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Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA
Prelazione - Edilizia residenziale pubblica
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Chiara Fabbroni
AREZZO25/10/2024 21:08Prelazione - Edilizia residenziale pubblica
Buonasera
sono a porre il seguente quesito.
Verificando la provenienza di un immobile posto in vendita vengo a verificare che un titolo di provenienza - collocato oltre il ventennio di mia rilevanza (del 1972)- trasferisce la proprietà di un alloggio ed il cui venditore trattavasi appunto di INA CASA con specifico riferimento nello stesso contratto alla legge del 14 febbraio 1963 n. 60 che imponeva un divieto di alienazione prima che fossero decorsi 10 anni dalla data del contratto.
Ed in effetti la successiva vendita dell'immobile viene fatta a distanza di dieci anni, e in detto titolo nulla si dice in merito all'eventuale prelazione in favore dell'ente (IACP) come statuita dalla successiva legge del 28 gennaio 1977 N.10 nè di eventuale riscatto.
Ciò premesso, alla luce anche della recente sentenza [Cassazione Sezioni Unite n°21348 del 06.07.2022], e pure stante il disposto dell'art. 1, commi 376, 377 e 378 della legge 178 del 2021, sono a chiedere se detto immobile, poi rivenduto anche nell'anno 2004 ( e pure in questo titolo nulla si dice in merito ad eventuali vincoli), sia comunque libero da alcun vincolo potendosi e dovendosi ritenere che la sua prima cessione (realizzatosi intorno al 1984) doveva essere comunque disciplinata in base alla legge previgente rispetto a quella del 1977, o se diversamente devono ritenersi nulli tutti gli atti di provenienza, in quanto deve ritenersi nullo il primo atto di circolazione dell'immobile, in quanto non rispettoso del diritto di prelazione disciplinato dalla legge del 1977 (articoli 27 e 28).
Ringrazio come sempre per il vostro prezioso contributo.-
Zucchetti SG
27/10/2024 09:45RE: Prelazione - Edilizia residenziale pubblica
In effetti, l'art. 29 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 prevedeva un divieto di cessione prima dei 10 anni, a pena di nullità. Tuttavia, specificava al comma 2 che ""È fatta salva la facoltà degli assegnatari degli alloggi realizzati dalla gestione I.N.A.-Casa di cedere, senza i vincoli di cui al comma precedente, gli alloggi assegnati in proprietà con garanzia ipotecaria ad altro lavoratore che abbia pagato una intera annualità di contributo e che non abbia avuto in assegnazione alcun alloggio costruito con il concorso o il contributo dello Stato".
Dunque, in primo luogo, non è detto che la prima alienazione sia nulla, poiché a tal fine occorrerebbe verificare se l'alienazione rientra o meno nella deroga appena indicata.
Peraltro, poiché sono decorsi oltre 20 anni dal trasferimento nullo, il possesso dei successivi acquirenti ha fatto comunque maturare il decorso del termine per l'usucapione.
Quanto alla sentenza del 2022, riteniamo che i principi in essa affermati non vincolino le procedure esecutive.
Invero, secondo Cass., sez. III, 5-8-1987, n. 6748, "gli alloggi di edilizia economica e popolare assegnati e ceduti senza riserva di proprietà possono essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori degli assegnatari e, quindi, possono anche essere venduti all'asta a qualsiasi partecipante alla gara a conclusione della procedura esecutiva, ancor prima che sia trascorso il decennio di cui agli artt. 29 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e 28 quinto comma, legge 8 agosto 1977, n. 513 ed indipendentemente dal possesso, da parte dell'acquirente, dei requisiti prescritti per la cessione originaria di quei medesimi alloggi, atteso che la nullità stabilita dalle disposizioni contenute nelle norme sopracitate riguarda esclusivamente gli atti volontari di disposizione compiuti dagli stessi assegnatari". Negli stessi termini si è espresso Cons. Stato Sez. V, 16-11-2016, n. 4749.
L'unica disciplina applicabile nel caso prospettato ci sembra quella di cui alla legge di bilancio per il 2021, (legge 178/2020) art. 1 commi 376-379, per cui riteniamo che l'atto di pignoramento vada notificato anche al comune del luogo in cui si trova l'immobile.-
Chiara Fabbroni
AREZZO27/10/2024 17:34RE: RE: Prelazione - Edilizia residenziale pubblica
Ringrazio per il pronto riscontro.
Mi chiedo tuttavia se la legge del 2021, (legge 178/2020) art. 1 commi 376-379, possa trovare applicazione con riferimento anche ai casi- come quello in esame- in cui l'unico titolo che attesti l'esistenza di un regime di edilizia convenzionata sia ultraventennale (atto del 1972), pure considerato che in tutti i successivi titoli di vendita (1985 e 2004) nulla si dice con riguardo ad alcuna normativa che disciplini e/o limiti lo statuto di circolazione del bene.
Ringrazio e attendo Vostro riscontro.-
Zucchetti SG
28/10/2024 08:02RE: RE: RE: Prelazione - Edilizia residenziale pubblica
La questione è discussa. Taluni ritengono che la disciplina dell'art. 1 comma 376 della citata 178/2020 (il quale stabilisce che questo regime si applica alle "procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche" presuppone che questo regime risulti dai registri immobiliari. Altri ritengono che si tratta di regole legali disciplinanti il regime circolatorio di taluni immobili, ed in quanto tali prescindono dalla trascrizione.
A noi pare maggiormente condivisibile la prima impostazione ermeneutica (poiché se si vuole opporre all'acquirente il regime dell'edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata occorre procedere a trascrizione) ma non ignoriamo che anche l'opposta tesi sia seguita in taluni uffici.
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