Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Progetto di divisione - onorario avvocato comproprietario non debitore intervenuto nel procedimento di divisione endoese...

  • Roberta Rosato

    Lecce
    02/12/2024 12:24

    Progetto di divisione - onorario avvocato comproprietario non debitore intervenuto nel procedimento di divisione endoesecutivo

    Buongiorno, in qualità professionista delegato, sto predisponendo il progetto di divisione. Nella procedura endoesecutiva è intervenuto tramite legale il comproprietario non debitore. Il compenso del procuratore deve essere posto a carico della procedura e quindi inserito nel progetto di divisione?
    Altra domanda: il suddetto comproprietario ha avuto due legali nel corso del giudizio, uno nella prima fase e l'altro (a seguito di revoca del mandato del precedente legale) nella fase successiva. L'eventuale compenso dovuto deve essere diviso a metà?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      02/12/2024 17:31

      RE: Progetto di divisione - onorario avvocato comproprietario non debitore intervenuto nel procedimento di divisione endoesecutivo

      Poiché anche i compensi legali rientrano tra le spese della divisione (Cass. Sez. 2, n. 2787 del 31/01/2023), anche queste vanno imputate proporzionalmente ai valori delle singole quote. Questo vuol dire che se, ad esempio, il creditore procedente ha un esborso per spese legali di 1000, quel compenso andrà imputato proporzionalmente ai comproprietari, con l'avvertenza che la quota parte dovuta al debitore esecutato resterà a carico di questi (secondo le regole della soccombenza) ed il creditore la preleverà dalla porzione di ricavato dovuta al comproprietario esecutato.
      In questi termini anche Cass., sez. II, 24 gennaio 2020, n. 1635, la quale ha ribadito che i compensi dei difensori dei vari comproprietari gravano sulla massa, salvo che relativi ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.
      Quanto alla distribuzione dei compensi tra i due difensori riteniamo che una divisione al 50% sia corretta solo se è possibile affermare che il ministero esercitato da entrambi sia paritetico. In caso contrario, ciascuno dovrà essere remunerato, proporzionalmente, per l'attività svolta.