Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

PIANO DI RIPARTO GRADUZAIONE DEI CREDITI

  • Grazia De Simone

    GUIDONIA MONTECELIO (RM)
    14/09/2020 15:43

    PIANO DI RIPARTO GRADUZAIONE DEI CREDITI

    Buongiorno,

    In merito a una procedura esecutiva in cui è intervenuta Equitalia mi trovo a redigere il piano di riparto. Premesso che la massa creditoria si compone di 4 creditori tutti declassati a chirografari, sorge un problematica legata al 5 creditore ovvero equitalia il quale vanta un credito assistito da privilegio legale ex artt. 2752 2753 2759 2770 e ss. oltre che da ipoteca legale.
    Considerato che un sequestro conservativo antecedente alla suddetta ipoteca nonché la mancata esecuzione sui beni mobili da parte di Equitalia non permetta alla stessa di godere di privilegio in via sussidiaria ai sensi degli artt. 2752 e 2776 co. III c.c.

    "I crediti dello Stato indicati dal primo e dal terzo comma dell'art. 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai creditori chirografari ....";

    sorge quindi la mia problematica:

    Il credito che non gode di privilegio con collocazione sussidiria rispetto ai creditori chirografari, va comunque declassato a chirografario o va escluso del tutto dalla massa creditoria?

    Grazie anticipatamente
    • Zucchetti SG

      16/09/2020 17:56

      RE: PIANO DI RIPARTO GRADUZAIONE DEI CREDITI

      La risposta alla domanda formulata ruota intorno all'istituto della così detta collocazione sussidiaria sugli immobili prevista dall'art. 2776 c.c. di taluni crediti assistiti da privilegio.
      È noto che la collocazione sussidiaria sugli immobili, a norma del successivo art. 2776 c.c., si declina nel fatto che nella distribuzione del ricavato dalla vendita immobiliare questi crediti prevalgono sui crediti chirografari.
      I presupposti per la collocazione sussidiaria sono stati chiariti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 13 agosto 2008 n. 15981; Sez. III, 19 dicembre 2016, n. 26101), la quale ha osservato che il creditore che intenda avvalersene deve assolvere ad un triplice onere probatorio, dovendo dimostrare:
      a) di avere inutilmente esaurito l'esecuzione mobiliare;
      b) di essere rimasto insoddisfatto di altro procedimento esecutivo mobiliare promosso da altri verso il comune debitore;
      c) di non poter essere soddisfatto in futuro per mancanza di beni mobili pignorabili nel patrimonio dello stesso debitore.
      La giurisprudenza ha altresì chiarito che l'onere di dimostrare l'infruttuosa esecuzione sui beni mobili può essere sostituito da una mera prognosi di infruttuosità – purché fondata su elementi probanti e cospicui – tale da evitargli l'imposizione della previa sopportazione di costi ed oneri, con ogni probabilità inutili, quale condizione di esercizio del privilegio, precisando inoltre che è sufficiente che esso sia assolto prima di partecipare alla distribuzione nella quale si invoca il privilegio, ma non già anche prima di avere dispiegato l'azione esecutiva o l'intervento (Cass. Sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5724).
      Chiariti dunque quali sono i presupposti che consentono ad un creditore munito di privilegio mobiliare la collocazione sussidiaria sugli immobili, ci sembra evidente che se quest'onere probatorio non viene assolto il credito non potrà godere della collocazione sussidiaria preferenziale, e dunque dovrà essere trattato come credito chirografario, poiché altrimenti la mancata dimostrazione dei presupposti di operatività della previsione di cui all'art. 2776 c.c. si tradurrebbe in una causa di estinzione del credito stesso.
      Ciò chiarito, ci sembra corretta la prospettazione formulata nella domanda di considerare inopponibile al creditore sequestrante l'ipoteca iscritta successivamente alla trascrizione del sequestro. Infatti, l'art. 2916 c.c. dispone che nella distribuzione del ricavato non si tiene conto:
      • delle ipoteche iscritte successivamente al pignoramento (recte, dopo la trascrizione del pignoramento);
      • dei privilegi per la cui efficacia è richiesta l'iscrizione, se iscritti dopo il pignoramento;
      • dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
      La norma nasce dalla esigenza, avvertita dal legislatore codicistico, di porre il creditore pignorante al riparo di atti dispositivi posti in essere successivamente al pignoramento dal debitore, e di garantire questa tutela anche sul versante della distribuzione del ricavato; come tale assolve alla medesima funzione cui sono deputati gli artt. 2913 e 2914.
      Da essa si ricava dunque la regula iuris per cui l'ipoteca iscritta dopo il pignoramento o il sequestro conservativo non è nulla, ma improduttiva di effetti nella distribuzione della somma ricavata, improduttività di effetti che nel caso di sequestro è limitata ai creditori sequestranti giacché tale misura cautelare dà vita a un vincolo "a porta chiusa" (così Cass., sez. I, 1 marzo 1995, n. 2302). Infatti, la prescrizione non commina con una sanzione di invalidità l'ipoteca (o il privilegio), ma ne sancisce la sola inefficacia relativa, con la conseguenza che il creditore assistito da ipoteca iscritta dopo il pignoramento o da privilegio iscritto o sorto dopo il pignoramento può comunque intervenire nell'espropriazione, ma nel riparto sarà trattato come creditore chirografario.