Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

compenso delegato

  • Elena Pompeo

    Salerno
    26/05/2020 17:49

    compenso delegato

    salve. Ho effettuato sei vendite tutte andate deserte. per la richiesta del compenso uso il programma di Andreani e prendo in considerazione il valore di stima ma l'attività preparatoria va moltiplicata per sei? come si calcola il compenso delle sei vendite andate deserte?grazie
    • Zucchetti SG

      29/05/2020 09:14

      RE: compenso delegato

      La risposta all'interrogativo formulato si ricava dalla lettura complessiva del D.M. giustizia 15 ottobre 2015, n. 227, il quale disciplina la determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile").
      In particolare, l'art. 2 detta i "criteri per la determinazione del compenso nell'espropriazione forzata immobiliare".
      La norma regola la determinazione del compenso in relazione alle quattro fasi della vendita, che sono:
      1) tutte le attività comprese tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione depositata ipocatstale;
      2) tutte le attività svolte successivamente alla redazione dell'avviso di vendita e fino all'aggiudicazione o all'assegnazione;
      3) tutte le attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà;
      4) tutte le attività svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata;
      Come si cede, il regolamento prescinde dalla quantità di attività compiute, per cui per ciascuna fase il compenso previsto è omnicomprensivo.
      Questo non vuol dire che il giudice non possa tener conto del numero complessivo di operazioni in concreto svolte.
      Il comma due infatti dispone che "Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto. Allo stesso modo si procede per la liquidazione del compenso relativo alle attività di cui al comma 1, numero 4), quando la distribuzione ha ad oggetto somme riferibili a più debitori".
      Quindi, in presenza di più lotti, ed ove ricorrano "giustificati motivi", il compenso relativo a talune fasi può essere liquidato per lotti e non complessivamente.
      Inoltre, il comma terzo del medesimo art. 2 prevedeva che "tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento". Questa previsione è stata tuttavia parzialmente annullata dalla quarta sezione del Consiglio di Stato la Sentenza 30 ottobre 2019, n. 7440. In essa si è affermato che se non è irragionevole la soglia massima di aumento del compenso, "occorre, di contro, rilevare che la previsione di una così elevata percentuale di riduzione del compenso potrebbe portare alla liquidazione di valori eccessivamente esigui in relazione al tenore dell'attività espletata. Ne consegue che, in parte qua, con esclusivo riferimento alla percentuale massima di riduzione (60%) prevista dagli artt. 2, comma 3, per i beni immobili, e 3, comma 3, per i beni mobili iscritti in pubblici registri, il decreto ministeriale impugnato si rivela illegittimo e deve essere annullato, ferma restando, ovviamente, la facoltà per l'Amministrazione di rideterminarsi in ordine all'attribuzione al giudice dell'esecuzione della possibilità di una riduzione percentuale degli importi da corrispondere al professionista delegato, che tenga conto delle statuizioni contenute nella presente sentenza.
      Ora è chiaro, che ove una vendita si svolgesse attraverso un numero rilevante di tentativi, di essi si potrà tenere conto ai fini della determinazione del compenso, fermo restando che non è previsto alcun automatismo in proposito.