Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Riparto a favore del fallimento che non abbia trascritto la sentenza sul bene

  • Francesco Ferrarese Girardi

    Verona
    13/10/2022 17:06

    Riparto a favore del fallimento che non abbia trascritto la sentenza sul bene

    Buongiorno, in una procedura esecutiva immobiliare instaurata da creditore munito di decreto ingiuntivo quale titolo esecutivo, successivamente interrotta a seguito di fallimento della debitrice esecutata e proseguita dal creditore fondiario precedentemente intervenuto, nell'ipotesi in cui dalla somma ricavata dalla vendita, detratti i compensi di custode, stimatore e Delegato, detratte le anticipazioni sostenute dai creditori procedente (originario) ed intervenuto (fondiario), nonché le somme spettanti al Fallimento intervenuto, a titolo di IMU sull'immobile e di acconto sul compenso del Curatore e pagato, infine, il creditore fondiario nei limiti di cui all'ammissione al passivo, l'eventuale residuo, nell'ipotesi in cui il Curatore non abbia trascritto la sentenza di fallimento sui beni oggetto di esecuzione, andrà devoluto comunque al fallimento, o spetterà all'originario creditore procedente (munito di ipoteca su decreto ingiuntivo)? Grazie
    • Zucchetti SG

      14/10/2022 07:15

      RE: Riparto a favore del fallimento che non abbia trascritto la sentenza sul bene

      A nostro avviso il residuo deve essere attribuito al curatore a prescindere della circostanza per cui la sentenza non sia stata trascritta.
      L'art. 42 l.fall. al primo comma prevede che la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento medesima, dal che si evince in primo luogo che un pagamento eseguito con danaro del fallito in favore di un suo creditore sarebbe posto in essere in violazione di questa norma; esplicita conferma di tale assunto si ritrova nell'art. 44, il quale sancisce che tutti gli atti ed i pagamenti eseguiti dal fallito (ai quali devono essere equiparati i pagamenti eseguiti con suo danaro) sono inefficaci rispetto ai creditori.
      Va poi aggiunto che, a norma dell'art. 43 l.fall., nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore, il quale a mente dell'art. 107 può proseguire le azioni esecutive intraprese da terzi sui beni del fallito.
      Infine, il comma 2 dell'art. 16 l. fall. prescrive che la sentenza di fallimento produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione e, quindi, dal suo deposito in cancelleria, precisando che nei confronti dei terzi tali effetti si producono soltanto a decorrere dall'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. Dunque, gli effetti del fallimento si producono per i terzi soltanto dopo il compimento di una formalità che rende l'apertura della procedura effettivamente conoscibile anche per loro. Le ulteriori successive formalità previste dal comma 2 dell'art. 88 l. fall., che prescrive al curatore di notificare un estratto della sentenza ai competenti uffici affinché essa sia trascritta nei registri immobiliari (e PRA) non hanno quindi una funzione di pubblicità dichiarativa, ma di semplice pubblicità-notizia.
      Nel caso di specie, non si tratta di discutere della opponibilità al fallimento di un atto trascritto prima della trascrizione della sentenza. Se così fosse, il creditore procedente di procedura esecutiva pendente alla data di fallimento, avrebbe sempre diritto alle somme, perché il pignoramento è sempre precedente alla dichiarazione di fallimento.
      Pubblicata la sentenza, il curatore avrà senza dubbio diritto di acquisire all'attivo il ricavato dalla vendita che sopravanzi.