Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

adempimenti fiscali del delegato successivi all'emissione del decreto di trasferimento

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    05/02/2023 16:16

    adempimenti fiscali del delegato successivi all'emissione del decreto di trasferimento

    Buonasera,
    sono a porre i seguenti quesiti in qualità di Delegato.

    1) In primis, per quanto domanda ovvia, sono a chiedere conferma che nel caso di debitore esecutato persona fisica soggetto privato e di aggiudicatario a sua volta persona fisica soggetto privato successivamente all'emissione del del decreto di trasferimento non vi sia obbligo da parte di alcuno all'emissione di fattura.

    2) Nel caso invece di vendita di bene strumentale c/3, ove il soggetto esecutato sia una società (snc) ed il soggetto acquirente sia a sua volta una Società (srl) e pure a fronte del regime fiscale applicabile al decreto di trasferimento ovvero imposta di registro fissa e imposta ipotecaria 3% del prezzo di aggiudicazione ed imposta catastale 4% del prezzo di aggiudicazione, sono a chiede se in tale caso il soggetto esecutato debba o meno emettere fattura, e se sì in caso di inerzia debba provvedere il Delegato.

    3) infine a livello generale sono a chiedere il seguente quesito. Recentemente l'Agenzia delle Entrate non è più solita fare la pretassazione preventiva del decreto di trasferimento, ragione per cui fino alla registrazione del decreto di trasferimento non è dato verificare se quanto indicato dal Delegato all'aggiudicatario e dal medesimo pagato sia corretto.
    Sono, dunque, a chiedere nell'ipotesi in cui il saldo spese versato dall'aggiudicatario non fosse corretto, per una diversa quantificazione e/o per l'applicabilità di un diverso regime fiscale, il Delegato come si deve comportare? Il tutto potrebbe inficiare sulla validità del versamento del saldo spese con conseguente invalidità della vendita, o al contrario sarebbe sufficiente una semplice segnalazione al giudice con contestuale richiesta all'aggiudicatario di saldare la differenza del saldo spese.

    Ringrazio anticipatamente

    • Zucchetti SG

      06/02/2023 11:02

      RE: adempimenti fiscali del delegato successivi all'emissione del decreto di trasferimento

      Come già indicato nella domanda, la risposta al primo interrogativo è agevole.
      Se la cessione non è soggetta ad iva poiché intercorrente tra privati, non vi saranno obblighi di emissione fattura.
      Il secondo quesito impone la spendita di qualche parola in più.
      Una delle problematiche classiche nell'ambito delle attività del professionista delegato legate al decreto di trasferimento attiene certamente agli adempimenti fiscali ad esso connessi, adempimenti che, nonostante la pluralità di interventi, le riforme del processo esecutivo intervenute nel 2005, nel 2006, nel 2014, nel 2015, nel 2016 e da ultimo nel 2019 non hanno disciplinato.
      Fra questi si segnala, in particolare, quello relativo all'assolvimento degli obblighi IVA legati all'ipotesi in cui l'esecutato, soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, non possa o non voglia emettere la fattura relativa al trasferimento dell'immobile a seguito dell'aggiudicazione.
      Anche nella vendita forzata il meccanismo di funzionamento IVA necessita di un comportamento del soggetto cedente, il quale ha l'obbligo di emettere la fattura, di registrarla, di addebitare in rivalsa l'importo dell'imposta al soggetto acquirente, e di versare quindi l'imposta medesima nei termini di legge.
      La dottrina che si è occupata di questa tematica, con specifico riferimento all'ipotesi di delega al notaio delle operazioni di vendita, ha evidenziato l'esistenza di un vuoto normativo, anche attraverso il raffronto con il fallimento, ove il problema non si pone in quanto, per espressa disposizione dell'art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, gli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto costituiscono un obbligo del curatore fallimentare, il quale deve emettere la fattura entro trenta giorni dal momento di effettuazione dell'operazione. Parimenti, ha constatato l'impossibilità di colmare tale vuoto normativo ricorrendo alla disciplina fallimentare, attesa la diversità fra la figura del curatore e quella del delegato, ove si consideri come il primo è organo della procedura (che continua l'attività dell'imprenditore assumendo la gestione del suo patrimonio), laddove il professionista delegato interviene esclusivamente nel compimento di uno o più atti del subprocedimento di vendita, che costituisce solo uno dei momenti in cui si articola il procedimento. Infine, ha delimitato l'area di maggiore problematicità del tema, ossia quella legata all'ipotesi in cui l'aggiudicatario non sia un soggetto IVA, posto che invece allorquando l'aggiudicatario sia un soggetto IVA, sullo stesso grava l'obbligo di c.d. autofatturazione ove il debitore non provveda, ex art. 6, commi 8 e 9, del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.
      Al fine di indirizzare gli operatori sono intervenuti sia l'Agenzia delle Entrate che il Ministero della Giustizia.
      La prima ha provveduto con la risoluzione 16 maggio 2006 n. 62/E, ribadita con la risoluzione n. 102/E del 21 aprile 2009.
      La scelta di fondo seguita dall'Agenzia è stata quella di ritenere che obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del contribuente (nel caso in cui questi non provveda) e a versare l'IVA sia il professionista delegato delle operazioni di vendita.
      L'Agenzia delle Entrate sottolinea come, se da un lato il custode giudiziario non assume la titolarità del bene oggetto di espropriazione forzata, che va riconosciuta pur sempre in capo al debitore, quest'ultima non si delinea come una titolarità piena nel suo esercizio, in quanto priva del potere dispositivo sul bene. Ne consegue che anche la soggettività passiva d'imposta del debitore esecutato deve ritenersi in parte "limitata" sotto il profilo dei concreti adempimenti che ne discendono, in particolare con riguardo agli obblighi di fatturazione e versamento del tributo. La procedura espropriativa del resto rappresenta un momento patologico nella circolazione del bene immobile, cosicché anche sotto il profilo della tutela degli interessi dell'erario, gli obblighi di fatturazione e versamento del tributo, non solo nell'ipotesi di irreperibilità del contribuente ma, in ogni caso, devono ritenersi accentrati nella procedura stessa.
      Quanto affermato dalla risoluzione n. 158/E costituisce esplicazione di un orientamento già espresso in termini più generali dalla circolare n. 6 del 17 gennaio 1974, e dalla successiva risoluzione del 13 agosto 1974, in cui con riferimento alla figura dell'incaricato della vendita (commissionario, cancelliere, ufficiale giudiziario, istituto vendite giudiziarie) si era sottolineato come quest'ultimo ha l'obbligo di emettere la fattura con l'addebito della relativa IVA, precisandosi che l'IVA riscossa deve essere versata in tutti i casi in cui non sia possibile girare l'importo all'impresa esecutata, come ad esempio nel caso di irreperibilità di quest'ultima.
      È evidente che rispetto a questi precedenti la novità dell'intervento ultimo dell'Agenzia si incentra sulla ritenuta natura "limitata" della soggettività passiva d'imposta del debitore esecutato, dalla quale l'Agenzia fa discendere la generalizzazione della soluzione secondo cui gli obblighi di fatturazione e versamento gravano sul professionista delegato in tutti i casi, e non solo nelle ipotesi di irreperibilità dell'esecutato.
      La posizione dell'Agenzia delle Entrate appena illustrata è radicalmente diversa da quella contenuta nella circolare del Ministero della Giustizia (Direzione generale della giustizia civile, Ufficio I) n. 44/2006 del 5 dicembre 2006, ove si precisa che "tra gli adempimenti del delegato, rientrano tutti quelli connessi al perfezionamento del decreto, compresi quelli relativi al profilo fiscale e tributario, tra cui l'individuazione del regime fiscale a cui è assoggettato il bene, l'esatta liquidazione dell'imposta dovuta e, nel caso di immobile soggetto ad IVA, la comunicazione alle parti (aggiudicatario ed esecutato) dei rispettivi doveri connessi al versamento dell'IVA: per l'aggiudicatario, quello di versare l'importo alla ditta esecutata, per quest'ultima, quello di emettere fattura e di consegnarla all'aggiudicatario per la trasmissione alla Agenzia delle Entrate".
      Rispetto alla discrasia delle posizioni espresse dai due dicasteri (e con la precisazione che quello che si è affermato è l'orientamento del MEF) è lecito domandarsi se esista la possibilità per l'esecutato di procedere personalmente agli adempimenti IVA.
      A questo proposito occorre affrontare e risolvere dapprima il caso in cui il debitore esecutato manifesti tempestivamente al delegato la volontà di procedere personalmente all'emissione della fattura ed al versamento di quanto dovuto a titolo di IVA.
      Sembra difficile negare in siffatta evenienza un "diritto" del debitore esecutato a poter procedere in tal senso, per due ragioni: in primo luogo perché manca una norma espressa che ponga esclusivamente in capo al professionista delegato l'obbligo di procedere in ogni caso alla emissione della fattura ed al versamento del tributo in nome e per conto del debitore; in secondo luogo, perché diversamente opinando sarebbe impedito al debitore di poter effettuare immediatamente compensazioni o detrazioni di IVA.
      In una situazione di tal fatta, riteniamo di escludere che il versamento della quota parte di prezzo possa essere versato direttamente in favore del debitore esecutato per consentirgli il versamento dell'imposta. Ciò almeno per due ordini di ragioni. La prima è che comunque il professionista delegato ha l'obbligo di ricevere il versamento del saldo, anche al fine di accertare la completezza e la tempestività del versamento, in ossequio all'incarico ricevuto, così come disciplinato dall'art. 591-bis c.p.c.; in secondo luogo viene in rilievo la necessità di scongiurare possibili problemi derivanti dal fatto che il debitore esecutato, ricevuto l'importo dell'IVA, non proceda al suo versamento (preoccupazione che a ben vedere costituisce la vera ragione della posizione assunta dall'amministrazione finanziaria nella circolare surrichiamata).
      Ed allora, per operare in piena sicurezza, ricevuto il pagamento dell'IVA il delegato potrebbe concordare ad esempio con il debitore di recarsi in banca per eseguire il pagamento.
      Concretamente più articolato è invece il caso in cui il debitore esecutato affermi di dover operare delle compensazioni adducendo un credito di imposta. In questa circostanza, al fine di evitare che la somma destinata al versamento dell'IVA sia distratta per essere destinata ad altro scopo, il professionista delegato ben potrà richiedere la produzione di una attestazione dell'Agenzia delle Entrate che certifichi il credito d'imposta del debitore.
      Venendo alla terza questione, osserviamo quanto segue.
      Il codice di procedura civile non prevede espressamente la decadenza dell'aggiudicatario quale effetto del mancato versamento delle spese di trasferimento del bene. Questa conseguenza è infatti prevista dall'art. 587 c.p.c. solo per il caso di omesso o tardivo pagamento del saldo prezzo (così, in giurisprudenza, Cass. 31 maggio 2006, n. 13013; Cass., 13 aprile 2015, n. 7361, nonché, da ultimo, Cass., 18 maggio 2022, n. 15912 proprio con riferimento all'IVA).
      Sennonché, alla decadenza dell'aggiudicatario si può comunque addivenire laddove (come peraltro normalmente accade) la decadenza per mancato versamento del saldo prezzo sia prevista dall'ordinanza di vendita, la quale costituisce la lex specialis del procedimento liquidatorio, come tale vincolante per gli offerenti alla stessa stregua delle norme codicistiche (Cfr. sul punto, Cass., sez. III, 07 maggio 2015, n. 9255; Cass., sez. III, 29 settembre 2015, n. 11171, Cass. sez. III, 05 ottobre 2018, n. 24570).
      In alternativa, ove questa previsione manchi, si potrebbe ritenere di subordinare la pronuncia del decreto di trasferimento al versamento delle spese relative.