calcolare quale sia il credito per interessi garantito dall'ipoteca, ove detta determinazione sia effettuata direttamente in sede di iscrizione, con l'individuazione di una somma specifica, viene maggiormente salvaguardata la finalità della norma.
      In definitiva, che l'ipoteca si estende agli interessi sul capitale garantito al di là della somma iscritta purché ne sia indicata la misura; in alternativa, in sede di iscrizione può anche essere indicato l'importo garantito a titolo di interessi, con la conseguenza che quell'importo non potrà essere superato.
      Come si vede, in definitiva, per le spese non valgono tutte le limitazioni che riguardano gli interessi, per cui esse possono essere riconosciute anche se non indicate nella nota di iscrizione ipotecaria.