Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

inadempimento dell'aggiudicatario

  • Fabio Ingrillì

    MILANO
    11/12/2019 13:11

    inadempimento dell'aggiudicatario

    Buongiorno, a seguito del provvedimento del GD che ha dichiarato decaduto l'aggiudicatario e lo ha condannato a pagare la differenza tra la sua offerta ed il prezzo ricavato dalla successiva vendita, visti i vari orientamenti sugli artt 587 e 177 disp att. cpc, mi sto ponendo il dubbio se competa al Curatore mettere in esecuzione il provvedimento di condanna del gd o se il relativo credito debba essere inserito nel piano di riparto lasciando quindi ai creditori la decisione se metterlo in esecuzione o meno. Grazie
    • Zucchetti SG

      16/12/2019 07:36

      RE: inadempimento dell'aggiudicatario

      Con riferimento alle conseguenze economiche del mancato versamento del saldo del prezzo riteniamo che debbano essere considerati gli artt. 509 e 587 c.p.c., nonché l'art. 177 disp att c.p.c..
      L'art. 509 prevede che l'aggiudicatario decaduto può essere condannato, con decreto del
      G.E., al risarcimento del danno (così testualmente l'art. 509 c.p.c.) provocato dal suo inadempimento.
      È chiaro che la mera decadenza non basta cagionare un danno alla procedura esecutiva, poiché con la riapertura del procedimento di vendita potrebbe giungersi ad una nuova aggiudicazione per un prezzo pari o superiore a quello non versato dall'inadempiente.
      Presupposto della condanna è dunque il conseguimento di un ricavato che, unito alla cauzione confiscata, sia inferiore al prezzo della precedente aggiudicazione.
      Solo così l'aggiudicatario inadempiente potrà essere condannato al pagamento di una somma pari alla differenza tra il prezzo da lui offerto e la somma tra il nuovo prezzo di aggiudicazione e la cauzione confiscata. (art. 587 cpv. c.p.c.).
      La necessità di considerare anche la cauzione confiscata ci pare vada mantenuta ferma nonostante il fatto che l'art. 177 disp. att. c.p.c. non ne tenga conto, stabilendo che la condanna dell'inadempiente abbia ad oggetto il "pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita", poiché si tratta comunque di una posta attiva incassata dalla procedura in conseguenza dell'inadempimento.
      Il decreto di condanna "costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato assegnato il credito da esso portato" (così l'art. 177 cpv. disp. att. c.p.c.).
      In dottrina è stato osservato che si tratta di un titolo esecutivo emesso in incertam personam che necessita di essere integrato con il piano di riparto.
      Trattandosi di titolo esecutivo emesso nei confronti di un soggetto diverso dal debitore esecutato, va escluso, a nostro avviso, che alla riscossione delle somme provveda la procedura esecutiva (o, in questo caso, fallimentare) tenuto altresì conto dei ritardi che essa arrecherebbe alla chiusura della stessa.
      Con il decreto, dunque, i creditori insoddisfatti divengono creditori dell'aggiudicatario inadempiente.
      Taluna dottrina ha ritenuto che se tutti i creditori sono stati soddisfatti in sede di riparto la somma oggetto della condanna dovrebbe essere comunque assegnata al debitore (o al fallito) come residuo di liquidazione.
      Questa tesi pone qualche dubbio perché l'art. 177 attribuisce efficacia di titolo esecutivo al decreto solo a favore dei creditori insoddisfatti.
      • Lisa Prosperi

        Roseto degli Abruzzi (TE)
        11/05/2023 14:08

        RE: RE: inadempimento dell'aggiudicatario

        Buongiorno,
        in merito all'inadempimento dell'aggiudicatario laddove questo partecipi all'asta successiva, tenuta allo stesso prezzo di quella decaduta, e si aggiudichi l'asta la cauzione precedentemente versata deve essere conteggiata nel saldo prezzo? Mi trovo a dover scrivere la comunicazione del saldo prezzo ma ho il dubbio. In numeri asta aggiudicata a 70.000, cauzione 7.000. Decaduto incamero le 7.000. Nuova asta stesso offerente se la riaggiudica a 70.000, versando nuovamente la cauzione di 7.000 per poter parecipare. Il saldo prezzo da dover chiedere è di 70.000 - 7.000 o 70.000-14.000.
        Grazie mille
        • Zucchetti SG

          13/05/2023 16:23

          RE: RE: RE: inadempimento dell'aggiudicatario

          Siamo dell'avviso per cui la cauzione persa in occasione del precedente tentativo di vendita non possa essere portata a scomputo del saldo prezzo da versare.
          La disciplina delle conseguenze connesse al mancato versamento del saldo prezzo si ricava, essenzialmente, dalla combinata lettura degli artt. 574 ultimo comma, 587 c.p.c. e 176 disp. att. c.p.c.
          L'art. 574 contiene un generico rinvio all'art. 587, ai sensi del quale nel caso in cui il prezzo non è depositato nel termine previsto, il giudice dichiara, con decreto, la decadenza dell'aggiudicatario, con perdita della cauzione "a titolo di multa", e celebrazione di un nuovo incanto (ma, in realtà, se la decadenza si è verificata nella vendita senza incanto, il nuovo tentativo di vendita sarà, anch'esso, senza incanto).
          Dunque, ove l'aggiudicatario non adempia all'obbligo di versamento del saldo prezzo, si produrranno le conseguenze che seguono: A) l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto; B) il professionista delegato incamererà la cauzione versata a titolo di multa; C) dovrà essere celebrata una nuova vendita che si svolgerà con il sistema senza incanto, se l'aggiudicazione era avvenuta in sede di vendita senza incanto.
          Infine, deve essere considerato il combinato disposto del secondo capoverso dell'ultimo comma dell'art. 587 c.p.c. e dell'art. 177 disp. att. c.p.c., secondo cui l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento di una somma pari alla differenza tra il prezzo da lui offerto, dedotta la cauzione versata, e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.
          Così ricostruita la cornice di riferimento, siamo dell'avviso che la cauzione precedentemente versata dall'aggiudicatario decaduto non può essere imputata al prezzo di aggiudicazione, scorporandola dall'importo dovuto.
          Invero, l'imputazione della somma è già eseguita, a monte, dal legislatore, il quale la considera, appunto una multa. Si tratta dunque di una sanzione che punisce il fatto oggettivo dell'omesso versamento del saldo prezzo, e che il legislatore riconnette al solo fatto dell'inadempimento.
          In giurisprudenza si è precisato che "l'istituto della cauzione nell'espropriazione immobiliare risponde ad una logica essenzialmente sanzionatoria, e la sua disciplina non è priva di una sua intrinseca ragionevolezza, anche se si tratta di sanzione destinata ad incrementare la massa attiva, e, quindi, al soddisfacimento dei creditori (art. 509 c.p.c.). Essa si pone come un onere processuale per il soggetto che voglia conseguire determinati risultati. E, come la decadenza, la sua perdita a titolo di multa, è pronunciata (art. 587 c.p.c.), indipendentemente dai motivi che l'hanno determinata, in conseguenza dell'inadempienza dell'aggiudicatario; per avere egli agito senza la necessaria prudenza, in contrasto coi doveri di lealtà e probità che vietano di esporre il corso della giurisdizione ad intralci e a ritardi" (Cass. civ., 10 gennaio 2002, n. 255).
          Quindi, nell'esempio fatto, l'aggiudicatario dovrà versare 70.000 – 7.000.