Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Cauzione su offerta vendita senza incanto

  • Marco Bolognesi

    Venezia
    11/03/2022 11:20

    Cauzione su offerta vendita senza incanto

    Salve,
    in tema di presentazione di offerta di partecipazione a vendita senza incanto e relativa cauzione, ritengo che ai sensi dell'art. 571, co. 2, non siano ammissibili modalità diverse di cauzione rispetto a quelle disciplinate nell'ordinanza di vendita delegata e nell'avviso di vendita.
    Nella sostanza, qualora l'ordinanza di vendita delegata disponga che "la cauzione potrà essere versata mediante assegno circolare non trasferibile" nonché nell'avviso di vendita sia indicato che la cauzione è da versarsi "tramite assegno circolare non trasferibile", non ritengo ammissibili modalità di versamento di cauzione diverse da quelle indicate.
    Sicché, se dovesse pervenire un'offerta cauzionata da vaglia postale non trasferibile, l'offerta dovrà necessariamente considerarsi inefficace in quanto le modalità di versamente della cauzione sono differenti rispetto a quelle indicate.
    Ciò mi pare in aderenza a quanto sancito dalla Cass. 12880/2012.
    Sono concorde che trattasi di una rigidità, ma vedrei più rischioso per il delegato ammettere tali offerte piuttosto che dichiararle inefficaci.
    Nel caso che mi occupa, su 10 offerenti, 5 hanno presentato cauzione mediante vaglia postale rendendo inefficace l'offerta.
    All'esito dell'esperimento, il bene è stato aggiudicato a quasi il doppio del valore di perizia.
    Sul punto, non ritengo neppure applicabile l'art. 591-ter, primo periodo, cpc, in quanto non ritengo questa situazione possa annoverarsi tra le difficoltà che possono insorgere nel corso delle operazioni di vendita essendo chiaro il dettato delle disposizioni di vendita e dell'avviso di vendita.
    Nè posso sostenere che la scelta della declaratoria di inefficacia abbia arrecato un "danno" (all'offerente escluso? al creditore procedente?all'esecutato?), per aver escluso dei potenziali interessati per due semplici motivi: non conosco (ed è impossibile dimostrare il contrario) l'importo massimo dei rilanci che detti soggetti avrebbero potuto eseguire, e l'aggiudicazione è avvenuta a valori significativamente superiori al valore di perizia.
    Gradirei avere un vostro parere sul tema, non di poco conto nel caso che mi occupa.
    Vi ringrazio.
    I migliori saluti.
    • Zucchetti SG

      12/03/2022 10:42

      RE: Cauzione su offerta vendita senza incanto

      Il quesito formulato ricorre con una certa frequenza nella prassi, sia sotto l'aspetto specificatamente indicato nella domanda, sia in riferimento a sfaccettature diverse, tutte ruotanti intorno al tema delle modalità di versamento della cauzione.
      Cominciamo col dire che, sul piano normativo, l'art. 569 comma terzo c.p.c. dispone che il giudice, quando ordina la vendita dispone anche in ordine alle "modalità con cui deve essere prestata la cauzione".
      L'ordinanza di vendita, nel dettare le regole di svolgimento del procedimento liquidatorio, costituisce lex specialis del procedimento medesimo, e quindi vincola gli offerenti così come li vincolano le norme del codice di procedura civile (Cfr. sul punto, Cass., sez. III, 07 maggio 2015, n. 9255; Cass., sez. III, 29 settembre 2015, n. 11171, Cass. sez. III, 05 ottobre 2018, n. 24570).
      In rapporto di consecutività rispetto alla citata disposizione dell'art. 569 citato, si pone l'art. 571, comma secondo, c.p.c., a mente del quale l'offerta è inefficace (tra l'altro) se l'offerente non presta cauzione "con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita".
      Il rigore di queste prescrizioni è stato recepito da Cass. Sez. III, 24/07/2012, n. 12880, nella quale si è affermato che "Nell'esecuzione per espropriazione immobiliare, quando sia disposta la vendita senza incanto, è inefficace l'offerta presentata con modalità difformi da quelle stabilite nell'ordinanza che dispone la vendita, a nulla rilevando che la difformità riguardi prescrizioni dell'ordinanza di vendita stabilite dal giudice di sua iniziativa, ed in assenza di una previsione di legge in tal senso" (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto inefficace l'offerta accompagnata da una cauzione prestata mediante assegni circolari tratti su una banca diversa da quella che era stata indicata dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza dispositiva della vendita).
      Più in generale, si è affermato in giurisprudenza che "la rigorosa ed incondizionata osservanza delle prescrizioni dettate con l'ordinanza di vendita si impone dunque a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore" (principio affermato da Cass., 7 maggio 2015, n. 9255, con riferimento al mancato rispetto di forme straordinarie di pubblicità disposte dal giudice dell'esecuzione in via aggiuntiva rispetto a quelle obbligatorie previste dall'art. 490 c.p.c., e da Cass., 29 maggio 2015, n. 11171, per affermare che il termine per il versamento del saldo prezzo è perentorio, e dunque non prorogabile).
      Ciò detto, e venendo alla domanda formulata, osserviamo che, sul piano normativo, si registra una tendenziale assimilazione tra vaglia postale ed assegno circolare.
      Lo si ricava dal D.P.R. 14/03/2001, n. 144, (recante "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", adottato a norma dell'art. 40, comma 4 L. 23/12/1998, n. 448), il quale, dopo aver stabilito all'art. 1 che per vaglia postale si intende "lo strumento di trasferimento nazionale ed internazionale di fondi emesso da Poste", aggiunge all'art. 6 che "Il trasferimento di fondi mediante vaglia postale si perfeziona con la consegna del vaglia postale al beneficiario" (comma primo), e che "Ai vaglia postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all'assegno circolare" (ultimo comma).
      Sulla scorta di queste premesse, possiamo affermare che il vaglia postale e l'assegno circolare si differenziano, sostanzialmente, sotto il profilo del soggetto emittente, mentre è pressoché sovrapponibile il modo attraverso cui la somma in essi indicata circola e si trasferisce in capo al beneficiario.
      Se così è, si può parlare, sotto questo profilo, di equipollenza dei due mezzi di pagamento, sicché l'ordinanza di vendita, nel suo riferirsi all'assegno circolare, potrebbe essere interpretata, in assenza di elementi di segno contrario (quali ad esempio espressioni del tipo "a pena di esclusione"), come richiesta di una cauzione che assicuri, come l'assegno circolare (ed a differenza dell'assegno bancario), la disponibilità in capo alla procedura delle somme indicate dal titolo di pagamento.
      Peraltro, nel caso di specie l'espressione utilizzata dall'ordinanza di vendita, secondo la quale la cauzione "potrà [ e non dovrà] essere versata mediante assegno circolare" aiuterebbe l'interpretazione più ampia che ci sentiamo di preferire, sebbene la questione sia oggettivamente opinabile, il che ci sembra giustificare una interlocuzione con il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 591-ter c.p.c.