Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

fatturazione elettronica vendita di immobile da parte del professionista delegato

  • Paola Barisone

    Ovada (AL)
    29/11/2018 09:23

    fatturazione elettronica vendita di immobile da parte del professionista delegato

    Buongiorno avrei da sottoporvi il seguente quesito.
    Come noto l'Agenzia delle entrate con risoluzione ministeriale n. 62/E del 16 maggio 2006 ha specificatamente previsto che, in caso di debitore esecutato impresa, obbligato ad emettere la fattura in nome e per conto del contribuente ed a versare l'iva incassata all'amministrazione finanziaria è il professionista delegato delle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591-bis .
    Mi chiedo pertanto come dovrà comportarsi il professionista delegato posto che il processo di fatturazione elettronica prevede una procedura web con un servizio di registrazione grazie al quale il cessionario committente potrà indicare al SDI il canale e l'indirizzo telematico scelto con conseguente necessità del professionista delegato di provvedere al censimento dell'impresa con possibili sovrapposizioni posto che il debitore probabilmente ha già provveduto ad effettuare la registrazione.
    Vi ringrazio per l'attenzione
    Paola BARISONE
    • Zucchetti SG

      04/12/2018 09:48

      RE: fatturazione elettronica vendita di immobile da parte del professionista delegato

      Una delle problematiche classiche nell'ambito delle attività del professionista delegato legate al decreto di trasferimento attiene certamente agli adempimenti fiscali ad esso connessi, adempimenti che, nonostante la pluralità di interventi, le riforme del processo esecutivo intervenute nel 2005, nel 2006, nel 2014, nel 2015 e nel 2016 non hanno disciplinato.
      Fra questi si segnala, in particolare, quello relativo all'assolvimento degli obblighi IVA legati all'ipotesi in cui l'esecutato, soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, non possa o non voglia emettere la fattura relativa al trasferimento dell'immobile a seguito dell'aggiudicazione, e (soprattutto) l'aggiudicatario non sia a sua volta soggetto passivo IVA, posto che, per unanime convincimento della dottrina e della giurisprudenza, anche il trasferimento del bene compiuto nell'ambito di una procedura esecutiva sconta l'IVA (Cass. civ., sez. V, 7 luglio 2006, n. 15570).
      Dunque, anche nella vendita forzata il meccanismo di funzionamento IVA necessita di un comportamento del soggetto cedente, il quale ha l'obbligo di emettere la fattura, di registrarla, di addebitare in rivalsa l'importo dell'imposta al soggetto acquirente, e di versare quindi l'imposta medesima nei termini di legge.
      La dottrina che si è occupata di questa tematica, con specifico riferimento all'ipotesi di delega al notaio delle operazioni di vendita, ha evidenziato l'esistenza di un vuoto normativo, anche attraverso il raffronto con il fallimento, ove il problema non si pone in quanto, per espressa disposizione dell'art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, gli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto costituiscono un obbligo del curatore fallimentare.
      Al fine di indirizzare gli operatori sono intervenuti sia l'Agenzia delle Entrate che il Ministero della Giustizia.
      La prima ha provveduto con la risoluzione 16 maggio 2006 n. 62/E, ribadita con la risoluzione n. 102/E del 21 aprile 2009.
      La scelta di fondo seguita dall'Agenzia è stata quella di ritenere che obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del contribuente e a versare l'IVA sia il professionista delegato delle operazioni di vendita.
      L'Agenzia delle Entrate sottolinea come, se da un lato il custode giudiziario non assume la titolarità del bene oggetto di espropriazione forzata, che va riconosciuta pur sempre in capo al debitore, quest'ultima non si delinea come una titolarità piena nel suo esercizio, in quanto priva del potere dispositivo sul bene. Ne consegue che anche la soggettività passiva d'imposta del debitore esecutato deve ritenersi in parte "limitata" sotto il profilo dei concreti adempimenti che ne discendono, in particolare con riguardo agli obblighi di fatturazione e versamento del tributo. La procedura espropriativa del resto rappresenta un momento patologico nella circolazione del bene immobile, cosicché anche sotto il profilo della tutela degli interessi dell'erario, gli obblighi di fatturazione e versamento del tributo, non solo nell'ipotesi di irreperibilità del contribuente ma, in ogni caso, devono ritenersi accentrati nella procedura stessa.
      Quanto affermato dalla risoluzione n. 158/E costituisce esplicazione di un orientamento già espresso in termini più generali dalla circolare n. 6 del 17 gennaio 1974, e dalla successiva risoluzione del 13 agosto 1974, in cui con riferimento alla figura dell'incaricato della vendita (commissionario, cancelliere, ufficiale giudiziario, istituto vendite giudiziarie) si era sottolineato come quest'ultimo ha l'obbligo di emettere la fattura con l'addebito della relativa IVA, precisandosi che l'IVA riscossa deve essere versata in tutti i casi in cui non sia possibile girare l'importo all'impresa esecutata, come ad esempio nel caso di irreperibilità di quest'ultima.
      La posizione dell'Agenzia delle Entrate appena illustrata è radicalmente diversa da quella contenuta nella circolare del Ministero della Giustizia (Direzione generale della giustizia civile, Ufficio I) n. 44/2006 del 5 dicembre 2006, ove si precisa che "tra gli adempimenti del delegato, rientrano tutti quelli connessi al perfezionamento del decreto, compresi quelli relativi al profilo fiscale e tributario, tra cui l'individuazione del regime fiscale a cui è assoggettato il bene, l'esatta liquidazione dell'imposta dovuta e, nel caso di immobile soggetto ad IVA, la comunicazione alle parti (aggiudicatario ed esecutato) dei rispettivi doveri connessi al versamento dell'IVA: per l'aggiudicatario, quello di versare l'importo alla ditta esecutata, per quest'ultima, quello di emettere fattura e di consegnarla all'aggiudicatario per la trasmissione alla Agenzia delle Entrate".
      Ove dunque si intenda percorrere la strada indicata dall'Agenzia delle Entrate, (il che ci sembra opportuno per lo meno sotto il profilo della prudenza, atteso che trasferendo l'importo dell'iva all'esecutato si corre il rischio che questi ometta il versamento) occorrerà dunque emettere fattura in nome e per conto dell'esecutato.
      A questo punto si pone il problema di come eseguire l'adempimento attraverso l'emissione della fattura elettronica.
      Com'è noto, la legge di bilancio 2018 (all'art. 1, commi 909, 915-917 e 928, Legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha disposto in via generale, a decorrere dall'1 gennaio 2019, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati e, contestualmente.
      L'Agenzia delle Entrate ha approvato, con provvedimento del 30.4.218 le "Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127".
      Esse prevedono all'art. 1 che la fattura elettronica è un documento informatico trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI), di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente.
      L'art. 2.2 dispone che la trasmissione della fattura elettronica al SdI è effettuata con le seguenti modalità:
      a) posta elettronica certificata;
      b) servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;
      c) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service";
      d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
      Il successivo art. 1 prevede che la fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente attraverso le seguenti modalità:
      a) sistema di posta elettronica certificata, "PEC";
      b) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service";
      c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
      Ciò detto, non crediamo che il meccanismo così articolato impedisca o possa impedire la emissione di una fattura in nome e per conto del debitore da parte del professionista delegato. Infatti, si tratterà di emettere la fattura in nome e per conto, di inviarla al DdI il quale poi ne curerà la notifica al destinatario. Ricaviamo questo convincimento dalla osservazione per cui l'emissione della fattura in nome e per conto del debitore (cedente) resta comunque una fattura emessa dal professionista delegato, sebbene non in proprio ma in "rappresentanza" (l'espressione è atecnica) o, se si vuole, in "sostituzione" del dell'esecutato.
      L'unica accortezza che si dovrà osservare è quella di specificare, nel corpo della fattura, che essa viene emessa dal delegato nella qualità; ciò per lo meno fino a quando il sistema non sarà implementato attraverso la possibilità di indicare che la fattura viene emessa in nome e per conto.