Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

PIANO DI RIPARTO GRADUAZIONE PRIVILEGI

  • Luciano Bonomo

    Verona
    11/11/2021 10:21

    PIANO DI RIPARTO GRADUAZIONE PRIVILEGI

    Sto predisponendo il riparto di un fallimento. Al riguardo pongo il seguente quesito: il tributo dovuto al Consorzio di Bonifica con privilegio ex art. 2775 c.c. precede nel pagamento il credito garantito da ipoteca sullo stesso bene?
    Il dubbio mi è sorto poiché nella Tabella Fallco tale privilegio è indicato con Grado 2.
    Grazie
    avv. Luciano Bonomo
    • Zucchetti SG

      12/11/2021 17:35

      RE: PIANO DI RIPARTO GRADUAZIONE PRIVILEGI

      Il privilegio indicato nella domanda prevale sull'ipoteca.
      Premettiamo, a questo proposito, che non esistono privilegi generali immobiliari (vale a dire crediti assistiti da privilegio su tutti i beni immobili del debitore), tranne che la legge non disponga diversamente. L'art. 2746 c.c. a norma del quale "Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili", sul punto non lascia adito a dubbi..
      Ciò posto, ai sensi dell'art. 2748, comma secondo, c.c., il privilegio speciale immobiliare prevale sull'ipoteca, salvo che la legge disponga diversamente.
      Sono quindi postergati al creditore ipotecario i crediti i seguenti crediti:
      • crediti del promissario acquirente (privilegio generale ex art. 2775 bis c.c.);
      • crediti per T.F.R. e indennità sostitutiva di preavviso (privilegio generale ex artt. 2776, c. 1, e 2751 c.c.);
      • crediti per spese funebri, d'infermità e alimenti (privilegio generale ex 2776, c. 2, e 2751 c.c.); crediti per retribuzioni e risarcimento danni ai dipendenti; crediti dei professionisti per gli ultimi due anni di prestazione; crediti dell'agente per l'ultimo anno;
      • crediti del coltivatore diretto, crediti dell'impresa artigiana;
      • crediti delle società cooperative e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (crediti generali ex artt. 2776, c. 2, e 2751-bis c.c.);
      • crediti per contributi obbligatori di invalidità, vecchiaia e superstiti (crediti generali ex artt. 2776, c. 2, e 2753 c.c.) compreso il 50% degli accessori (art. 2754 c.c.)
      • crediti dello Stato per imposte e sanzioni dovute per IRPEF, IRES, IRAP, IVA. Il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 39, ha esteso il privilegio sussidiario anche ai crediti per imposte dirette; la disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.
      Gli altri privilegi speciali immobiliari (e dunque anche quello indicato nella domanda) invece non sono postergati al creditore ipotecario e trovano quindi soddisfazione prima dei creditori ipotecari.
      • Pietro Giovanni Menon

        Rovigo
        21/11/2022 19:07

        RE: RE: PIANO DI RIPARTO GRADUAZIONE PRIVILEGI

        Buonasera, la prevalenza del credito per contributo di bonifica sul creditore ipotecario vale sia nel riparto fallimentare che in quello inerente un'esecuzione immobiliare? Lo chiedo perché il quesito è posto nel forum esecuzioni, ma nello stesso quesito iniziale si parla di riparto di fallimento.
        • Zucchetti SG

          23/11/2022 07:08

          RE: RE: RE: PIANO DI RIPARTO GRADUAZIONE PRIVILEGI

          Le regole che, in applicazione dell'art. 2740 e seguenti c.c., disciplinano il concorso dei creditori nella distribuzione del ricavato, valgono sia in sede di esecuzione individuale che concorsuale. Invero, si tratta di norme di natura sostanziale, la cui applicazione prescinde dal procedimento (esecuzione o fallimento) in cui sono chiamate ad operare.