Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

URGENTE vendita intera proprietà (pignorato 50%)

  • Chiara Barzelloni

    mondovì (CN)
    14/10/2019 12:00

    URGENTE vendita intera proprietà (pignorato 50%)

    Buongiorno,
    in un'esecuzione un bene è in comproprietà tra x e y (1/2fratello e 1/2sorella)
    Solo la sorella risulta esecutata e viene pignorata la quota di 1/2.
    E' possibile mettere in vendita l'intera proprietà e "stornare" metà ricavato dalla vendita al fratello che non è esecutato?
    Grazie per la risposta urgente che potrete fornirmi
    • Zucchetti SG

      16/10/2019 17:38

      RE: URGENTE vendita intera proprietà (pignorato 50%)

      Com'è noto, l'art. 599 c.p.c. consente l'espropriazione forzata e la vendita di beni mobili e immobili appartenenti pro quota al debitore.
      Si tratta di una novità rispetto al codice di procedura civile del 1865, che pur consentendo il pignoramento della quota, ne vietava la vendita in attesa della conclusione del giudizio di scioglimento della comunione.
      Tuttavia la prima applicazione di questa possibilità non diede affatto risultati incoraggianti poiché il mercato era scarsamente interessato all'acquisto di una quota indivisa.
      Con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in l. 14 maggio 2005, n. 80, il legislatore ha corretto il tiro, disponendo che al pignoramento della quota segue, normalmente, non la liquidazione della stessa ma la vendita dell'intero attraverso un giudizio di scioglimento della comunione.
      L'art. 599, comma secondo, c.p. prevede che del pignoramento della quota è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice. Questo avviso (sottoscritto dal creditore pignorante o dal creditore intervenuto se il primo dovesse rimanere inerte) deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della trascrizione di esso (art. 180, comma primo, disp. att. c.p.c.).
      Diverso dall'avviso ai creditori è l'invito che ad essi deve essere rivolto ai sensi dell'art. 180, comma secondo, disp. att. c.p.c., il quale prevede che "gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell'art. 600 del codice". Normalmente l'invito a comparire è contenuto medesimo avviso ai comproprietari, il che può generare qualche confusione.
      All'udienza di cui all'artt. 600 c.p.c. e 180, comma secondo, disp. att. c.p.c. possono verificarsi tre tre possibilità: la separazione della quota in natura; la vendita forzata della quota indivisa; il giudizio divisorio incidentale.
      È tuttavia possibile individuare anche altri sbocchi, non espressamente previsti dall'art. 600: l'assegnazione della quota del bene immobile al comproprietario ex art. 720 c.c.; la divisione totale ed immediata del bene, con l'accordo di tutti gli interessati; la liquidazione della quota ideale del debitore, con l'assegnazione di una somma in danaro da parte degli altri contitolari o di alcuni di essi.
      Con la separazione della quota in natura una porzione materiale del bene indiviso, corrispondente per valore alla quota pignorata, viene trasferita all'esecutato in proprietà esclusiva, destinandola così alla vendita forzata.
      In questo modo la parte residuale del bene, liberata dalle iscrizioni ipotecarie trascritte contro l'esecutato e dal pignoramento, rimane in capo agli altri comproprietari, e l'esecuzione prosegue nelle forme ordinarie sulla porzione separata.
      Dalla lettera dell'art. 600 c.p.c. emerge chiaramente il fatto che la separazione della quota sia l'opzione preferita dal legislatore.
      La vendita della quota indivisa viene concepita dal legislatore come una vera e propria "ultima spiaggia". La lettura dell'art. 600, comma secondo, c.p.c. non la scia dubbi in proposito, prevedendosi che si possa ricorrere ad essa solo se il giudice ritiene che la quota si venderà ad un prezzo pari o superiore al suo valore venale, stimato dall'esperto nominato.
      In caso di vendita di quota indivisa si seguiranno le regole generali, con l'espressa avvertenza che nel decreto di trasferimento dovrà specificarsi che oggetto del trasferimento è la quota e non l'intero, e che prima della sua pronuncia eventuali titolari di diritti di prelazione dovranno essere posti in grado di esercitarla.
      La così detta "divisione endoesecutiva" è invece l'epilogo "obbligato" dell'udienza di comparizione delle parti quando sia stato verificato l'impossibilità giuridico economica di procedere alla separazione della quota o di venderla ad un prezzo almeno pari al valore di stima, nonché l'indisponibilità degli altri quotisti a liquidare l'esecutato.
      Nel giudizio di divisione endoesecutiva potrà procedersi:
      ad una divisione in natura, totale o parziale;
      alla vendita dell'intero;
      all'assegnazione della quota pignorata o dell'intero ad uno o più comunisti.
      La prima soluzione, a dire il vero, è praticabile anche nell'ambito della procedura esecutiva, ove tutti gli interessati dovessero essere presenti, anche se sul piano formale trattasi in realtà di un modo di scioglimento della comunione.
      Eseguita la divisione in natura, la procedura esecutiva avrà ad oggetto il bene assegnato al condividente esecutato e proseguirà con la vendita di questo cespite secondo le regole ordinarie.
      La vendita dell'intero è, come si anticipava, l'altra possibile alternativa. Essa può essere delegata ad un professionista ai sensi degli artt. 787, comma primo, e 788, comma quarto c.p.c., e segue le modalità previste dal codice di rito, come si evince dal comma terzo del citato art. 788, che rinvia agli artt. 570 e ss..
      Venduto l'intero, e detratte le spese di giudizio, al comproprietario non esecutato sarà attribuita una somma pari al valore della sua quota.