Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Spese per gratuito patrocinio del debitore esecutato

  • Luca Damiani

    Perugia
    07/02/2023 17:21

    Spese per gratuito patrocinio del debitore esecutato

    Buonasera,
    il debitore esecutato viene ammesso al gratuito patrocinio per l'assistenza legale nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare.
    La cancelleria, a vendita intervenuta, notifica al delegato un un atto con cui comunica l'importo delle spese da recuperare in favore dell'erario per onorari del difensore del debitore invitando a darne atto nel redigendo progetto di riparto.
    Come devono essere collocate tali spese nella scala delle graduazioni?
    Nel caso in cui fossero assimilabili alle spese di procedura vanno, in caso di incapienza del ricavato, riproporzionate insieme alle altre voci?
    Ringrazio in anticipo per la Vostra risposta.
    Luca Damiani
    • Zucchetti SG

      13/02/2023 15:42

      RE: Spese per gratuito patrocinio del debitore esecutato

      Nel rispondere alla domanda occorre in primo luogo ricordare che è necessario l'emissione, da parte del giudice dell'esecuzione, del provvedimento di liquidazione delle competenze spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
      Infatti, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento…" con onere a cario dell'Erario, (ai sensi degli artt. 107, comma 3 let. f) e 131, comma 4, let. a) del medesimo d.P.R.), e con riduzione della metà, ai sensi dell'art. 130.
      L'importo liquidato deve essere posto, conseguentemente, nel piano di riparto, e collocato in privilegio ai sensi dell'art. 2770, in forza di quanto espressamente previsto dall'art. 135, comma secondo, a mente del quale "Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario".
      Dunque, stando alla lettera delle disposizioni appena richiamate, il procedimento di liquidazione si articola in questi termini: il giudice adotta il decreto di liquidazione in forza del quale il difensore richiede il pagamento all'Erario, il quale a sua volta partecipa alla distribuzione del ricavato ed ottiene quella somma con il privilegio di cui all'art. 2770.
      La conseguenza è quella per cui, in caso di incapienza, tutte le spese assistite dal privilegio per spese di giustizia, concorreranno proporzionalmente sul ricavato.
      Ciò detto, riteniamo che per ragioni di economia processuale il decreto di liquidazione prima ed il piano di riparto poi, potrebbero prevedere che il pagamento del compenso del difensore venga eseguito direttamente in favore di quest'ultimo. In questo modo, invece di assegnare la somma allo Stato, il quale dovrebbe poi girarla al difensore, potrebbe essere remunerato direttamente, e per lo stesso importo, lo stesso avvocato.
      • Luca Damiani

        Perugia
        13/02/2023 16:45

        RE: RE: Spese per gratuito patrocinio del debitore esecutato

        Le vostre conclusioni rimangono valide anche nell'ipotesi di gratuito patrocinio concesso al DEBITORE ESECUTATO il cui legale ha curato l'opposizione agli atti esecutivi poi rigettata?
        Le mie perplessità nascono per due motivi:
        1) l'art. 2770 individua le spese di giustizia riconosciute in privilegio come quelle sostenute nell'interesse comune di tutti i creditori; nel caso specifico l'interesse del debitore è opposto rispetto a quello dei creditori;
        2) la circolare 20.01.2021 del Ministero della Giustizia, nel richiamare gli aticoli 133, 134 e 136 del T.U.S.G., precisa che il recupero delle spese da parte dell'erario è ammesso solamente in caso di esito vittorioso della lite della parte ammessa al patrocinio, escludendone il diritto in caso di soccombenza; nel caso specifico il debitore non può essere considerato vittorioso in quanto la procedura esecutiva si è conclusa con la vendita dell'immobile pignorato.
        Cosa ne pensate?
        Grazie mille.
        Luca Damiani
        • Zucchetti SG

          14/02/2023 06:59

          RE: RE: RE: Spese per gratuito patrocinio del debitore esecutato

          La richiesta di precisazioni è opportuna poiché ci consente di chiarire un aspetto di assoluto rilievo.
          Invero, quello che abbiamo affermato nella risposta precedente vale, certamente, nelle ipotesi di creditore ammesso al patrocinio a spese delle Stato.
          Quando invece ad essere ammesso al gratuito patrocinio è il debitore, (il che, secondo la prevalente dottrina, può accadere soltanto in relazione al giudizio di opposizione che egli intenda proporre) l'operatività del meccanismo che abbiamo descritto per la fase distributiva incontra taluni ostacoli di carattere normativo.
          Secondo la prevalente dottrina e la unanime giurisprudenza, nel procedimento esecutivo l'onere delle spese non segue il principio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c. come nel giudizio di cognizione, ma quello della soggezione del debitore all'esecuzione, in forza della regola prevista dal successivo art. 95 (cfr. Cass., 28/11/1958, n. 3800; Cass., 11/10/1994, n. 789, Cass., 08/05/1998, n. 4653, Cass., 30/06/2011, n. 14504Cass. 5/10/2018, n.24571).
          Si è anche affermato che la liquidazione delle spese compiuta dal giudice dell'esecuzione non ha la natura di pronuncia di condanna, costituente titolo esecutivo, del soggetto che ha subito l'esecuzione, ma si atteggia, piuttosto, a provvedimento di liquidazione delle spese ai fini della distribuzione del ricavato; ergo, l'art. 95 c.p.c., "non presuppone un vero e proprio credito per le spese del giudizio, come è implicito nel precedente art. 92, ma più semplicemente la collocazione delle spese" (con il relativo privilegio) "affrontate dal creditore procedente e da quelli intervenuti, sul ricavato dell'esecuzione" (Cass. 14/11/2002, n. 16040).
          Se dunque le regole della distribuzione servono per stabilire la misura in cui il creditore partecipa sul ricavato, e se le spese della procedura sono a carico dell'esecutato, ove si ammettesse che le spese liquidate in favore del difensore dell'esecutato concorrerebbero nella distribuzione del ricavato, si produrrebbe il paradossale effetto per cui il creditore, pur vedendo respinta l'opposizione del debitore, subirebbe comunque il carico delle relative spese, in violazione sia dell'art. 95 citato che dell'art. 133 d.P.R. 115/2002, a mente del quale è la parte soccombente non ammessa al patrocinio che paga le spese in favore dell'erario, e non già la parte vincitrice.
          La conseguenza, dunque, è quella per cui l'erario concorrerà nella distribuzione, in caso di liquidazione eseguita a favore del debitore esecutato ammesso al patrocinio, solo per la parte di ricavato che eventualmente residua dopo che sul ricavato si sono soddisfatti gli altri creditori.