Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Esecuzione Immobiliare snc cancellata dopo il pignoramento

  • Marcella Iannopoli

    Crotone
    28/01/2022 07:57

    Esecuzione Immobiliare snc cancellata dopo il pignoramento

    Vi sottopongo la seguente questione.
    La società esecutata è una snc ed è stata cancellata dal registro delle imprese successivamente alla trascrizione del pignoramento.
    La società tre anni prima della cancellazione con atto notarile aveva dato inizio allo scioglimento e liquidazione senza comunque vendere il laboratorio industriale alla stessa intestato.
    Ritengo, a mio modesto parere, che, intervenuta la cancellazione della società, i beni che ne costituiscono il patrimonio e che non sono stati liquidati diventano proprietà comune dei singoli soci.
    Nel momento in cui il bene viene venduto e sarà emesso il decreto di trasferimento lo stesso andrà comunque trascritto a nome della società? Il trasferimento dell'immobile che tra l'altro era strumentale all'attività trattasi di capannone industriale, non sarà soggetto a IVA ?
    Vi ringrazio
    • Zucchetti SG

      30/01/2022 11:35

      RE: Esecuzione Immobiliare snc cancellata dopo il pignoramento

      Rispondiamo all'interrogativo formulato premettendo che la cancellazione della società è probabilmente intervenuta impropriamente, essendo la stessa ancora proprietaria dei beni.
      Ciò detto, osserviamo che ai sensi dell'art. art. 2487, allorquando si verifica una causa di scioglimento della società, occorre procedere alla nomina dei liquidatori, i quali debbono provvedere, tra l'altro, alla "alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi". La deliberazione della messa in liquidazione deve essere resa nota mediante iscrizione nel registro delle imprese, e la denominazione sociale deve essere modificata con l'aggiunta che la società è "in liquidazione", per cui, ad esempio, la "tizio s.r.l." diviene "tizio s.r.l. in liquidazione" (così l'art. 2487 bis c.c.).
      A norma dell'art. 2495 c.c., "approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta la quale i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società".
      Ciò detto, si è affermato in giurisprudenza (Cass. Sez. V, 16.6.2017, n. 15035) che "In tema di contenzioso tributario, qualora l'estinzione della società di capitali, all'esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali", aggiungendosi che (sez. I, 15.11.2016, n. 23269) "L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione".
      I dati normativi e giurisprudenziali sin qui rappresentati consentono allora di affermare che, avvenuta l'estinzione della società, i beni che ne costituiscono il patrimonio e che non sono stati liquidati diventano proprietà comune dei singoli soci.
      Sul versante processuale occorre aggiungere che secondo il condivisibile orientamento della Cassazione, il decesso del debitore esecutato (e quindi anche l'estinzione della persona giuridica) non determina l'interruzione del processo esecutivo (a differenza di quanto avviene per il processo di cognizione in forza dell'art. 299 c.p.c.) e dunque, come correttamente rilevato nella domanda, la procedura segue comunque il suo corso (Cass. 13 giugno 1994, n. 5721), con l'unica avvertenza che le comunicazioni e le notificazioni previste nei confronti del debitore dovranno eseguirsi nei confronti degli eredi.
      Venendo al decreto di trasferimento, riteniamo quanto segue.
      Secondo una prima tesi, in caso di morte dell'esecutato al fine di individuare il soggetto contro il quale trascrivere il decreto di trasferimento, occorrerebbe verificare preliminarmente se l'accettazione dell'eredità sia stata trascritta o meno. Infatti, al fine di assicurare il principio della continuità delle trascrizioni, ove l'accettazione dell'eredità fosse stata trascritta si imporrebbe la trascrizione del decreto di trasferimento contro gli eredi, potendosi trascrivere contro il debitore esecutato nel caso contrario.
      Secondo altra opinione invece la trascrizione dovrebbe sempre avvenire contro il debitore esecutato, a prescindere dal fatto che i suoi eredi abbiano o meno accettato l'eredità.
      Questa tesi ci pare maggiormente persuasiva. Essa parte dall'art. 2913 c.c., secondo cui "non hanno effetto in pregiudizio al creditore pignorante e ai creditori intervenuti gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento". La norma, parlando di atti di alienazione, sembra far riferimento ad atti volontari posti in essere dall'esecutato. Ora detta disposizione rappresenta l'evoluzione della previsione di cui all'art. 2085 contenuta nel codice del 1865, secondo cui "il debitore non può alienare i beni" pignorati. Il divieto imponeva al debitore di astenersi dal compimento di atti di alienazione, ritenuti nulli di pieno diritto.
      Con il codice del 1942 il legislatore è passato dalla imposizione di un divieto alla previsione dell'inefficacia-inopponibilità ai creditori, con la conseguenza che l'atto dispositivo del bene pignorato, valido ed efficace, è semplicemente non opponibile al creditore, con l'ulteriore conseguenza che in caso di estinzione della procedura l'atto mantiene la sua efficacia traslativa; la funzione della norma sarebbe allora quella di accordare protezione ai creditori da ogni possibile evento (ad eccezione degli acquisti a titolo originario) che potesse pregiudicare la loro tutela in sede esecutiva.
      Dunque, si può concludere, il decreto di trasferimento, come va pronunciato nei confronti dell'esecutato (e contro di lui trascritto) che pure abbia posto in essere un atto di alienazione del bene pignorato allo stesso modo va ugualmente pronunciato e trascritto contro l'esecutato quante volte, dopo il pignoramento, si sia verificato un mutamento della titolarità del bene stesso non opponibile ai creditori, il che è quanto si verifica in caso di estinzione della società.
      Quindi, nel caso di estinzione della società, il decreto va pronunciato contro la società medesima e contro di essa va altresì trascritto.
      Infine, a proposito della disciplina iva, osserviamo che la vendita non è soggetta al pagamento dell'IVA, in base all'art. 10 primo comma, n. 8-bis) ed 8-ter), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, se la cessione è avvenuta oltre il quinquennio indicato dalle citate disposizioni.
      Quanto all'emissione della fattura, a nostro avviso dovrebbe essere riaperta la partiva IVA, previa autorizzazione del ge e con costi a carico della procedura, e procedere ai relativi adempimenti.
    • Marcella Iannopoli

      Crotone
      31/01/2022 12:02

      RE: Esecuzione Immobiliare snc cancellata dopo il pignoramento

      In merito all'IVA preciso che, l'immobile è stato edificato nel 1998 con regolare licenza edilizia ed era strumentale all'attività esercitata, di proprietà della società che non esercitava attività edilizia per cui, leggendo il testo dell'art. 10 primo comma,n. 8 bis) ed 8-ter, del D.P.R. n. 633/1972 l'IVA, a mio modesto avviso tale trasferimento non rientra nella soggezione d'imposta.
      Grazie
      • Zucchetti SG

        31/01/2022 17:12

        RE: RE: Esecuzione Immobiliare snc cancellata dopo il pignoramento

        Esatto, siamo d'accordo.