Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Recupero somme versate in eccesso ex art. 41 TUB

  • Francesco Forzoni

    Arezzo
    23/09/2021 19:12

    Recupero somme versate in eccesso ex art. 41 TUB

    L'ordinanza di vendita demanda al delegato il versamento ex art. 41 TUB, trattenendo il 30% o anche una quota maggiore a garanzia del pagamento delle spese di procedura che lo stesso delegato è chiamato a prevedere.
    Con un ricavato assai modesto (ma comunque superiore alle spese in prededuzione) a fronte di un credito fondiario di gran lunga superiore, accade che per la mancata previsione di alcune spese di liberazione dell'immobile il delegato versi ex art. 41 TUB somme eccedenti, dimodoché il piano di riparto si chiuderà con un saldo a debito del creditore fondiario di circa € 1.500,00.
    Ho letto che si discute quale sia il rimedio esperibile per ottenere la restituzione delle somme versate in eccesso, ritenendosi addirittura necessario un decreto ingiuntivo promosso dalla procedura nei confronti del creditore fondiario.
    Come delegato non intendendo rallentare la chiusura della procedura, ed allora non potrei imputare la somma mancante al mio compenso ed agire personalmente nei confronti del creditore in forza del decreto di liquidazione?
    L'art. 179 bis, 2° comma, disp. att. c.p.c. non dispone che il decreto di liquidazione dei compensi del delegato costituisce già titolo esecutivo?
    Ringrazio per il chiarimento e saluto distintamente.
    • Zucchetti SG

      24/09/2021 20:16

      RE: Recupero somme versate in eccesso ex art. 41 TUB

      Francesco Forzoni
      Arezzo
      23/09/2021 19:12
      Recupero somme versate in eccesso ex art. 41 TUB
      L'ordinanza di vendita demanda al delegato il versamento ex art. 41 TUB, trattenendo il 30% o anche una quota maggiore a garanzia del pagamento delle spese di procedura che lo stesso delegato è chiamato a prevedere.
      Con un ricavato assai modesto (ma comunque superiore alle spese in prededuzione) a fronte di un credito fondiario di gran lunga superiore, accade che per la mancata previsione di alcune spese di liberazione dell'immobile il delegato versi ex art. 41 TUB somme eccedenti, dimodoché il piano di riparto si chiuderà con un saldo a debito del creditore fondiario di circa € 1.500,00.
      Ho letto che si discute quale sia il rimedio esperibile per ottenere la restituzione delle somme versate in eccesso, ritenendosi addirittura necessario un decreto ingiuntivo promosso dalla procedura nei confronti del creditore fondiario.
      Come delegato non intendendo rallentare la chiusura della procedura, ed allora non potrei imputare la somma mancante al mio compenso ed agire personalmente nei confronti del creditore in forza del decreto di liquidazione?
      L'art. 179 bis, 2° comma, disp. att. c.p.c. non dispone che il decreto di liquidazione dei compensi del delegato costituisce già titolo esecutivo?
      Ringrazio per il chiarimento e saluto distintamente.

      La soluzione prospettata non è a nostro avviso praticabile.
      Il compenso dovuto al professionista delegato è assistito dal privilegio di cui agli artt. 2770 e 2776 c.c.
      Non riconoscerlo in sede esecutiva in occasione della distribuzione del ricavato si tradurrebbe in una sovversione delle cause legittime di prelazione che non potrebbe essere riconosciuta al di fuori del processo esecutivo, dacchè nel diverso procedimento in cui si dovesse chiedere il compenso si metterebbe implicitamente in discussione il fatto che nell'esecuzione forzata il creditore procedente ha ricevuto una somma maggiore di quella cui avrebbe avuto diritto in base alle cause legittime di prelazione, così come prescritto dall'art. 2741 c.c..
      Ciò porterebbe inevitabilmente al rigetto della domanda, con la conseguenza che il professionista delegato perderebbe definitivamente il diritto a percepire il proprio compenso.
      Si tenga presente, a questo proposito, che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale "In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo; ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata e sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, ma l'irretrattabilità del progetto di distribuzione della somma ricavata attiene al rapporto tra l'esecutato e il creditore e non già al diverso rapporto tra il creditore ed il suo difensore antistatario". Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la domanda del creditore volta alla restituzione dei compensi del suo difensore, percepiti, con distrazione a suo favore, in un processo esecutivo conclusosi con l'approvazione del piano di riparto in cui le spettanze professionali erano state quantificate e liquidate (Cass., sez. III, 22.6.2020, n. 12127; negli stessi termini Cass., sez. III, 23/08/2018 n. 20994).
      • Francesco Forzoni

        Arezzo
        25/09/2021 13:37

        RE: RE: Recupero somme versate in eccesso ex art. 41 TUB

        Mi scuso, mi rendo conto di aver spiegato male.
        Le competenze del delegato sono già state liquidate con decreto del GE, e verranno correttamente esposte nel piano di riparto che, per questo motivo, si chiuderà con un saldo in "dare" a carico del creditore procedente di circa € 1.500.
        Poiché tale importo ben può imputarsi alle competenze del delegato (che provvederà a pagare integralmente tutte le altre spese di procedura) mi domando se si debba attendere che la Banca versi la somma sul conto della procedura (con successivo prelievo da parte del delegato a saldo dei propri compensi), oppure (in caso di mancato pagamento) il delegato possa agire esecutivamente nei confronti della Banca in forza del decreto di liquidazione già emesso in seno alla procedura esecutiva ed in perfetta aderenza al saldo risultante dal piano di riparto approvato.
        • Zucchetti SG

          28/09/2021 19:36

          RE: RE: RE: Recupero somme versate in eccesso ex art. 41 TUB

          Ringraziamo per la precisazione ma manteniamo ferma la risposta fornita, atteso che in un eventuale giudizio intrapreso in danno del creditore fondiario potrebbe essere eccepito il difetto di legittimazione attiva del professionista delegato in ragione del fatto che era onere della procedura agire per ottenere il rimborso di quelle spese in sede esecutiva, unico luogo deputato alla distribuzione del ricavato (che in questo caso il creditore fondiario non ha indebitamente restituito).
          • Francesco Forzoni

            Arezzo
            29/09/2021 11:33

            RE: RE: RE: RE: Recupero somme versate in eccesso ex art. 41 TUB

            Ringrazio per il parere sempre prezioso.
            • Zucchetti SG

              30/09/2021 11:41

              RE: RE: RE: RE: RE: Recupero somme versate in eccesso ex art. 41 TUB

              grazie a lei!