Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Riparto opposto

  • Francesco Bruni

    San Benedetto del Tronto (AP)
    17/12/2019 10:06

    Riparto opposto

    Un caso particolare.
    Il delegato deposita il progetto di distribuzione. Il progetto, nella parte specifica rivolta alla graduazione dei crediti, viene contestata. Le parti presenti nell'udienza di audizione dei creditori invitano il Delegato a presentare e depositare un nuovo progetto di riparto. Il nuovo progetto viene depositato e convocato di nuovo l'udienza di audizione dei creditori. Nuovamente la parte relativa alla gradazione è contestata e nuovamente, con l'accordo dei presenti, si chiede di depositare un nuovo riparto. Il riparto viene deposita di nuovo e nuovamente convocata l'audizione. Finalmente tutte le parti presenti all'audizione approvano il riparto. Tutto ciò senza far ricorso GE.
    E' corretto tutto ciò?
    • Paola Troiano

      Serracapriola (FG)
      21/12/2019 17:38

      RE: Riparto opposto

      L'interrogativo posto è legittimo, e sostanzialmente deriva da una certa incongruenza normativa.
      Invero, ai sensi dell'art. 596 c.p.c., non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, il Giudice (e, dunque, in caso di delega, il professionista) provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione. Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.
      Diversamente, l'art. 591 bis, comma 2, n. 12 c.p.c. chiaramente indica che l'adempimento del professionista è relativo alla sola elaborazione di una bozza di piano di riparto che poi il Giudice fa proprio fissando l'udienza di discussione ed approvazione.
      Questo vuol dire che, di fatto, entrambe le soluzioni sono predicabili:
      sia quella che riconduce al professionista delegato tutta la fase della distribuzione del riparto, sia quella che gli riserva la sola predisposizione del piano.
      Ciò detto, ove le parti intendano dolersi dell'operato del professionista delegato, lo strumento di tutela che l'ordinamento appresta è quello di cui all'art. 591-ter c.p.c., ma è evidente che se nessuna delle parti si attiva in tale direzione e le divergenze riescono ad appianarsi nel contraddittorio tra le parti, non vediamo profili di illegittimità procedurali.
      • Zucchetti SG

        27/12/2019 09:20

        RE: RE: Riparto opposto

        Condividiamo integralmente le osservazioni di Paola Troiano, che facciamo nostre.