Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

delega alla vendita

  • Elena Pompeo

    Salerno
    12/02/2025 16:50

    delega alla vendita

    Sono il delegato alla vendita nominato in una procedura. Dopo due vendite andate deserte la vendita è stata sospesa in attesa di una nuova ctu. La ctu è stata depositata e nelle more mi sono iscritta nell'elenco di altro Foro. A questo punto, trattandosi di vecchia delega, ritengo di poter continuare nelle operazioni anche se la delega viene modificata nelle modalità. E' corretto?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      16/02/2025 18:21

      RE: delega alla vendita

      A nostro avviso occorre comunicare al giudice dell'esecuzione la circostanza, sebbene la migrazione presso altro foro non comporti l'impossibilità di proseguire nello svolgimento dell'incarico.
      Va premesso che a norma del primo comma dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. l'elenco dei professionisti delegati è istituito "presso ogni Tribunale".
      La norma prosegue disponendo che coloro i quali aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del Tribunale, autocertificando nella stessa una serie di dati, tra i quali il "domicilio professionale nel circondario del Tribunale".
      Come si vede, il domicilio professionale nel circondario è condizione per l'iscrizione nell'elenco e dunque il venir meno dello stesso comporta la cancellazione dallo stesso.
      Dunque, in primo luogo il sopravvenuto venir meno di questo requisito va comunicato al comitato affinché provveda alla cancellazione dall'elenco ai sensi dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., comma 8.
      Ad ogni buon conto, come abbiamo anticipato, tutto questo non impedisce ex se la prosecuzione dell'incarico.
      Invero, l'ultimo comma dell'art. 179-ter prevede che "Il giudice dell'esecuzione può delegare le operazioni di vendita a un professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario del distretto di corte di appello di appartenenza, senza obbligo di specifica motivazione".
      In definitiva, suggeriamo di comunicare la circostanza al giudice dell'esecuzione, manifestando nel contempo la propria disponibilità a proseguire l'incarico ai sensi dell'ultima disposizione appena citata.