Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

articolo 161 bis att. cpc

  • Elena Pompeo

    Salerno
    24/09/2024 13:30

    articolo 161 bis att. cpc

    Il Giudice dell'esecuzione, vista l'istanza depositata dal creditore procedente ex art. 161 bis disp. att. c.p.c. (che prevede la possibilità di rinviare la vendita solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione) ha invitato il professionista delegato, in occasione dell'udienza di vendita già fissata, a richiedere agli offerenti che abbiano formulato un'offerta valida ed efficace il consenso a disporre un differimento dell'udienza di vendita a fronte dell'espressa istanza del procedente. Mi chiedo se anche gli offerenti, che hanno presentato una valida irrevocabile offerta d'acquisto del bene staggito, prestando idonea cauzione, in data successiva alla pubblicazione del provvedimento del GE acquisiscono una posizione tale da rientrare tra gli offerenti ai quali il professionista delegato è tenuto a richiedere il necessario consenso ai sensi dell'art. 161 bis disp. att. cpc.
    • Zucchetti SG

      24/09/2024 18:28

      RE: articolo 161 bis att. cpc

      Il rinvio della vendita è previsto dall'art. 161-bis disp. att. c.p.c., (introdotto dalla l. 28 dicembre 2005 n. 263), il quale dispone che la vendita già fissata può essere disposta (decorsa la scadenza del termine di cui all'art. 624-bis c.p.c.) purché vi sia il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione. Lo scopo della norma è quello di scongiurare la prassi di depositare strumentali richieste di rinvio delle vendite presentate a ridosso del giorno della vendita, consentendo comunque accordi tra i soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nel procedimento al fine di pervenire ad una definizione consensuale della procedura.
      In applicazione dell'art. 161-bis disp. att. c.p.c., riteniamo che, presentata una istanza di rinvio, il provvedimento che la dispone potrà essere disposto solo dopo l'apertura delle buste, atteso che solo in quel momento si conoscerà l'identità degli offerenti e si potrà verificare se essi abbiano prestato o meno cauzione.
      Tale soluzione, secondo una interpretazione ci sentiamo di condividere, deve essere praticata anche quando al momento di presentazione della istanza di rinvio non siano ancora intervenute offerte di acquisto.
      Due considerazioni depongono in tal senso.
      La prima è quella per cui la norma, nel pretendere il consenso degli offerenti, si preoccupa di tutelare il mercato che abbia fatto affidamento sulla possibilità di presentare una offerta di acquisto, affidamento che non può essere disatteso prevedendosi che se al momento della formulazione della istanza di rinvio non sono state presentate offerte, la vendita può essere differita senza attendere la scadenza del termine a tal'uopo previsto.
      La seconda è quella per cui, a differenza del provvedimento di sospensione, non è prevista la pubblicazione del provvedimento di rinvio, il che implicitamente significa che il procedimento di vendita prosegue fino al momento dell'apertura delle buste contenenti le offerte.