Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

Residenza fittizia dell'esecutato presso l'immobile staggito

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    14/05/2021 18:40

    Residenza fittizia dell'esecutato presso l'immobile staggito

    Buona sera,
    in una esecuzione immobiliare, l'esecutato risulta risiedere anagraficamente presso l'immobile staggito di talché il GE ha disposto la sospensione della vendita ex art. 54 ter DL 18/2020.
    Il sottoscritto, Delegato alla vendita, ha però avuto evidenze che in realtà l'immobile non è abitato da tempo e l'esecutato vive in altra località con la moglie dalla quale si è separato, anche in questo caso, fittiziamente.
    Chiedo ai Vs esperti ed ai colleghi che abbiano avuto la stessa esperienza, se sia esperibile una qualche azione legale per dimostrare che la residenza presso l'immobile pignorato è stata stabilita solo per procrastinare la procedura.
    Molte grazie.
    • Zucchetti SG

      19/05/2021 10:06

      RE: Residenza fittizia dell'esecutato presso l'immobile staggito

      Rispondiamo all'interrogativo formulato osservando che a nostro avviso nel caso prospettato non ricorrono i presupposti per procedere alla sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 54 ter citato.
      L'art. 54-ter introdotto dalla legge l. 24 aprile 2020, n. 27 nel corpo del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. dispone che "Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore"; l'art. 13, comma 14 del decreto "Mille proroghe" (d.l. 31 dicembre 2020, n. 183) ha successivamente prorogato al 30 giugno 2021 la sospensione.
      L'individuazione del concetto di abitazione principale non è semplice, poiché la norma sul punto non è chiara.
      Un primo cono d'ombra è rappresentato dalla asimmetria tra rubrica dell'articolo (in cui si fa menzione della «prima casa») e il testo dell'unico comma (in cui si evoca invece la diversa nozione di «abitazione principale del debitore»).
      E poiché in caso di distonia tra rubrica e testo è quest'ultimo a prevalere, ci si deve intendere sulla nozione di abitazione principale.
      A questo proposito, l'opinione prevalente ritiene di dover avere riguardo alla normativa fiscale.
      A questo proposito viene in rilievo l'art. 10, co. 3-bis, t.u. delle imposte sui redditi (d.p.r. 22-12-1986, n. 917), in tema di «oneri deducibili», in cui l'abitazione principale viene individuata in «quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente», precisando essere irrilevante la «variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata».
      Detta nozione è ripresa, nello stesso T.U.I.R., dal successivo art. 15, 1° co., lett. b, in materia di «detrazioni per oneri», e fatta coincidere con il concetto di «dimora abituale»: anche in questa norma, infatti, si legge che «per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente», senza tener conto «delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro» e delle «variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata».
      Un ulteriore riferimento si rinviene nell'art. 13, d.l. 6-12-2011, n. 201, (abrogato dall'art. 1, 780° co., l. 27-12- 2019, n. 160 e trasfuso nell'art. 1, 741° co., lett. b) recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito con modifiche dalla l. 22-12-2011, n. 214: «Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
      abitualmente e risiedono anagraficamente».
      In definitiva. Le norme indicate attribuiscono rilievo alla "dimora abituale", accompagnato o meno dal dato anagrafico formale, e dal fatto che nell'immobile risieda anche la famiglia (requisito questo richiesto solo dall'ultima norma citata).
      Peraltro, va aggiunto che le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento (Cass. civ., 21-6-2017, n. 15444; Cass. civ., 17-4-2018, n. 9429).
      Applicando i concetti esposti al caso di specie, riteniamo che i presupposti per la sospensione siano venuti meno atteso che è venuto a mancare il requisito soggettivo della dimora abituale all'interno dell'immobile pignorato.
      A questo punto, nel relazionare al giudice dell'esecuzione, suggeriamo altresì di segnalare la cosa alla competente polizia municipale ed al competente ufficio anagrafe affinché avvii il procedimento di cancellazione d'ufficio dall'anagrafe comunale.