Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Gestione della fase della vendita come delegato nel giudizio di divisione

  • Silverio Vitali

    bergamo
    17/07/2024 11:02

    Gestione della fase della vendita come delegato nel giudizio di divisione

    Buongiorno,
    il giudizio di esecuzione immobiliare in cui è pignorata una quota di una serie di immobili è stato sospeso per dare ingresso al giudizio divisionale.
    Questo si è concluso con sentenza che ha disposto procedersi a vendita forzata dei beni, come da separata ordinanza, nella quale sono stato delegato alla vendita.
    L'ordinanza di vendita endodivisionale è stata pronunciata nel giudizio divisionale e quindi la vendita dovrebbe credo proseguire con quel numero di RG. Oppure viene meno la sospenzione del giudizio esecutivo immobiliare e se si con quali modalità?
    Al momento ho la visibilità del giudizio divisionale, ma lì dentro non credo di poter gestire la vendita con il PVP ecc.
    Se la vendita deve essere gestita nell'originario giudizio di esecuzione, è il cancelliere che deve depositare l'ordinanza in quel fascicolo e consentirmi di andare oltre?
    grazie
    • Zucchetti SG

      19/07/2024 18:45

      RE: Gestione della fase della vendita come delegato nel giudizio di divisione

      La così detta "divisione endoesecutiva" è lo sbocco dell'udienza di comparizione delle parti quando sia stato accertato che non è possibile procedere alla separazione fisica della quota e non risulta la prospettiva di venderla ad un prezzo almeno pari al valore di stima.
      Attraverso questo giudizio si procede allo scioglimento della comunione, così come accade in un ordinario giudizio di divisione, con riparto tra i comproprietari del ricavato dalla vendita dell'intero, in proporzione delle rispettive quote, con versamento in favore della procedura esecutiva della porzione dovuta al comproprietario esecutato.
      A proposito della domanda di scioglimento della comunione, l'opinione che si va affermando è quella per cui essa è già contenuta nell'atto di pignoramento, il quale essendo trascrivibile (e trascritto) consente di rispettare il disposto degli artt. 2646, comma secondo, e 2685 c.c. (che impongono la trascrizione della domanda di divisione). Invero, la previsione di cui all'art. 600 c.p.c. consente di affermare che l'atto di pignoramento di quota contiene in sé l'implicita domanda di adozione dei provvedimenti previsti da questa norma, tra cui anche quello dello scioglimento della comunione.
      Peraltro, poiché la trascrizione deve avvenire anche a favore e contro gli altri comproprietari, e considerato che a tal fine è necessario preliminarmente la notifica della domanda, è da ritenere che questa (seconda) trascrizione potrà avvenire solo dopo la notifica dell'avviso a comparire o dopo l'integrazione del contraddittorio eventualmente disposto dal giudice ex art. 181, comma secondo, disp. att. c.p.c., quando non tutti i comproprietari siano comparsi all'udienza di cui all'art. 600.
      La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che la divisione endoesecutiva sia una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, autonoma e distinta da questo, sì da non poterne essere considerata una continuazione o una fase (Cfr., Cass., 18 aprile 2012, n. 6072; Cass., 20 agosto 2018, n. 20817; Sez. U, 7 ottobre 2019, n. 20521). Ne costituisce la prova il fatto che durante lo svolgimento del giudizio di scioglimento della comunione, la procedura esecutiva è sospesa, ai sensi dell'art. 601, comma primo, c.p.c. Dall'autonomia di questo giudizio, peraltro, la giurisprudenza ha ricavato il precipitato per cui davanti al giudice della divisione non possono essere introdotte opposizioni esecutive avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (Cass., 4 agosto 2021, n. 22210).
      Tuttavia, tra i due giudizi esiste uno strettissimo collegamento funzionale, tale per cui si ammette che possa essere presentata istanza di conversione del pignoramento, o che il giudizio si estingua, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, quando il titolo esecutivo del creditore procedente sia venuto meno, sempre che le altre parti del giudizio non chiedano che si prosegua comunque (così la citata Cass. n. 6072/2012).
      Da queste premesse ricaviamo il dato per cui l'ordinanza di vendita del bene non determina la prosecuzione del giudizio esecutivo, che rimane sospeso ai sensi dell'art. 601 comma 1 c.p.c. e che proseguirà solo all'esito del deposito di una rituale istanza di riassunzione, a norma dell'art. 627 c.p.c.
      Quindi, la vendita non dovrà essere gestita nell'ambito della procedura esecutiva ma in seno al giudizio di scioglimento della comunione (cosa che peraltro il pvp consente)
      Tale vendita può essere delegata ad un professionista ai sensi degli artt. 787, comma primo, e 788, comma quarto c.p.c., e segue le modalità previste per le vendite esecutive, come si evince dal comma 3 del citato art. 788, che rinvia agli artt. 570 e ss.
      In passato ci si è interrogati circa i rimedi esperibili avverso gli atti della divisione endoesecutiva, e sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza 29 luglio 2013, n. 18185, dove si è ritenuto che nel giudizio divisorio incidentale sono esperibili i rimedi oppositivi tipici della procedura esecutiva, affermandosi che:
      "La finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel processo esecutivo: si deve convertire in controvalore monetario il bene oggetto di comunione, sicché vi è una esigenza di coerente semplificazione e uniformazione dello strumento giuridico.Le scelte legislative degli ultimi lustri (…) e l'esplicito insistito rinvio alle norme sulla espropriazione forzata sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico. Non avrebbe senso infatti scandire il procedimento di vendita con i passi del processo esecutivo e sovrapporgli un apparato rimediale del tutto diverso, privo di quell'efficacia e di quella celerità che deriva sia dalla tipologia di opposizioni, sia dal meccanismo della sanatoria processuale".
      A diversa conclusione è invece giunta Cass. 29 dicembre 2016, n. 27346 a proposito della esperibilità del reclamo ex art. 591-ter c.p.c. avverso gli atti del notaio delegato alle operazioni di scioglimento della comunione, esperibilità che è stata esclusa atteso che, "ai sensi dell'art. 790 c.p.c., tutte le contestazioni devono essere sottoposte al giudice istruttore mediante trasmissione del relativo verbale per essere decise con ordinanza, avverso la quale è esperibile opposizione agli atti esecutivi".
      Inoltre, stante la strumentalità del giudizio divisorio rispetto al procedimento esecutivo, riteniamo che sia applicabile al primo l'istituto della chiusura anticipata dell'esecuzione per infruttuosità di cui all'art. 164-bis disp. att. c.p.c la quale condurrà ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
      • Silverio Vitali

        bergamo
        23/07/2024 13:19

        RE: RE: Gestione della fase della vendita come delegato nel giudizio di divisione

        grazie per l'esauriente risposta
        • Zucchetti SG

          24/07/2024 10:32

          RE: RE: RE: Gestione della fase della vendita come delegato nel giudizio di divisione

          grazie a lei!