Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Partecipazione all'asta

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    18/11/2024 22:20

    Partecipazione all'asta

    Sono a porre il seguente quesito.

    Nell'ipotesi di partecipazione all'asta di una Società di capitali, come noto l'offerta deve essere firmata dal legale rappresentante in virtù dei poteri risultanti e certificati dalla visura camerale.
    Oltre a questo controllo mi chiedo, e vi chiedo, se il Delegato debba effettuare ulteriori controlli, a prescindere da quanto statuisce l'ordinanza di delega quali appunto: verificare l'oggetto sociale per capire se la Società potenzialmente aggiudicataria possa compiere operazioni di natura immobiliari, verificare lo statuto per verificare se sia necessario per la partecipazione un preliminare verbale di assemblea dei soci.
    In sintesi mi chiedo, e vi chiedo, se debbano o meno essere seguiti i medesimi criteri e le cautele che vengono adottate in sede di vendita ordinaria.
    Se si, vi chiedo se la Società aggiudicataria possa ratificare l'operato del legale rappresentante- ove necessario- con un successivo verbale di assemblea dei Soci.

    Ri8ngrazioe come sempre per il Vostro prezioso contributo.
    • Zucchetti SG

      19/11/2024 09:26

      RE: Partecipazione all'asta

      Quando le offerte di acquisto vengono presentate da una persona giuridica, la stessa si intenderà presentata personalmente quando sia sottoscritta dal soggetto che ne ha la rappresentanza legale per legge o per atto costitutivo. Si ricordi, a questo proposito, che la rappresentanza delle s.r.l. e delle s.p.a. deve risultare dall'atto costitutivo, secondo quanto previsto dall'art. 2463, n. 8 c.c., (s.r.l.) e dall'art. 2328, n. 9 (s.p.a.). Al fine di verificare che il sottoscrittore, il quale si qualifichi come legale rappresentante, sia legittimato alla presentazione dell'offerta, dovrà pertanto essere allegata la visura camerale(o il certificato camerale), dalla quale risultino i poteri rappresentativi dell'offerente e le eventuali limitazioni.
      Infatti, va ricordato a questo proposito che ai sensi dell'art. 4, comma secondo, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 "Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento".