Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

accettazione implicita di eredità da parte dei soggetti venditori

  • Anna Maria Carlucci

    Salerno
    05/09/2024 10:47

    accettazione implicita di eredità da parte dei soggetti venditori

    Salve sono stata nominata delegato di una procedura incardinata nell'anno 2020 e pongo il seguente quesito al fine di capire se procedere (o meglio segnalarlo al creditore procedente per gli adempimenti del caso) con pubblicazione delle accettazioni di eredità perchè il ventennio in esame è 2000-2020 e poiché trattasi di immobili in catasto terreni l'accettazione è implicita ma va pubblicata.
    Il caso è il seguente:
    Mancherebbero le accettazioni di eredità, relativamente alle ex particelle – aree di sedime dell'attuale intera P.articella su cui insiste immobile pignorato (esempio part. 472), esclusivamente per le particelle 367 e 369 (afferenti al gruppo particellare soppresso e fuso nell'attuale particella 472). Tuttavia, vi è da rilevare che l'Atto di Compravendita del 2003 con il quale la società (Cooperativa, precedente proprietaria, che ha edificato il parco) acquistò dai precedenti comproprietari Eredi ha ormai assunto carattere ultraventennale, essendo stato stipulato in data 09.06.2003 e trascritto ai fini della pubblicità immobiliare in data 16.06.2003, e lo stesso equivale peraltro anche ad accettazione implicita di eredità da parte dei soggetti venditori oppure bisogna prendere come ventennio di riferimento il 200-2020 (anno della procedura).
    Vi ringrazio fin d'ora per la risposta che andrete a darmi onde capire se fermarmi o poter procedere con la fissazione del primo avviso di vendita.
    • Zucchetti SG

      05/09/2024 11:49

      RE: accettazione implicita di eredità da parte dei soggetti venditori

      A nostro avviso è opportuno fermarsi e sottoporre la questione al giudice dell'esecuzione ex art. 591-ter c.p.c. affinché richieda al soggetto interessato (ovviamente i creditori) di ripristinare la continuità delle trascrizioni.
      A norma dell'art. 567 c.p.c., entro il termine di cui all'art. 497 c.p.c., il creditore deve depositare l'estratto del catasto nonché il certificato delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
      La ratio del riferimento normativo al ventennio, che il legislatore ha introdotto con la riforma del 2005 facendo propria la prassi seguita dai giudici dell'esecuzione, riposa nella combinata lettura di una serie norme del codice civile: l'art. 1142, secondo la quale il possessore attuale di un bene che lo ha posseduto in un tempo remoto si presume che l'abbia posseduto anche nel tempo intermedio; l'art. 1143, secondo il quale chi possiede in forza di un titolo si presume che possieda a decorrere dalla data del titolo; l'art. 1146, comma secondo, ai sensi del quale il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne degli effetti; l'art. 1158, in forza del quale l'usucapione si compie per effetto del possesso continuato per venti anni.
      Quindi, se vi è continuità delle trascrizioni per almeno un ventennio, e se si applica la presunzione in forza del quale chi risulta proprietario dai pubblici registri immobiliari è anche possessore del bene dalla data dell'atto, si ha che la continuità delle trascrizioni, realizzando una presunzione di continuità nel possesso, determina in capo al debitore esecutato la maturazione delle condizioni per l'acquisto a titolo originario, cioè per usucapione, della proprietà del bene pignorato.
      A questo proposito Cass. n. 11638 del 2014 ha osservato, con specifico riferimento ai beni pervenuti al debitore esecutato iure hereditatis, che "in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma secondo, cod. civ., purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569, cod. proc. civ. Se, invece, il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza".
      Secondo questa pronuncia "spetta al giudice dell'esecuzione verificare la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto … pignorato sul bene immobile. Questa verifica va compiuta, d'ufficio, mediante l'esame della documentazione prodotta dal creditore procedente ai sensi dell'art. 567 c.p.c., comma 2…… Si tratta di verifica formale, cioè basata su indici di appartenenza del bene desumibili dalle risultanze dei registri immobiliari; non ha carattere sostanziale, perché la titolarità del diritto sul bene immobile pignorato in capo all'esecutato non è un presupposto dell'espropriazione immobiliare e perché il decreto di trasferimento non contiene l'accertamento dell'appartenenza del bene al soggetto esecutato (cfr. Cass. n. 11090/93, in motivazione); soltanto, spetta al creditore procedente dimostrare, appunto attraverso detta documentazione, la trascrizione di un titolo d'acquisto a favore del debitore esecutato, nonché l'assenza di trascrizioni a carico dello stesso debitore relative ad atti di disposizione del bene, precedenti la trascrizione del pignoramento.
      In questo contesto, "la trascrizione dell'acquisto mortis causa in capo all'esecutato assolve nell'espropriazione immobiliare alla funzione principale di tutelare l'acquisto dell'aggiudicatario, garantendone la stabilità in caso di conflitto con gli aventi causa dall'erede apparente (nel caso in cui l'esecutato sia il vero erede) o dall'erede vero (nel caso in cui l'esecutato sia erede apparente)", osservando che "se in astratto, ciò che rileva perché il processo esecutivo si concluda con una vendita coattiva valida ed efficace è che il soggetto esecutato abbia, accettando l'eredità, acquisito la titolarità del diritto reale sul bene pignorato, sicché si potrebbe prescindere dalla trascrizione dell'accettazione; per assicurare, in concreto, la stabilità della vendita coattiva è necessario che sia rispettata la continuità delle trascrizioni".
      Quanto detto vale anche nel caso prospettato nella domanda, poiché sebbene ad oggi sia decorso un ventennio, alla data del pignoramento non v'era (e non v'è neppure oggi) continuità delle trascrizioni, e quindi l'acquisto dell'aggiudicatario potrebbe essere un acquisto a non domino.