Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Creditore Fondiario - Richiesta svincolo somme ex art. 41 TUB - Liquidazione giudiziale di uno dei comproprietari

  • Luigi Polidoro

    ciampino (RM)
    29/04/2025 18:21

    Creditore Fondiario - Richiesta svincolo somme ex art. 41 TUB - Liquidazione giudiziale di uno dei comproprietari

    Buonasera,
    sono delegato alla vendita ed incaricato della redazione del progetto di riparto in una esecuzione immobiliare.
    L'immobile pignorato era di proprietà di varie persone fisiche e di una snc, fallita poco dopo l'aggiudicazione.
    La snc era proprietaria dell'immobile per la quota di 1/6.
    Fra i creditori, c'è un fondiario.
    Il curatore si è costituito nella procedura esecutiva immobiliare ed ha chiesto di partecipare alla distribuzione del ricavato, senza nulla specificare in merito ad eventuali importi.
    Intervenuto il pagamento del saldo prezzo (per cui il GE aveva ammesso la rateizzazione), il fondiario ha chiesto lo svincolo in proprio favore, ex art. 41 TUB, della "somma ritenuta più opportuna".
    Il GE mi ha chiesto parere, "tenendo conto delle spese prededucibili (anche quelle spettanti alla L.G.)".
    Preciso che il prezzo di aggiudicazione non darà soddisfazione integrale al fondiario.
    La mia idea era quella di svincolare, in favore del fondiario, la gran parte della somma ricavata, trattenendo però:
    - 1/6 del prezzo di aggiudicazione (di spettanza della liquidazione giudiziale perchè corrispondente alla quota di proprietà della società fallita);
    - un ulteriore importo a copertura delle spese pre deducibili (2770 cc).
    L'art. 41 comma 2 secondo periodo TUB, però, prevede che "la somma ricavata, eccedente la quota che in sede di riparto spetta alla banca, viene attribuita al fallimento".
    Adesso, visto e considerato che il credito del fondiario è di gran lunga superiore al prezzo di aggiudicazione, mi pare di capire che, ai sensi dell'art. 41 comma 2 TUB, dovrò attribuire al fondiario tutto il prezzo di aggiudicazione, fatta eccezione soltanto per le pre deducibili; in sostanza, non dovrò versare, alla liquidazione giudiziale, 1/6 del prezzo di aggiudicazione (corrispondente alla quota di cui la fallita era proprietaria).
    E' giusta la mia lettura? Vi ringrazio per la cortese attenzione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      30/04/2025 15:34

      RE: Creditore Fondiario - Richiesta svincolo somme ex art. 41 TUB - Liquidazione giudiziale di uno dei comproprietari

      Proviamo a fornire il nostro punto di osservazione partendo dalla premessa per cui il problema si pone esclusivamente per 1/6 del ricavato, posto che quella è la quota parte di spettanza della comproprietaria fallita.
      Quello che dunque ci apprestiamo a dire riguarda soltanto 1/6 del ricavato dalla vendita, poiché è solo quel sesto che è stato acquisito all'attivo del fallimento
      Con riferimento a questa porzione di 1/6 siamo dell'avviso per cui essa va integralmente assegnata al fondiario, potendo essere versate alla procedura fallimentare solo gli importi delle spese prededucibili che, in forza di un provvedimento del giudice delegato al fallimento, siano state "imputate" a quella massa. Insomma, occorre che il curatore depositi in provvedimento del giudice delegato che lo autorizzi a chiedere in prededuzione al giudice dell'esecuzione, determinati importi.
      Inoltre, quanto alle spese della procedura esecutiva, esse, sempre per la misura di 1/6, dovranno essere poste a carico del creditore fondiario in via di anticipazione, ex art. 8 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
      Queste le ragioni del nostro convincimento.
      Ai sensi dell'art. 41 TUB l'esecuzione per credito fondiario, in deroga all'art. 51 l.fall. (oggi art. 150 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) prosegue anche in caso di fallimento del debitore, salva la possibilità di intervento del curatore. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
      Quindi, in presenza di credito fondiario, la procedura esecutiva non solo prosegue, ma il credito della banca viene comunque soddisfatto, assegnandosi alla curatela solo la somma che sopravanza all'assegnazione.
      La giurisprudenza si è ormai consolidata nel senso di ritenere che quella operata in favore del creditore fondiario sia una attribuzione provvisoria, comunque subordinata alla l'insinuazione al passivo da parte del creditore fondiario con la ulteriore conseguenza che il curatore potrà pretendere in tutto o in parte la restituzione di quanto l'istituto di credito fondiario ha ricavato dalla procedura esecutiva individuale quando, in sede di riparto fallimentare, risulti che il credito dell'istituto è risultato, in tutto o in parte, incapiente" (Cass., sez. I, 17 dicembre 2004, n. 23572;analogamente, Cass., sez. I, 11 ottobre 2012, n. 17368 e Cass., sez. I, 30 marzo 2015, n. 6377).
      In sede esecutiva, pertanto, dovrebbero essere assegnate alla curatela le somme che sopravanzano all'esito dell'assegnazione della somma dovuta al fondiario, nei limiti dell'importo ammesso al passivo del fallimento.
      A proposito delle spese di procedura, osserviamo quanto segue.
      Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, (chiamata ad occuparsi di una procedura esecutiva per credito fondiario, proseguita dunque nonostante il fallimento del debitore, in cui il curatore aveva chiesto, invano, che in sede di distribuzione del ricavato, nel determinare la somma da attribuire al creditore fondiario, fossero scorporate, con versamento in favore della curatela, di crediti prededucibili riconosciuti per ICI e oneri condominiali relativi all'immobile, nonché del compenso spettante alla curatela fallimentare), ha affermato che nell'ambito di un'azione esecutiva iniziata o proseguita dal creditore fondiario, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 385/1993, nei confronti del debitore fallito, il curatore che intenda ottenere la graduazione di crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi l'attribuzione delle relative somme con decurtazione dell'importo attribuito all'istituto procedente, dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare l'avvenuta emissione da parte degli organi della procedura fallimentare di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l.fall., oggi art. 124 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione.
      Ciò in quanto il giudice dell'esecuzione deve effettuare la distribuzione provvisoria delle somme ricavate dalla vendita sulla base dei provvedimenti (anche non definitivi) emessi in sede fallimentare ai fini dell'accertamento, della determinazione e della graduazione di detto credito fondiario. La distribuzione così operata dal giudice dell'esecuzione ha comunque carattere provvisorio e può stabilizzarsi solo all'esito degli accertamenti definitivi operati in sede fallimentare, legittimando in tal caso il curatore ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza.
      La citata sentenza prosegue affermando che il giudice dell'esecuzione deve "limitarsi a verificare se esistano provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che abbiano - direttamente o indirettamente - operato l'accertamento, la quantificazione e la graduazione del credito posto in esecuzione (nonché di quelli eventualmente maturati in prededuzione nell'ambito della procedura fallimentare, purché già accertati, liquidati e graduati dagli organi competenti con prevalenza su di esso) e conformare ai suddetti provvedimenti la distribuzione provvisoria in favore del creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita, senza in alcun caso sovrapporre le sue valutazioni a quelle degli organi fallimentari, cui spettano i relativi poteri".
      A proposito delle spese sorte all'interno della procedura esecutiva individuale, la corte precisa che la loro liquidazione compete "in via esclusiva" al giudice dell'esecuzione "quale giudice davanti al quale si è svolto il suddetto processo esecutivo individuale".
      Quindi, le spese della procedura esecutiva vanno liquidate dal giudice dell'esecuzione.
      Problema diverso è quello del pagamento, nel senso che ci si può chiedere se gli importi liquidati dal giudice possano essere trattenuti – si direbbe "in prededuzione" – dal ricavato, (cosicché l'assegnazione al fondiario avverrà al netto di tali somme), ma le premesse sulla scorta delle quali i giudici di legittimità hanno deciso il caso loro sottoposto dovrebbe imporre la soluzione negativa.
      Invero, se la graduazione e la distribuzione non può che avvenire in sede fallimentare, unico luogo in cui trova composizione il concorso dei creditori nella distribuzione del ricavato e la collocazione delle prededuzioni, è giocoforza affermare che questa regola deve valere anche per le spese maturate in sede di esecuzione individuale, poiché diversamente opinando alcune spese verrebbero pagate al di fuori delle relative regole.
      Queste spese, dunque, saranno anticipate dal creditore fondiario, il quale poi ne potrà richiedere il rimborso in sede fallimentare.
      Così si esprime la giurisprudenza, secondo la quale il giudice liquida i compensi e le spese degli ausiliari che eventualmente abbiano già prestato la loro opera nella procedura e li pone a carico del creditore procedente a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 115/2002 (quali spese che restano a carico di colui che le ha anticipate come in tutti i casi di chiusura anticipata del processo), così da consentire a quest'ultimo di chiederne a propria volta il pagamento nel fallimento mediante domanda di ammissione al passivo (Cass., sez. I, 18 dicembre 2015, n. 25585).
      Dunque, nel caso di specie il creditore fondiario anticiperà le spese di procedura, e potrà insinuarsi al passivo per chiederne il rimborso nella misura di 1/6.
      • Luigi Polidoro

        ciampino (RM)
        30/04/2025 16:11

        RE: RE: Creditore Fondiario - Richiesta svincolo somme ex art. 41 TUB - Liquidazione giudiziale di uno dei comproprietari

        Grazie infinite
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          30/04/2025 16:20

          RE: RE: RE: Creditore Fondiario - Richiesta svincolo somme ex art. 41 TUB - Liquidazione giudiziale di uno dei comproprietari

          Grazie a lei