Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Partecipazione all'asta da parte di società estera non UE

  • Barbara Schepis

    ROMA
    28/12/2021 16:38

    Partecipazione all'asta da parte di società estera non UE

    Buon pomeriggio,
    ho ricevuto una richiesta di informazioni da parte di una società con sede legale in uno Stato posto al di fuori dell'Unione Europea, interessata a partecipare ad un'asta nell'ambito di un'esecuzione immobiliare nella quale sono professionista delegato alla vendita.
    Premesso che non mi è mai capitato prima d'ora, ho fatto una ricerca e sono giunta alle seguenti possibili conclusioni, in ordine alle quali chiedo il Vs. cortese parere.
    Secondo la mia modesta opinione, la società estera avente sede legale in uno Stato fuori dall'Unione Europea, per poter acquistare un immobile in Italia, deve avere i seguenti requisiti: 1) domicilio della società in Italia; 2) codice fiscale (italiano) della società; 3) apertura di un'unità locale in Italia per la Società estera ed iscrizione della stessa presso il Registro delle Imprese competente in base al luogo ove è aperta l'unità locale; 4) documentazione che certifichi l'esistenza del soggetto estero (atto costitutivo, statuto, visura camerale o altra documentazione prevista dalle norme nazionali dello Stato estero del soggetto richiedente), accompagnati da una traduzione giurata; 5) autocertificazione della vigenza dei poteri in capo al legale rappresentante della Società estera, il quale sottoscrive la domanda di partecipazione alla vendita, da effettuarsi in lingua italiana; 6) positiva verifica del rispetto della cd. "condizione di reciprocità", atteso che, in difetto di reciprocità, il contratto di compravendita di un immobile sito in Italia eventualmente concluso da parte di una persona fisica o giuridica straniera sarebbe da ritenersi nullo per violazione di norme imperative (art. 16 delle Disposizioni preliminari al codice civile). L'accertamento della condizione di reciprocità non va effettuato per i cittadini di quei Paesi con i quali l'Italia ha concluso Accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti (Bilateral Investment Treaties, o BITs).
    Mi chiedo, infine, se occorra la legalizzazione di eventuali documenti esteri prodotti a corredo della domanda di partecipazione.
    Data la peculiarità del caso, chiedo il Vs. cortese quanto prezioso supporto, essendo peraltro imminente la data della vendita, e ringrazio sin d'ora per l'aiuto.
    Barbara Schepis
    • Zucchetti SG

      29/12/2021 11:46

      RE: Partecipazione all'asta da parte di società estera non UE

      In effetti la questione è peculiare, sebbene si tratti di accadimento che si verifica con sempre maggiore frequenza.
      A nostro avviso se ricorrono i presupposti di cui ai numeri 1, 2 e 3 della domanda non si pone un problema di accertamento della condizione di reciprocità, poiché si possono applicare analogicamente le stesse regole che prevedono la legittimazione negoziale dei soggetti stranieri (persone fisiche) regolarmente soggiornanti in Italia. Infatti, a norma dell'art. 1 D.P.R. 18/10/2004, n. 334 l'accertamento della condizione di reciprocità "non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 t.u.i., nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno".
      Per gli altri soggetti (persone fisiche o giuridiche che siano) la legittimazione ad acquistare esiste:
      a) se un trattato internazionale lo consente;
      b) se in materia esiste una condizione di reciprocità tra l'Italia e il suo Stato di appartenenza (in questi termini App. Milano, 22.6.1999), cioè se nel suo Paese d'origine è permesso ad un italiano comprare una casa. Infatti, come è noto, l'art. 16, comma 1°, disp. prel. dispone che "lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali". La condizione di reciprocità (necessaria quando non vi sia un accordo bilaterale di promozione e protezione degli investimenti, anche detti Bilateral Investment Treaties, o BITs) può essere accertata per il tramite del Ministero degli affari Esteri ai sensi dell'art. 1 del citato d.P.R. 334/2004, a mente del quale "1. Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri".
      È chiaro, infine, che la sussistenza dei presupposti di cui ai numeri 4 e 5 della domanda va richiesta in ogni caso.
    • Barbara Schepis

      ROMA
      29/12/2021 14:10

      RE: Partecipazione all'asta da parte di società estera non UE

      Vi ringrazio moltissimo per il prezioso supporto e per la celerità del riscontro.
      Barbara Schepis