Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

attribuzione della parte di ricavato dalla vendita dell'immobile, cointestato, al coniuge non pignorato in presenza di c...

  • Mauro Baraldi

    Viterbo
    18/11/2020 19:37

    attribuzione della parte di ricavato dalla vendita dell'immobile, cointestato, al coniuge non pignorato in presenza di creditori chirografari di quest'ultimo intervenuti

    La società S, creditrice della Sig.ra A, ha sottoposto a pignoramento immobiliare la piena proprietà della intera quota di un bene facente parte della comunione legale tra coniugi.
    Conseguentemente il pignoramento è stato notificato, oltre che alla debitrice Sig.ra A, anche al marito Sig. B, non debitore del procedente.
    Il bene è stato aggiudicato alla pubblica asta.
    In sede di distribuzione il ricavato della vendita della quota del marito non debitore dovrebbe essere a questi restituita.
    Nella procedura sono intervenuti sia alcuni creditori della moglie debitrice sia creditori chirografari del marito.
    Quale delegato posso soddisfare i creditori del marito attribuendo loro quanto di spettanza da detrarsi dalla quota da rimborsare al Sig. B (come se l'esecuzione fosse stata promossa ex art. 602 cpc contro soggetto proprietario non debitore), oppure è necessario che questi creditori (del marito) facciano un pignoramento presso terzi sulle somme che verranno restituite al Sig. B non potendo beneficiare di attribuzioni dirette nella procedura formalmente promossa contro la Sig.ra A?
    grazie
    • Zucchetti SG

      19/11/2020 19:31

      RE: attribuzione della parte di ricavato dalla vendita dell'immobile, cointestato, al coniuge non pignorato in presenza di creditori chirografari di quest'ultimo intervenuti

      Il tema è stato, fino a qualche tempo fa, spinoso, e solo dopo l'intervento di cass. 14.3.2013, n. 6575 si è dipanato, anche se non tutti i nodi sono stati sciolti.
      In questa pronuncia la Corte muove, facendola propria, dalla premessa secondo cui la comunione dei beni nascente dal matrimonio è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei.
      Ricorda la Corte che detta comunione può sciogliersi nei soli casi previsti dalla legge ed è indisponibile da parte dei singoli coniugi i quali, tra l'altro, non possono scegliere quali beni farvi rientrare e quali no, ma solo mutare integralmente il regime patrimoniale con atti opponibili ai terzi mediante l'annotazione formale a margine dell'atto di matrimonio. La quota dunque non è un elemento strutturale della proprietà e nei rapporti coi terzi ciascuno dei coniugi, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune.
      Sulla base di questa cornice ricostruttiva i giudici di legittimità osservano che il creditore personale di uno dei coniugi deve sottoporre il bene a pignoramento per l'intero e sull'intero bene esso dovrà trascriversi.
      Da tanto consegue, prosegue la sentenza, la messa in vendita o l'assegnazione del bene per intero e lo scioglimento (eccezionale e desumibile dal sistema legislativo) della comunione legale limitatamente a quel bene, scioglimento che si perfeziona al momento del trasferimento della proprietà del bene (e quindi, per gli immobili, con la pronuncia del decreto di trasferimento tanto in caso di vendita che di assegnazione), con diritto del coniuge non debitore, in applicazione dei principi generali sulla ripartizione del ricavato dallo scioglimento della comunione, ad ottenere il controvalore lordo del bene nel corso della stessa procedura esecutiva, neppure potendo a lui farsi carico delle spese di trasformazione in denaro del bene (cioè quelle della procedura medesima), rese necessarie per il solo fatto del coniuge debitore che non ha adempiuto i suoi debiti personali.
      Questo vuol dire, second ola Corte che il coniuge non debitore si figura come soggetto passivo del giudizio in executivis, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato: tale sua condizione imporrà la notificazione anche al coniuge non debitore del pignoramento, come pure l'applicazione al medesimo dell'art. 498 e dell'art. 567 c.p.c., vale a dire la necessità dell'avviso ai suoi creditori iscritti personali e della documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa, al fine di non pregiudicare diritti di terzi validamente costituiti anche da lui sul medesimo bene.
      Quest'ultima precisazione consente di rispondere alla domanda osservando che se i creditori particolari del coniuge non esecutato devono ricevere l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c., è evidente che agli stessi viene (implicitamente ma chiaramente) riconosciuto il diritto di intervenire per concorrere alla distribuzione del ricavato.
      L'unica precisazione che va formulata è che in questo caso, poiché anche il coniuge non esecutato cessa di essere tale, le spese di esecuzione non graveranno solo sulla porzione del coniuge il cui debito ha provocato il pignoramento, ma dovranno essere sopportate indistintamente sulla massa.